§ 12.6.10 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.
Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:27/01/1992
Numero:87


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Redazione dei bilanci.
Art.  2 bis.
Art. 3.  Relazioni sulla gestione.
Art. 4.  Partecipazioni, imprese del gruppo.
Art. 5.  Poteri delle autorità.
Art. 6.  Stato patrimoniale e conto economico.
Art. 7.  Criteri per la redazione dei conti del bilancio.
Art. 8.  Contabilizzazione degli elementi dell'attivo.
Art. 9.  Rettifiche di valore e fondi per rischi ed oneri.
Art. 10.  Immobilizzazioni.
Art. 11.  Riserve di rivalutazione e fondo per i rischi bancari generali.
Art. 12.  Ratei e risconti.
Art. 13.  Interessi.
Art. 14.  Profitti o perdite da operazioni finanziarie.
Art. 15.  Principi generali.
Art. 16.  Immobilizzazioni immateriali.
Art. 17.  Immobilizzazioni materiali.
Art. 18.  Immobilizzazioni finanziarie.
Art. 19.  Partecipazioni rilevanti.
Art. 20.  Attività che non costituiscono immobilizzazioni.
Art. 21.  Operazioni in valuta.
Art. 22.  Criteri generali.
Art. 23.  Contenuto della nota integrativa.
Art. 24.  Obblighi di redazione.
Art. 25.  Impresa capogruppo.
Art. 26.  Direzione unitaria.
Art. 27.  Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.
Art. 28.  Imprese incluse nel consolidamento.
Art. 29.  Casi di esclusione dal consolidamento.
Art. 30.  Regole generali.
Art. 31.  Consolidamento integrale.
Art. 32.  Consolidamento delle partecipazioni.
Art. 33.  Azioni o quote di terzi.
Art. 34.  Rapporti reciproci.
Art. 35.  Consolidamento proporzionale.
Art. 36.  Partecipazioni non consolidate.
Art. 37.  Data di riferimento del bilancio consolidato.
Art. 38.  Valutazioni.
Art. 39.  Rettifiche fiscali.
Art. 40.  Contenuto della nota integrativa.
Art. 41.  Pubblicità.
Art. 42.  Trattamento dei fondi preesistenti.
Art. 43.  Situazioni e bilanci richiesti da specifiche disposizioni.
Art. 44.  Disposizioni di chiusura.
Art. 45.  Sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 46.  Esercizio di prima applicazione.


§ 12.6.10 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. [1]

Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

(G.U. 14 febbraio 1992, n. 37 - S.O.).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 1. Ambito di applicazione. [2]

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

     a) alle banche;

     b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;

     c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;

     d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

     e) ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico [3].

     2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

     3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi [4].

     3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini, l'esercizio di tali attività si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

     a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonchè i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;

     b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'articolo 67-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è superiore al 50 per cento dei proventi complessivi [5].

     4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.

     5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) [6].

 

     Art. 2. Redazione dei bilanci.

     1. Gli amministratori o altro organo specificamente deputato a norma di legge o di statuto redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 24, il bilancio consolidato.

     2. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa.

     3. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

     4. Se le informazioni richieste da disposizioni del presente decreto e dagli atti di cui all'art. 5 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

     5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

 

     Art. 2 bis. [7]

     Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e negli atti di cui all'articolo 5.

 

     Art. 3. Relazioni sulla gestione.

     1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'art. 5 [8].

     1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi [9].

     2. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:

     a) le attività di ricerca e di sviluppo;

     b) se si tratta della relazione al bilancio, dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;

     c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

     d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

     e) l'evoluzione prevedibile della gestione;

     f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo di cui all'art. 4, comma 2, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1;

     f-bis) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

     1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

     2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari [10];

     f-ter) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f-bis), riferite alle imprese incluse nel consolidamento [11].

     3. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 2 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

     3-bis. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento [12].

 

     Art. 4. Partecipazioni, imprese del gruppo.

