§ 5.4.63 - L.R. 21 luglio 1995, n. 81.
Norme di attuazione della Legge 5.1.1994, n. 36. "Disposizioni in materia di risorse idriche."


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:21/07/1995
Numero:81


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.
Art. 3.  Modifica degli ambiti territoriali ottimali.
Art. 4.  Costituzione dell'autorità di ambito.
Art. 5.  Costituzione obbligatoria dell'autorità di ambito.
Art. 6.  Ordinamento dell'autorità di ambito.
Art. 7.  Competenze dell'autorità di ambito.
Art. 7 bis.  Contenuti del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile.
Art. 7 ter.  Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato.
Art. 8.  Funzioni regionali.
Art. 8 bis.  Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.
Art. 8 ter.  Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto
Art. 9.  Effetti della costituzione dell'autorità di ambito.
Art. 10.  Disposizione finanziaria transitoria.
Art. 11.  Personale.
Art. 12.  Norme transitorie.


§ 5.4.63 - L.R. 21 luglio 1995, n. 81. [1]

Norme di attuazione della Legge 5.1.1994, n. 36. "Disposizioni in materia di risorse idriche."

(B.U. 2 agosto 1995, n. 49).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge:

     a) delimita gli ambiti territoriali ottimali, per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;

     b) disciplina la cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito ottimale;

     c) detta termini e procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato e indirizzi per una gestione efficiente ed efficace.

     2. Per conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia [2] il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

 

     Art. 2. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. [3]

     1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera a), il territorio regionale è delimitato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

     a) ambito territoriale n. 1, denominato "Toscana Nord";

     b) ambito territoriale n. 2, denominato "Basso Valdarno";

     c) ambito territoriale n. 3, denominato "Medio Valdarno";

     d) ambito territoriale n. 4, denominato "Alto Valdarno";

     e) ambito territoriale n. 5, denominato "Toscana Costa";

     f) ambito territoriale n. 6, denominato "Ombrone".

     2. I confini degli ambiti territoriali di cui al comma 1 e gli Enti locali in essi ricadenti sono individuati nella planimetria e nell'elenco allegati sotto la lettera A), parte integrante della presente legge.

 

     Art. 3. Modifica degli ambiti territoriali ottimali. [4]

     1. Le delimitazioni di cui all'art. 2 possono essere modificate per la necessità di ottimizzare la gestione del servizio o per armonizzare gli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale.

     2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli Enti locali e le Autorità di ambito di cui all'art. 4, previo parere dell'Autorità di bacino interessata.

     3. Qualora le Autorità di bacino non rilascino il parere di propria competenza entro 30 giorni dalla richiesta, il loro assenso è considerato acquisito.

     4. Il provvedimento di modifica di cui al comma 2 detta inoltre le disposizioni per adeguare lo statuto delle Autorità di ambito, previsto dall'articolo 4, al nuovo assetto degli ambiti territoriali risultante dalla nuova delimitazione.

     5. La delimitazione di cui all'art. 2, in sede di prima applicazione, è sottoposta a revisione sulla scorta delle risultanze della ricognizione dei servizi di cui all'art. 11, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

 

     Art. 4. Costituzione dell'autorità di ambito. [5]

     1. Le Province ed i Comuni [6] di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi indicati all'art. 1 lettera a), entro il termine perentorio [7] di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. A tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale costituiscono un consorzio denominato Autorità di ambito, mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli, di uno Statuto predisposto secondo la disciplina indicata ai commi 3, lettera a), e 4.

     3. Il Comune che, in ciascun ambito territoriale ottimale, ha il maggior numero di abitanti, provvede:

     a) a predisporre lo Statuto dell'Autorità di ambito sulla base dello schema tipo di cui all'allegato B) parte integrante della presente legge;

     b) a stabilire il termine perentorio di approvazione dello Statuto da parte di ciascun Consiglio degli Enti che costituiscono l'Autorità di ambito ed a chiedere al Comitato regionale di controllo l'esercizio del controllo sostitutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in caso di inadempimento;

     c) a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi della Autorità di ambito;

     d) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell'Autorità di ambito.

     4. La competenza di cui al comma 3, lettera a) è esercitata, sentite le Province il cui territorio è compreso nel rispettivo ambito territoriale ottimale.

