Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.11 disciplina generale |
Data: | 17/07/1947 |
Numero: | 691 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. La Banca d'Italia, per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti col precedente articolo, ha facoltà di valersi, oltre che del proprio, di altro personale anche in deroga alle norme del suo [...] |
Art. 4. Resta ferma la vigilanza del Ministro per il tesoro sulla Banca d'Italia, a norma dell'art. 108 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204 |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 30.11.3 – D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691. [1]
Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
(G.U. 2 agosto 1947, n. 175).
E’ istituito un «Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio», al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
La Banca d'Italia, per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti col precedente articolo, ha facoltà di valersi, oltre che del proprio, di altro personale anche in deroga alle norme del suo statuto e del suo regolamento.
Allo stesso fine, su richiesta della Banca d'Italia, con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso la Banca stessa personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè personale appartenente ad istituti di credito di diritto pubblico e ad altri enti di diritto pubblico e a banche di interesse nazionale.
Resta ferma la vigilanza del Ministro per il tesoro sulla Banca d'Italia, a norma dell'art. 108 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204.
[Il Consiglio superiore della Banca d'Italia non ha ingerenza nella materia devoluta dall'art. 1 al Comitato interministeriale] [6].
Del predetto Consiglio fanno parte i soli membri la cui nomina, a norma dell'art. 22 del regio
L'art. 6 del
[1] Ratificato dalla
[2] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[3] Comma abrogato dall'art. 161 del
[4] Comma abrogato dall'art. 161 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[6] Comma abrogato dall'art. 6 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 161 del