     1. Ai fini del presente decreto per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

     2. Ai medesimi fini sono considerate imprese del gruppo:

     a) il singolo ente creditizio o finanziario e il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25;

     b) l'impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25, le imprese da questa controllate nonché il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi del suddetto articolo;

     c) le imprese, anche diverse dagli enti creditizi e finanziari, che operano secondo una direzione unitaria, le imprese da queste controllate nonché il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25.

     3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia [13].

 

     Art. 5. Poteri delle autorità. [14]

     1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

     2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei princìpi e degli orientamenti comunitari.

     3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, tenendo conto della specialità della disciplina della legge stessa [15].

     4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

CAPO II

BILANCIO DELL'IMPRESA

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 6. Stato patrimoniale e conto economico.

     1. Gli enti creditizi e finanziari redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti di cui all'art. 5. Tali atti possono consentire l'aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste.

     2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli atti di cui all'art. 5 possono prevedere, se le voci non sono comparabili l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilità e l'eventuale adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

 

     Art. 7. Criteri per la redazione dei conti del bilancio.

     1. Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi previsti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico costituiscono i conti del bilancio, che sono redatti dagli enti creditizi e finanziari secondo le disposizioni del presente decreto e gli atti di cui all'art. 5.

     2. Le modalità di tenuta del sistema contabile adottate dagli enti creditizi e finanziari devono consentire il raccordo con i conti del bilancio.

     3. I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

     4. Gli atti di cui all'art. 5 possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

     5. Sono vietati compensi di partite. Fanno eccezione a tale principio i casi espressamente previsti dal presente decreto e quelli disciplinati dagli atti di cui all'art. 5 quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni di copertura.

     6. La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

     7. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezioni della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate. E' ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria [16].

     8. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. E' privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.

 

SEZIONE II

DISPOSIZIONI RELATIVE

ALLO STATO PATRIMONIALE

 

     Art. 8. Contabilizzazione degli elementi dell'attivo.

     1. I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono contabilizzati per l'importo erogato.

     2. Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto è rappresentato da qualsiasi corrispettivo, inclusi i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo è segnalata nella nota integrativa.

     3. Il costo degli elementi fungibili, inclusi i valori mobiliari, appartenenti alla medesima categoria, definita anche in base alla destinazione di tali elementi ai sensi dell'art. 10, può essere calcolato anche sulla base di valori medi ponderati o secondo i metodi "ultimo entrato, primo uscito" "primo entrato, primo uscito" o varianti di tali metodi. Nella nota integrativa è indicato il valore corrente dei titoli.

     4. Se, in sede di prima applicazione del presente decreto, i costi di acquisto o di produzione non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto o di produzione il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

 

     Art. 9. Rettifiche di valore e fondi per rischi ed oneri.

     1. La svalutazione e l'ammortamento di elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione del valore di tali elementi.

     2. I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.

 

     Art. 10. Immobilizzazioni.

     1. Sono considerati immobilizzazioni materiali:

     a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;

     b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

     2. Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:

     a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;

     b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;

     c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;

     d) gli altri costi pluriennali.

     3. I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale.

     4. Sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo, come definite dall'art. 4; i titoli e gli altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

 

     Art. 11. Riserve di rivalutazione e fondo per i rischi bancari generali.

     1. Le riserve di rivalutazione costituite prima dell'applicazione del presente decreto possono essere indicate come sottovoci della voce riserva di rivalutazione.

     2. E' ammessa la costituzione di un fondo per i rischi bancari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo è iscritto in apposita voce del conto economico.

     3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia [17].

 

     Art. 12. Ratei e risconti.

     1. I ratei e i risconti sono separatamente indicati nello stato patrimoniale in apposite sottovoci dell'attivo e del passivo.

     2. E' ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali i ratei e i risconti si riferiscono, quando ciò sia considerato tecnicamente appropriato dagli atti di cui all'art. 5. Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.

 

SEZIONE III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTO ECONOMICO

 

     Art. 13. Interessi.

     1. Sono contabilizzati secondo il principio di competenza gli interessi e i proventi e gli oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati.