     5. Gli oneri conseguenti all'esercizio delle competenze indicate al comma 3, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito.

 

     Art. 5. Costituzione obbligatoria dell'autorità di ambito. [8]

     1. Qualora l'Ente di cui all'art. 4, comma 3, non provveda agli adempimenti di propria competenza per la costituzione dell'Autorità di ambito entro il termine stabilito all'art. 4, comma 2, alla costituzione della Autorità di ambito provvede la Regione in via sostitutiva, previa diffida, tramite un commissario straordinario.

     2. Il commissario straordinario, a tal fine, approva lo statuto secondo lo schema allegato alla presente legge sotto la lettera B), ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'Autorità di ambito.

     3. Le funzioni del commissario straordinario cessano con la nomina del presidente dell'Autorità di ambito.

     4. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito.

 

     Art. 6. Ordinamento dell'autorità di ambito. [9]

     1. L'Autorità di ambito è dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa. L'ordinamento dell'Autorità di ambito è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

     2. Ciascuna Autorità di ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio del Comune medesimo; dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai Comuni consorziati; nonchè dalle acquisizioni dirette effettuate dall'Autorità di ambito con mezzi propri.

     3. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.

     4. All'Autorità di ambito possono essere assegnati, inoltre, beni in uso, locazione o comodato gratuito.

     5. Le Province non partecipano nè al fondo, nè al patrimonio consortile, ma possono assegnare all'Autorità di ambito beni a titolo di comodato.

     6. Ciascuna Autorità di ambito è dotata di un ufficio di direzione che risponde del raggiungimento degli obbiettivi di piano fissati dagli organi dell'Autorità di ambito.

     7. L'ufficio di direzione è costituito:

     a) negli ambiti territoriali con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti, da un direttore, da un dirigente per la pianificazione e da un dirigente per il controllo;

     b) negli ambiti territoriali con popolazione, inferiore a 1.000.000 di abitanti, dal direttore e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo.

     8. Le Autorità di ambito possono stipulare tra loro convenzioni per una più razionale ed economica utilizzazione dei dirigenti.

     9. La copertura dei posti degli uffici di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51 comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 142.

     10. La contabilità dell'Autorità di ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali.

     11. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Autorità di ambito sono disciplinati dallo statuto.

     12. Per deliberare il programma di interventi ed il piano finanziario per la gestione integrata del servizio, la scelta delle forme di gestione, la tariffa del servizio idrico integrato, il riconoscimento alle gestioni esistenti dei caratteri [10] di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 36/94, lo statuto prevede quorum che assicurino un'ampia adesione alle relative decisioni dei rappresentanti degli enti consorziati.

 

     Art. 7. Competenze dell'autorità di ambito.

     1. L'Autorità di ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulla attività di gestione del servizio idrico integrato. E' esclusa ogni attività attinente alla gestione del servizio.

     2. Le funzioni di competenza dell'Autorità di ambito attengono in particolare:

     a) alla scelta della forma di gestione del servizio;

     b) all'affidamento del servizio;

     c) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti;

     d) all'approvazione del programma degli interventi e del piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 36/94. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonchè i proventi da tariffa;

     d bis) all’approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile, con i contenuti di cui all’articolo 7 bis [11];

     d ter) all’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile anche ai fini di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) [12];

     e) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto d) sulla scorta di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;

     f) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     3. L'attività di controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi, tariffari fissati negli atti di concessione e nelle convenzioni coi soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico finanziario e il rispetto dei diritti dell'utenza.

     4. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo prevista dal comma 3, la convenzione [13] di gestione contiene l'obbligo per il gestore di adeguare la propria struttura per garantire all'autorità di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione o comunque tutte le informazioni ritenute da essa necessarie.

     5. Sia i dati di natura economico-finanziaria che quelli di natura tecnica, sono certificati da società di revisione e certificazione riconosciute dalla Consob.

 

     Art. 7 bis. Contenuti del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile. [14]

     1. Il piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile contiene:

     a) una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti redatta secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo1996;

     b) l’individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;

     c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative legittimamente utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;

     d) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere, entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;

     e) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;

     f) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile;

     g) qualora le aree geografiche o i corpi idrici interessino il territorio di competenza di due o più Autorità di ATO, i piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile sono predisposti d’intesa tra i gestori, e sono approvati dalle autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito.