     2. I proventi e gli oneri assimilati agli interessi comprendono in particolare:

     a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli a reddito fisso che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;

     b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli a reddito fisso che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;

     c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari;

     d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;

     e) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "fuori bilancio" destinate alla copertura di attività o di passività;

     f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine, che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti prodotti, nel periodo di durata dell'operazione, dalle suddette attività.

 

     Art. 14. Profitti o perdite da operazioni finanziarie.

     1. Sono contabilizzati come profitti o come perdite da operazioni finanziarie:     a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'art. 20;

     b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'art. 21;

     c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'art. 20.

 

SEZIONE IV

CRITERI DI VALUTAZIONE

 

     Art. 15. Principi generali.

     1. Le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti principi:

     a) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

     b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; in particolare:

     1) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto;

     2) si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

     3) si tiene conto dei deprezzamenti sia che l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile;

     c) le attività e le passività in bilancio e "fuori bilancio" sono valutate separatamente; tuttavia, le attività e le passività tra loro collegate sono valutate in modo coerente.

     2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio di cui al comma 1, lettera a), purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

     3. [E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi e indicati gli importi di tali rettifiche e accantonamenti] [18].

 

     Art. 16. Immobilizzazioni immateriali.

     1. Il costo delle immobilizzazioni immateriali rappresentate dai costi di impianto e di ampliamento, dai costi di ricerca e di sviluppo e dagli altri costi pluriennali di cui all'art. 10, comma 2, lettera d), è ammortizzato entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

     2. L'avviamento è ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.

     3. Alle immobilizzazioni immateriali di cui all'art. 10, comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni dell'art. 17.

 

     Art. 17. Immobilizzazioni materiali.

     1. Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono motivate nella nota integrativa.

     2. Le immobilizzazioni materiali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma del comma 1 sono iscritte a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

 

     Art. 18. Immobilizzazioni finanziarie.

     1. Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto. Tuttavia, esse possono essere svalutate per dare loro un valore inferiore da determinarsi tenendo anche conto:

     a) per le immobilizzazioni rappresentate da titoli quotati in mercati organizzati, delle relative quotazioni;

     b) per le altre immobilizzazioni, dell'andamento del mercato.

     2. La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni è obbligatoria nel caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente nonché della capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza di questi. Per le partecipazioni l'obbligo di svalutazione sussiste quando la perdita di valore sia ritenuta durevole. Per le partecipazioni rilevanti di cui all'art. 19 che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza è motivata nella nota integrativa.

     3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati organizzati, che rappresentano operazioni "fuori bilancio" diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

     4. Le svalutazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.

     5. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2, le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli a reddito fisso il cui costo di acquisto sia superiore al valore di rimborso possono essere svalutate, in deroga all'art. 13, comma 2, lettera b), per un importo corrispondente a tale differenza. L'ammontare della svalutazione è imputato al conto economico in unica soluzione. Non si applica la disposizione del comma 4 del presente articolo.

 

     Art. 19. Partecipazioni rilevanti.

     1. In alternativa a quanto disposto dall'art. 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali è esercitata un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata [19].

     2. Le partecipazioni di cui al comma 1 possono essere valutate in base al valore della frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, di patrimonio netto della partecipata, rettificato annualmente secondo quanto disposto nel successivo comma 5.

     3. Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione determinato ai sensi dell'art. 18 è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, viene ammortizzata secondo le disposizioni del presente decreto. Se il valore della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio della partecipata, la differenza è contabilizzata, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, in una riserva non distribuibile oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nei fondi per rischi ed oneri. Nella nota integrativa è indicato l'importo della differenza.

     4. La differenza di cui al comma 3 è calcolata con riferimento ai valori esistenti al momento della prima applicazione del metodo. Tale differenza può anche essere determinata secondo i valori esistenti alla data di acquisizione della partecipazione oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui le azioni o quote sono diventate una partecipazione ai sensi del comma 1. Per il calcolo della differenza gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" della partecipata che sono stati valutati secondo criteri non uniformi a quelli seguiti dalla partecipante possono essere valutati nuovamente. Se non si procede a nuove valutazioni, nella nota integrativa è fatta menzione di tale circostanza.