 

     Art. 7 ter. Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato. [15]

     1. Le Autorità di ATO provvedono nell’ambito dei propri strumenti di programmazione e pianificazione, ed anche nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di cui all’articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione. Tale percentuale dovrà essere definita in rapporto all’estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l’obiettivo dell’effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal d.p.c.m. 4 marzo 1996.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le Autorità di ATO provvedono tempestivamente all’eventuale adeguamento degli strumenti di programmazione.

 

     Art. 8. Funzioni regionali.

     1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività delle Autorità di ambito.

     2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di adozione ed aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e, sul piano finanziario, in sede di determinazione, da parte della Giunta regionale, delle priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari.

     3. Le funzioni di controllo attengono:

     a) alla verifica della conformità del programma degli interventi e del piano economico finanziario e delle loro varianti con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione e con la normativa vigente in materia di risorse idriche e tutela ambientale; a tale scopo l'Autorità di Ambito trasmette alla Giunta Regionale gli schemi del programma degli interventi e del piano economico finanziario, quali risultano approvati dopo le consultazioni; entro i successivi 90 giorni la Giunta regionale, esercita il controllo di cui alla presente lettera; decorso tale termine il controllo viene dato per effettuato senza rilievi; in caso di non conformità la Giunta regionale, prescrivendo le modifiche necessarie da apportare, può disporne il rinvio all'Autorità di Ambito, che entro 10 giorni dal ricevimento deve comunicare l'accoglimento delle suddette modifiche e provvedere, nei successivi 30 giorni, al recepimento delle stesse oppure deve fornire le eventuali controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle modifiche prescritte, la Giunta regionale può accogliere le controdeduzioni fornite dall'Autorità di Ambito, oppure provvedere direttamente, in sostituzione di essa, ad apportare le modifiche prescritte;

     b) alla ricognizione, da effettuarsi con cadenza annuale, dello stato d'attuazione del programma degli interventi con particolare riferimento al rispetto dei termini d'esecuzione degli interventi programmati e al raggiungimento degli obiettivi attesi;

     c) al controllo comparativo delle prestazioni dei Gestori nei vari Ambiti Territoriali Ottimali per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti [16].

     4. Per permettere lo svolgimento di tali attività di programmazione e controllo, le Autorità di ambito forniscono alla Regione tutti i dati necessari, o comunque da quest'ultima richiesti, in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione.

     5. Ai fini dell'espletamento delle predette funzioni, gli organi della Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono:

     a) a fissare, con atto amministrativo, gli standard comuni a tutte le Autorità di ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attività del soggetto gestore dei servizi idrici integrati;

     b) a concorrere all'attività di controllo sui soggetti gestori sulla scorta dei dati trasmessi dall'Autorità di Ambito e dai soggetti gestori medesimi;

     c) a svolgere le attività ispettive e di verifica, anche su richiesta del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse di cui all'art. 21 della L. 36/94 [17].

     6. La Regione promuove periodicamente, con cadenza almeno annuale, apposite conferenze di servizi tra i presidenti delle Autorità di Ambito e, in relazione alle loro competenze, delle Province e delle Autorità di Bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatorie e l'azione amministrativa nei vari Ambiti Territoriali Ottimali [18].

     7. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione promuove progetti, studi e ricerche. Il relativo capitolo di spesa è istituito con la legge di bilancio dell'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 8 bis. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato. [19]

     1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico nonché per la costituzione di riserve idriche.

     2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all’adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.

     3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.

     4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.

     5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché le funzioni di applicazione della sanzione amministrativa, e l’introito dei relativi proventi spettano alle Autorità di ATO competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

     6. Per l’esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e divieti posti ai sensi del presente articolo, le Autorità di ATO si avvalgono degli organi di vigilanza comunale e provinciale; possono altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo all’Autorità di ATO.

     7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

 

          Art. 8 ter. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto [20]

1. In attuazione dell’articolo 94, commi 1 e 5 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto previsto in detto articolo, con regolamento sono stabilite le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici da applicare in relazione:

a) al grado di protezione naturale dell’acquifero e delle sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e podologiche;

b) alle caratteristiche idrochimiche della falda captata;

c) all’importanza della captazione in termini di volumi estratti e abitanti serviti;

d) al contesto territoriale in cui è inserita la captazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:

a) i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte delle autorità dell’ambito territoriale ottimale;

b) la struttura e le attività all’interno delle zone di rispetto, in attuazione dell’articolo 94, comma 5, del d.lgs. 152/2006.

3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo ed in raccordo con il piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

 

     Art. 9. Effetti della costituzione dell'autorità di ambito. [21]

     1. Gli enti locali consorziati, con l'approvazione degli atti costitutivi dell'Autorità di ambito, cessano l'esercizio delle funzioni attinenti i propri servizi e attribuiscono all'Autorità di ambito la competenza all'affidamento del servizio idrico integrato ed alla sottoscrizione della convenzione ex art. 11 legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     2. Fino a quando l'Autorità di ambito non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione di cui al comma 1 e di determinare la tariffa del servizio idrico integrato, la tariffa delle gestioni in atto è determinata dagli Enti locali dell'ambito ed applicata dai soggetti gestori esistenti.

     3. La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali prevista all'art. 2, non ha effetti sul trasferimento della risorsa idrica fra comuni situati in ambiti territoriali ottimali distinti.

 

     Art. 10. Disposizione finanziaria transitoria.

     1. In attesa della organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi dell'art. 9, comma primo della legge n. 36/94, le spese di funzionamento dell'autorità di ambito gravano in via provvisoria sui Comuni ricadenti nel medesimo territoriale ottimale, in proporzione all'entità della popolazione residente.

 

     Art. 11. Personale.

     1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

 

     Art. 12. Norme transitorie.

     1. In attesa del recepimento del Capo I della L. 36/94 e della L. 183/89, le autorità di ambito, relativamente ai punti d) ed e) del comma 2 art. 7 della presente legge, devono chiedere alla Autorità di bacino competente un parere, da esprimersi entro 60 giorni, ai fini di quanto previsto dall'art. 3 della L. 36/94.

     2. Nei territori ricadenti nei bacini di interesse regionale, ovvero laddove non sia stata istituita Autorità di bacino, il parere di cui al comma precedente viene espresso dalla Giunta regionale con le medesime modalità.

 

 

 

Allegato "A"

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              Ambito Territoriale n. 1 Toscana nord

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Codice Istat                     Comune

4501                             AULLA

4502                             BAGNONE

4503                             CARRARA

4504                             CASOLA IN LUNIGIANA

4505                             COMANO

4506                             FILATTIERA

4507                             FIVIZZANO

4508                             FOSDINOVO

4509                             LICCIANA NARDI

4510                             MASSA

4511                             MONTIGNOSO

4512                             MULAZZO

4513                             PODENZANA

4514                             PONTREMOLI

4515                             TRESANA

4516                             VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

4517                             ZERI

4602                             BAGNI DI LUCCA

4603                             BARGA

4604                             BORGO A MOZZANO

4605                             CAMAIORE

4606                             CAMPORGIANO

4608                             CAREGGINE

4609                             CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

4610                             CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

4611                             COREGLIA ANTELMINELLI

4612                             FABBRICHE DI VALLICO

4613                             FORTE DEI MARMI

4614                             FOSCIANDORA

4615                             GALLICANO

4616                             GIUNCUGNANO

4617                             LUCCA

4618                             MASSAROSA

4619                             MINUCCIANO

4620                             MOLAZZANA

4622                             PESCAGLIA

4623                             PIAZZA AL SERCHIO

4624                             PIETRASANTA

4625                             PIEVE FOSCIANA

4627                             SAN ROMANO IN GARFAGNANA

4628                             SERAVEZZA

4629                             SILLANO

4630                             STAZZEMA

4631                             VAGLI SOTTO

4632                             VERGEMOLI

4633                             VIAREGGIO

4635                             VILLA COLLEMANDINA

4701                             ABETONE

4704                             CUTIGLIANO

4715                             PITEGLIO

4719                             SAN MARCELLO PISTOIESE

5037                             VECCHIANO

Amministrazione provinciale di Massa

Amministrazione provinciale di Lucca

 