     5. Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa corrispondenti. Se la variazione è in aumento e supera i dividendi riscossi o esigibili, l'eccedenza viene iscritta in una riserva non distribuibile senza interessare il conto economico.

     6. Per l'applicazione del metodo sono effettuate le eliminazioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), se ne sono noti o accessibili gli elementi. Si applicano anche le disposizioni dell'art. 34, comma 2.

     7. Se le imprese partecipate ai sensi del comma 1 sono tenute a redigere il bilancio consolidato, le disposizioni del presente articolo riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato.

 

     Art. 20. Attività che non costituiscono immobilizzazioni.

     1. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che sono quotati in mercati organizzati sono valutati secondo uno dei due seguenti criteri:

     a) al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato;

     b) al valore di mercato; l'importo delle rivalutazioni è indicato nella nota integrativa.

     2. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che non sono quotati in mercati organizzati sono valutati al costo di acquisto. Tuttavia, essi sono oggetto di svalutazione per dare loro un valore inferiore al costo, da calcolarsi tenendo conto dell'andamento del mercato e delle perdite di valore determinate secondo il criterio di valutazione dei successivi commi 4 e 5.

     3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati organizzati, che rappresentano operazioni "fuori bilancio" diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

     4. I crediti sono valutati secondo il valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:

     a) alla situazione di solvibilità dei debitori;

     b) alla situazione di difficoltà nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori.

     5. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione di cui al comma precedente può inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti. Le relative svalutazioni possono essere determinate, come quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in modo forfettario; il loro importo è indicato nella nota integrativa.

     6. E' ammessa la costituzione di fondi nel passivo dello stato patrimoniale, purché tali fondi siano destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali sui crediti.

     7. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5 si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito.

     8. Per la valutazione di attività diverse da quelle indicate nei commi precedenti e che non costituiscono immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente articolo.

     9. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.

 

     Art. 21. Operazioni in valuta.

     1. Le attività e le passività denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Le immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere valutate al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.

     2. Le operazioni in valuta "fuori bilancio" sono valutate:

     a) al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate;

     b) al tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine.

     3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lettera e), la differenza tra il valore corrente, determinato ai sensi dei commi precedenti, degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori bilancio" e il valore contabile degli stessi elementi e operazioni è inclusa nel conto economico a norma dell'art. 14, comma 1, lettera b).

 

SEZIONE V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NOTA INTEGRATIVA

 

     Art. 22. Criteri generali.

     1. La nota integrativa contiene le informazioni stabilite dal presente decreto e dagli atti di cui all'art. 5.

     2. Gli enti creditizi e finanziari possono fornire nella nota integrativa altre informazioni ad integrazione di quelle di cui al comma 1.

     3. La nota integrativa è suddivisa in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.

 

     Art. 23. Contenuto della nota integrativa.

     1. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:

     a) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio e nelle rettifiche di valore;

     b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio [20];

     c) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonché i crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria;

     d) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

     e) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio;

     f) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dall'ente, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

     g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora;

     g-bis) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

     1) il loro fair value;

     2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura [21];

     g-ter) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

     1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

     2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato [22];

     g-quater) le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonchè gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società [23];

     g-quinquies) la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società [24].

     2. E' consentito omettere le informazioni di cui al comma 1, lettera b), quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella nota integrativa.

     2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater), e dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea [25].

 

CAPO III

BILANCIO CONSOLIDATO

 

SEZIONE I

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

     Art. 24. Obblighi di redazione.

     1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che sono imprese capogruppo ai sensi dell'art. 25 o che sono ad esse assimilati ai sensi dell'art. 26.

     2. Le imprese controllate incluse nel consolidamento a norma dell'art. 28, le imprese sottoposte a controllo congiunto ai sensi dell'art. 35 e le imprese partecipate di cui all'art. 36 sono tenute a trasmettere tempestivamente all'impresa capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

     2-bis. Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell'articolo 2 [26].

     3. [27].

 

     Art. 25. Impresa capogruppo. [28]

     1. Agli effetti dell'art. 24 è impresa capogruppo:

     a) l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

     a-bis) la banca, non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese [29];

     b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

     2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.

 

     Art. 26. Direzione unitaria.

     1. Gli enti creditizi e finanziari non controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 24 sono assimilati alle imprese capogruppo quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone.

     2. Sono altresì assimilati alle imprese capogruppo gli enti creditizi e finanziari diretti in maniera unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti:

     a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un ente creditizio o finanziario; se il soggetto controllante è un ente pubblico di gestione di partecipazioni statali, la disposizione della presente lettera non si applica;

     b) un'impresa o un ente costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'art. 27;

     c) una persona fisica.

     3. [30].

     4. Fra gli enti creditizi e finanziari che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

     5. Le imprese capogruppo di cui all'art. 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa [31].

 

     Art. 27. Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

     1. Non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa capogruppo costituita in Italia e controllata da un ente creditizio di un altro Paese della Comunità europea, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni:     a) l'impresa capogruppo non ha emesso titoli quotati in borsa;

     b) l'ente creditizio estero controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa capogruppo, purché gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero;

     c) l'impresa capogruppo e tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento ai sensi dell'art. 28 sono ricomprese nel bilancio consolidato dell'ente creditizio estero controllante;

     d) il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione sono redatti dall'ente creditizio estero controllante e verificati secondo il diritto del Paese in cui esso è costituito conformemente alla direttiva dell'8 dicembre 1986, n. 635, del Consiglio delle Comunità Europee. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione degli organi e dei soggetti incaricati della verifica di tale bilancio sono pubblicati in lingua italiana secondo le modalità indicate nell'art. 41. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata dal consiglio di amministrazione dell'impresa capogruppo.

     2. L'impresa capogruppo indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la sede dell'ente creditizio estero controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero.

     3. [32].

 

     Art. 28. Imprese incluse nel consolidamento. [33]

     1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purché queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:

     a) enti creditizi e finanziari;

     b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività strumentale, come definita dall'art. 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

     2. L'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.

 

     Art. 29. Casi di esclusione dal consolidamento.

     1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

     a) la loro inclusione sarebbe irrilevante per i fini indicati nell'art. 2, comma 3, sempre che il complesso delle esclusioni non contrasti con tali fini;

     b) l'esercizio effettivo dei diritti dell'impresa capogruppo è soggetto a gravi e durature restrizioni;

     c) non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni;

     d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. Quando la temporaneità del possesso di tali azioni o quote dipenda da un'operazione di assistenza finanziaria finalizzata al risanamento o al salvataggio di un ente creditizio controllato, l'ultimo bilancio approvato di tale ente è accluso al bilancio consolidato o, in mancanza, al bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo.

     2. Se una o più imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, l'impresa capogruppo indica nella nota integrativa il motivo dell'esclusione. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), essa illustra anche la natura e i termini dell'operazione di assistenza finanziaria.

 

SEZIONE II

CRITERI DI REDAZIONE

 

     Art. 30. Regole generali.

     1. Il bilancio consolidato è redatto dagli enti creditizi e finanziari in base alle disposizioni della presente sezione e agli atti di cui all'art. 5. Si applicano anche le disposizioni del capo II, sezioni I, II e III, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.

     2. I criteri di redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

     3. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate [34].

 

     Art. 31. Consolidamento integrale.

     1. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto dagli articoli 32 e 34.

 

     Art. 32. Consolidamento delle partecipazioni.

     1. Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione del patrimonio netto di tali imprese. Le azioni o le quote dell'impresa capogruppo possedute dalla stessa impresa o dalle imprese controllate incluse nel consolidamento non formano oggetto di compensazione e sono trattate come azioni o quote proprie.

     2. La compensazione di cui al comma 1 è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta controllata.

     3. Se la compensazione di cui al comma 1 determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.

     4. La differenza che residua dopo l'applicazione del comma 3, se negativa, è iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica. Tuttavia, tale differenza, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, è registrata in una sottovoce dei fondi per rischi e oneri denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", che viene trasferito al conto economico consolidato al momento e nella misura in cui tale previsione si realizzi. Se la differenza è positiva, viene contabilizzata nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica oppure è portata in detrazione delle differenze negative e fino a concorrenza di queste. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2.