Amministrazione provinciale di Pistoia

 

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             Ambito territoriale n. 2, Basso Valdarno

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Codice Istat                     Comune

4601                             ALTOPASCIO

4607                             CAPANNORI

4621                             MONTECARLO

4626                             PORCARI

4634                             VILLA BASILICA

4703                             BUGGIANO

4705                             LAMPORECCHIO

4706                             LARCIANO

4707                             MARLIANA

4708                             MASSA E COZZILE

4709                             MONSUMMANO TERME

4711                             MONTECATINI TERME

4712                             PESCIA

4713                             PIEVE A NIEVOLE

4716                             PONTE BUGGIANESE

4721                             UZZANO

4722                             CHIESINA UZZANESE

4803                             BARBERINO VAL D'ELSA

4808                             CAPRAIA E LIMITE

4810                             CASTELFIORENTINO

4811                             CERRETO GUIDI

4812                             CERTALDO

4814                             EMPOLI

4819                             FUCECCHIO

4820                             GAMBASSI

4827                             MONTAIONE

4828                             MONTELUPO FIORENTINO

4830                             MONTESPERTOLI

4838                             SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

4845                             TAVARNELLE VAL DI PESA

4850                             VINCI

4908                             COLLESALVETTI

5001                             BIENTINA

5002                             BUTI

5003                             CALCI

5004                             CALCINAIA

5005                             CAPANNOLI

5007                             CASCIANA TERME

5008                             CASCINA

5009                             CASTELFRANCO DI SOTTO

5012                             CHIANNI

5013                             CRESPINA

5014                             FAUGLIA

5016                             LAJATICO

5017                             LARI

5018                             LORENZANA

5022                             MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

5024                             PALAIA

5025                             PECCIOLI

5026                             PISA

5028                             PONSACCO

5029                             PONTEDERA

5031                             SAN GIULIANO TERME

 

5032                             SAN MINIATO

5033                             SANTA CROCE SULL'ARNO

5035                             SANTA MARIA A MONTE

5036                             TERRICCIOLA

5038                             VICOPISANO

5204                             CASOLE D'ELSA

5205                             CASTELLINA IN CHIANTI

5212                             COLLE DI VAL D'ELSA

5216                             MONTERIGGIONI

5222                             POGGIBONSI

5228                             SAN GIMIGNANO

Amministrazione Provinciale Lucca

Amministrazione Provinciale Pistoia

Amministrazione Provinciale Firenze

Amministrazione Provinciale Pisa

Amministrazione Provinciale Siena

Amministrazione Provinciale Livorno

 

------------------------------------------------------------------

             Ambito Territoriale n. 3, Mediovaldarno

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Codice Istat                     Comuni

4702                             AGLIANA

4710                             MONTALE

4714                             PISTOIA

4717                             QUARRATA

4718                             SAMBUCA PISTOIESE

4720                             SERRAVALLE PISTOIESE

4801                             BAGNO A RIPOLI

4802                             BARBERINO DI MUGELLO

4804                             BORGO SAN LORENZO

4805                             CALENZANO

4806                             CAMPI BISENZIO

4807                             CANTAGALLO

4809                             CARMIGNANO

4813                             DICOMANO

4815                             FIESOLE

4816                             FIGLINE VALDARNO

4817                             FIRENZE

4818                             FIRENZUOLA

4821                             GREVE IN CHIANTI

4822                             IMPRUNETA

4823                             INCISA VALDARNO

4824                             LASTRA A SIGNA

4825                             LONDA

4826                             MARRADI

4829                             MONTEMURLO

4831                             PALAZZUOLO SUL SENIO

4832                             PELAGO

4833                             PONTASSIEVE

4834                             PRATO

4835                             REGGELLO

4836                             RIGNANO SULL'ARNO

4837                             RUFINA

4839                             SAN GODENZO

4840                             SAN PIERO A SIEVE

4841                             SCANDICCI

4842                             SCARPERIA

4843                             SESTO FIORENTINO

4844                             SIGNA

4846                             VAGLIA

4847                             VAIANO

4848                             VERNIO

4849                             VICCHIO

4851                             POGGIO A CAIANO

5109                             CASTELFRANCO DI SOPRA

5113                             CAVRIGLIA

5120                             LORO CIUFFENNA

5126                             MONTEVARCHI

5129                             PIAN DI SCO

5133                             SAN GIOVANNI VALDARNO

5139                             TERRANUOVA BRACCIOLINI

Amministrazione Provinciale di Firenze

Amministrazione Provinciale di Pistoia

Amministrazione Provinciale di Arezzo

Amministrazione Provinciale di Prato [22]

 

------------------------------------------------------------------

              Ambito Territoriale n. 4, Altovaldarno

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Codice Istat                     Comuni

5101                             ANGHIARI

5102                             AREZZO

5103                             BADIA TEDALDA

5104                             BIBBIENA

5105                             BUCINE

5106                             CAPOLONA

5107                             CAPRESE MICHELANGELO

5108                             CASTEL FOCOGNANO

5110                             CASTEL SAN NICCOLO'

5111                             CASTIGLION FIBOCCHI

5112                             CASTIGLION FIORENTINO

5114                             CHITIGNANO

5115                             CHIUSI DELLA VERNA

5116                             CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

5117                             CORTONA

5118                             FOIANO DELLA CHIANA

5119                             LATERINA

5121                             LUCIGNANO

5122                             MARCIANO DELLA CHIANA

5123                             MONTEMIGNAIO

5124                             MONTERCHI

5125                             MONTE SAN SAVINO

5127                             ORTIGNANO RAGGIOLO

5128                             PERGINE VALDARNO

5130                             PIEVE SANTO STEFANO

5131                             POPPI

5132                             PRATOVECCHIO

5134                             SANSEPOLCRO

5135                             SESTINO

5136                             STIA

5137                             SUBBIANO

5138                             TALLA

5209                             CHIANCIANO TERME

5211                             CHIUSI

5215                             MONTEPULCIANO

5233                             SINALUNGA

5235                             TORRITA DI SIENA

Amministrazione Provinciale di Arezzo

 

Amministrazione Provinciale di Siena

 

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             Ambito Territoriale n. 5, Toscana Costa

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Codice Istat                     Comuni

4901                             BIBBONA

4902                             CAMPIGLIA MARITTIMA

4903                             CAMPO NELL'ELBA

4904                             CAPOLIVERI

4905                             CAPRAIA ISOLA

4906                             CASTAGNETO CARDUCCI

4907                             CECINA

4909                             LIVORNO

4910                             MARCIANA

4911                             MARCIANA MARINA

4912                             PIOMBINO

4913                             PORTO AZZURRO

4914                             PORTOFERRAIO

4915                             RIO MARINA

4916                             RIO NELL'ELBA

4917                             ROSIGNANO MARITTIMO

4918                             SAN VINCENZO

4919                             SASSETTA

4920                             SUVERETO

5006                             CASALE MARITTIMO

5010                             CASTELLINA MARITTIMA

5011                             CASTELNUOVO IN VAL DI CECIN

5015                             GUARDISTALLO

5019                             MONTECATINI IN VAL DI CECIN

5020                             MONTESCUDAIO

5021                             MONTEVERDI MARITTIMO

5023                             ORCIANO PISANO

5027                             POMARANCE

5030                             RIPARBELLA

5034                             SANTA LUCE

5039                             VOLTERRA

5225                             RADICONDOLI

5327                             MONTEROTONDO MARITTIMO

Amministrazione Provinciale di Livorno

Amministrazione Provinciale di Pisa

Amministrazione Provinciale di Siena

Amministrazione Provinciale di Grosseto

 

------------------------------------------------------------------

                 Ambito territoriale n. 6 Ombrone

------------------------------------------------------------------

Codice Istat                     Comuni

5201                             ABBADIA SAN SALVATORE

5202                             ASCIANO

5203                             BUONCONVENTO

5206                             CASTELNUOVO BERARDENGA

5207                             CASTIGLIONE D'ORCIA

5208                             CETONA

5210                             CHIUSDINO

5213                             GAIOLE IN CHIANTI

5214                             MONTALCINO

5217                             MONTERONI D'ARBIA

5218                             MONTICIANO

 