     5. Le voci indicate nel comma 4, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente sono adeguatamente illustrati nella nota integrativa. Se vi sia stata compensazione fra le differenze positive e quelle negative, l'importo delle differenze prima della compensazione è indicato nella nota integrativa.

     6. Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate, incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate. Gli atti di cui all'art. 5 possono consentire che i proventi e gli oneri delle imprese suddette siano convertiti a tassi di cambio medi.

 

     Art. 33. Azioni o quote di terzi.

     1. L'ammontare del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi è iscritto nello stato patrimoniale consolidato in una voce denominata "patrimonio di pertinenza di terzi".

     2. L'ammontare del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi è iscritto nel conto economico consolidato in una voce denominata "utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi".

 

     Art. 34. Rapporti reciproci.

     1. Sono eliminati dal bilancio consolidato:

     a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni "fuori bilancio" fra le imprese incluse nel consolidamento;

     b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;

     c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.

     2. Le eliminazioni indicate nel comma 1 possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa, quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati.

 

     Art. 35. Consolidamento proporzionale.

     1. Oltre a quanto previsto dall'art. 28, sono incluse nel consolidamento anche le imprese sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché:

     a) la partecipazione posseduta dall'impresa capogruppo e dalle imprese da questa controllate non sia inferiore a un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

     b) l'impresa controllata congiuntamente appartenga a una delle categorie indicate nell'art. 28.

     2. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.

 

     Art. 36. Partecipazioni non consolidate.

     1. Sono imprese associate quelle sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate esercitano un'influenza notevole. Si ha influenza notevole quando l'impresa capogruppo e le imprese da questa controllate dispongano di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata.

     2. Alle partecipazioni in imprese associate è attribuito un valore determinato a norma dell'art. 19. Tuttavia, la frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, dell'utile d'esercizio della partecipata è iscritta in apposita voce del conto economico consolidato.

     3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle partecipazioni in imprese controllate diverse da quelle indicate nell'art. 28 e alle partecipazioni in imprese sottoposte a controllo congiunto diverse da quelle indicate nell'art. 35, comma 1.

     4. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante per i fini indicati nell'art. 2, comma 3, i commi 2 e 3 del presente articolo possono non essere applicati. Di ciò l'impresa capogruppo indica il motivo nella nota integrativa.

 

     Art. 37. Data di riferimento del bilancio consolidato.

     1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo. Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa.

     2. Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni del capo II.

 

SEZIONE III

CRITERI DI VALUTAZIONE

 

     Art. 38. Valutazioni.

     1. I criteri di valutazione sono quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dal presente decreto.

     2. Se un'impresa inclusa nel consolidamento ha adottato criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per il bilancio consolidato ai sensi del comma 1, si procede a una nuova valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori bilancio" di questa impresa, a meno che la difformità sia irrilevante. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a questo principio, purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.

 

     Art. 39. Rettifiche fiscali.

     1. L'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare è ricompresa nel medesimo bilancio, se è probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una delle imprese incluse nel consolidamento.

     2. [Gli elementi dell'attivo che nel bilancio d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie possono essere iscritti nel bilancio consolidato secondo il medesimo importo. In tal caso il valore di questi elementi prima delle rettifiche è indicato nella nota integrativa. Nella nota integrativa sono anche indicati gli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie] [35].

 

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NOTA INTEGRATIVA

 

     Art. 40. Contenuto della nota integrativa.

     1. Si applicano gli articoli 22 e 23, lettere a), b), c), d), g), g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) [36].

     2. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:

     a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 31;

     b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale ai sensi dell'art. 35;

     c) l'elenco delle partecipazioni alle quali è applicato il metodo di cui all'art. 36;

     d) l'elenco delle altre imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto.

     3. Gli elenchi previsti nel comma 2 indicano per ciascuna impresa:

     a) la denominazione e la sede;

     b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;

     c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

     d) la ragione dell'inclusione nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c).