5219                             MURLO

5220                             PIANCASTAGNAIO

5221                             PIENZA

5223                             RADDA IN CHIANTI

5224                             RADICOFANI

5226                             RAPOLANO TERME

5227                             SAN CASCIANO DEI BAGNI

5229                             SAN GIOVANNI D'ASSO

5230                             SAN QUIRICO D'ORCIA

5231                             SARTEANO

5232                             SIENA

5234                             SOVICILLE

5236                             TREQUANDA

5301                             ARCIDOSSO

5302                             CAMPAGNATICO

5303                             CAPALBIO

5304                             CASTEL DEL PIANO

5305                             CASTELL'AZZARA

5306                             CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

5307                             CINIGIANO

5308                             CIVITELLA PAGANICO

5309                             FOLLONICA

5310                             GAVORRANO

5311                             GROSSETO

5312                             ISOLA DEL GIGLIO

5313                             MAGLIANO IN TOSCANA

5314                             MANCIANO

5315                             MASSA MARITTIMA

5316                             MONTE ARGENTARIO

5317                             MONTIERI

5318                             ORBETELLO

5319                             PITIGLIANO

5320                             ROCCALBEGNA

5321                             ROCCASTRADA

5322                             SANTA FIORA

5323                             SCANSANO

5324                             SCARLINO

5325                             SEGGIANO

5326                             SORANO

5328                             SEMPRONIANO

Amministrazione Provinciale di Grosseto

Amministrazione Provinciale di Siena

 

 

 

Allegato B)

Statuto dell'Autorità di Ambito

 

Art. 1. Costituzione e denominazione.

     1. In applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'Art. 4 della legge regionale n ........

del .........., tra i Comuni di:

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è costituito un consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, denominato "Autorità di Ambito .......".

 

Art. 2. Durata e sede.

     1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.

     2. L'Autorità di Ambito ....... ha sede nel comune di .......

 

Art. 3. Finalità.

     1. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale ".....", quale risulta delimitato dall'allegato A) della L.R. n. 81 del 21.7.1995 e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

 

Art. 4. Funzioni.

     1. L'Autorità di Ambito ........, svolge le funzioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 81 del 21.7.1995.

     2. In particolare spetta all'Autorità di Ambito:

     a) scegliere la forma di gestione del servizio;

     b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;

     c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;

     d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

     3. Le funzioni di programmazione del servizio idrico integrato consistono principalmente:

     a) nella predisposizione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio che indicherà le risorse disponibili, quelle da reperire, nonchè i proventi da tariffa;

     b) nell'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al precedente punto a).

     3. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, nei confronti del soggetto gestore che opera in regime di monopolio.

     4. L'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 3, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

 

Art. 5. Quote di partecipazione.

     1. Le quote di partecipazione all'Autorità di Ambito ......., determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, sono stabilite come segue:

     - comune di.......

     - comune di.......

     ............

 

Art. 6. Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di Ambito agli enti consorziati.

     1. Il Presidente dell'Autorità di Ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Autorità di Ambito.

 

Art. 7. Forma di consultazione.

     1. Gli organi dell'Autorità di Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Autorità di Ambito.

     2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi dell'Autorità di Ambito, in particolare:

     a) attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);

     b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

 

Art. 8. Tutela dei diritti degli utenti.

     1. Gli organi dell'Autorità di Ambito ...... assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 43 del 22 febbraio 1994.

     2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1.

     3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

 

Art. 9. Organi.

     1. Sono organi dell'Autorità di Ambito......:

     a) l'Assemblea dei rappresentanti;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei revisori.

 

Art. 10. Composizione e durata dell'assemblea.

     1. L'assemblea è composta dai rappresentanti dagli enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

     2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.

     3. L'Assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento.

     Successivamente alla scadenza del proprio mandato l'Assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa all'Autorità di Ambito fino all'insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

     4. Fermo il principio della continuità amministrativa di cui al comma 3, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dell'Autorità di Ambito qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica comunale.

     5. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

 

Art. 11. Attribuzioni dell'assemblea.