     4. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

     5. E' consentito omettere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella nota integrativa.

 

CAPO IV

DOCUMENTI CONTABILI DELLE SUCCURSALI

DI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI DI ALTRI PAESI

 

     Art. 41. Pubblicità.

     1. Le succursali di enti creditizi e finanziari costituiti in altri Paesi membri della Comunità Europea pubblicano copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.

     2. Le succursali di enti creditizi e finanziari costituiti in Paesi extracomunitari, salva la estensione della disposizione del comma 1 quando il bilancio della propria casa madre sia redatto conformemente alla direttiva dell'8 dicembre 1986, n. 635, del Consiglio delle Comunità Europee o in modo equivalente e sussistano condizioni di reciprocità, sono tenute a pubblicare un bilancio separato oppure il bilancio della casa madre e informazioni supplementari se ciò sia previsto dagli atti di cui all'art. 5. I suddetti bilanci sono corredati dalle relazioni di gestione e di controllo. Gli atti di cui all'art. 5 determinano le forme tecniche del bilancio separato e le informazioni supplementari nonché i criteri per la verifica dell'equivalenza dei bilanci.

     3. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi precedenti sono pubblicati da almeno una delle succursali insediate in Italia; le altre succursali danno comunicazione del registro delle imprese presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicità del bilancio e delle relazioni.

     4. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi precedenti sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 42. Trattamento dei fondi preesistenti.

     1. I fondi in precedenza iscritti a fronte di elementi dell'attivo sono portati in diretta riduzione del valore degli elementi stessi per la parte corrispondente alla perdita di valore calcolata secondo i criteri di valutazione stabiliti dal presente decreto.

     2. L'attribuzione ai fondi di cui all'art. 20, comma 6, oppure al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, della parte dei fondi rischi su crediti eccedente le svalutazioni di cui al comma 1 del presente articolo non modifica il regime fiscale proprio dei fondi di provenienza.

 

     Art. 43. Situazioni e bilanci richiesti da specifiche disposizioni.

     1. Le disposizioni del presente decreto e gli atti di cui all'art. 5 si applicano anche alle situazioni dei conti infrannuali e ai bilanci consolidati la cui redazione è prevista da specifiche disposizioni di legge.

 

     Art. 44. Disposizioni di chiusura.

     1. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dagli atti di cui all'art. 5 si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni di legge. Le norme riguardanti la pubblicità del bilancio dell'impresa, del bilancio consolidato e delle relazioni si applicano anche agli enti creditizi e finanziari costituiti in forma di enti pubblici.

 

     Art. 45. Sanzioni amministrative pecuniarie. [37]

     1. Per la violazione dell'art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'art. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui all'art. 5, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari [38].

     2. Si applica l'art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

     3. Con riferimento ai soggetti previsti nell'art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

 

     Art. 46. Esercizio di prima applicazione.

     1. Le disposizioni del presente decreto e gli atti di cui all'art. 5 si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1992. Nei suddetti bilanci la disposizione dell'art. 6, comma 2, primo periodo, può non essere applicata.


[1] Abrogato dall'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[3] Lettera già modificata dall'art. 10 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

[4] Comma così sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

[5] Comma inserito dall'art. 29 del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

[6] Comma così modificato dall'art. 63 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[7] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.

[9] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, in vigore dal 1 gennaio 2005.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, in vigore dal 1 gennaio 2005.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.

[13] Comma così sostituito dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[15] Comma così modificato dall'art. 63 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[16] Comma così sostituito dall’art. 16 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[17] Comma così sostituito dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[18] Comma abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

[19] Comma così sostituito dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[20] Lettera così sostituita dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, in vigore dal 1 gennaio 2005.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, in vigore dal 1 gennaio 2005.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173.

[25] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 e così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173.

[26] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 56.

[27] Comma abrogato dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[29] Lettera inserita dall'art. 10 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

[30] Comma abrogato dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[31] Comma così sostituito dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[32] Comma abrogato dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[34] Comma aggiunto dall'art. 16 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[35] Comma abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

[36] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[38] Comma così modificato dall'art. 63 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.