     1. L'assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Autorità di Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

     a) elezione del Presidente;

     b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione;

     c) elezione del collegio dei Revisori dei Conti;

     d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

     e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;

     f) approvazione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio con l'indicazione delle risorse disponibili, quelle da reperire, nonchè i proventi da tariffa;

     g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;

     h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla leggera g);

     i) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);

     j) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e segg. della legge n. 36/1994;

     k) approvazione dei regolamenti interni;

     l) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;

     m) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;

     n) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 36/1994 e mantenute in essere ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge stessa;

     o) riconoscimento delle forme e capacità gestionali degli organismi esistenti da salvaguardare ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 36/94, qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti nella convenzione-tipo;

     p) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio di amministrazione.

 

Art. 12. Convocazione dell'assemblea.

     1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

     2. L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Autorità di Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.

     3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.

     4. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

     5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto [8] giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

     6. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.

     7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.

 

Art. 13. Funzionamento dell'assemblea.

     1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Autorità di ambito.

     2. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.

     3. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purchè non inferiore ad un terzo del totale.

     4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio [1/3 se in seconda convocazione] e la maggioranza numerica dei comuni consorziati [1/3 se in seconda convocazione].

     5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), i), j), k), l), dell'art. 11, è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti all'assemblea che rappresentino i due terzi [2/3] delle quote di partecipazione all'Autorità di Ambito e la maggioranza numerica dei comuni consorziati.

 

Art. 14. Consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Autorità di Ambito e da n. dieci [10] consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno.

     2. Uno dei dieci consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di Vice Presidente.

     3. Per la durata in carica si applicano ai componenti il Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'Assemblea dei rappresentanti.

     4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.

     5. Il subentrante rimane in carica sol quanto sarebbe durato il suo predecessore.

 

Art. 15. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio provvede all'ordinaria amministrazione dell'Autorità di Ambito.

     2. In particolare esso:

     a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), m) dell'art. 11;

     b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;

     c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio;

     d) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;

     e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

     f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Autorità di Ambito.

 

Art. 16. Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Autorità di Ambito o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea.

     2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.

     3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

     4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

 

Art. 17. Presidente.

     1. Il Presidente:

     a) convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;

     b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;

     c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziaria ed amministrative;

     d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 8 comma 1 del presente statuto;

     e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere in tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;

     f) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;

     g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;

     h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale;

     i) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.

     2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro del Consiglio di amministrazione designato dal presidente stesso alla carica di Vice Presidente.

 

Art. 18. Commissioni consultive.

     1. Per lo studio di determinate materie e d'iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Autorità di Ambito, l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

     2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obbiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

 

Art. 19. Collegio dei revisori.

     1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità di Ambito è esercitato dal Collegio dei Revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

     3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.

     4. Possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del Presidente dell'Autorità di Ambito, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Autorità di Ambito.

 

Art. 20. Uffici e personale.

     1. L'Autorità di Ambito è dotata di un Ufficio di Direzione costituito da .....

     2. La copertura dei posti del predetto Ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Art. 21. Patrimonio.

     1. L'Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonchè dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

     2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 cod. civ.

     3. All'Autorità di Ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

     4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Autorità di Ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

 

Art. 22. Contabilità e finanza.

     1. Per la finanza e contabilità dell'Autorità di Ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.

     2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.

 

Art. 23. Disposizione finanziaria transitoria.

     1. In attesa della organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchè della disciplina di cui all'art. 13, comma 3 della stessa legge in materia di tariffa del servizio idrico, le spese di funzionamento dell'Autorità di Ambito gravano sui comuni consorziati in proporzione all'entità della popolazione residente.

 

Art. 24. Norma finale di rinvio.

     1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.


[1] Abrogata dall'art. 75 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[2] Vedi Errata Corrige in B.U. 6 settembre 1995, n. 57.

[3] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 12 della L.R. 1 aprile 2011, n. 12. Tale legge non è entrata in vigore per effetto del suo art. 13.

[4] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 12 della L.R. 1 aprile 2011, n. 12. Tale legge non è entrata in vigore per effetto del suo art. 13.

[5] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 12 della L.R. 1 aprile 2011, n. 12. Tale legge non è entrata in vigore per effetto del suo art. 13.

[6] Vedi Errata Corrige in B.U. 6 settembre 1995, n. 57.

[7] Vedi Errata Corrige in B.U. 6 settembre 1995, n. 57.

[8] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 12 della L.R. 1 aprile 2011, n. 12. Tale legge non è entrata in vigore per effetto del suo art. 13.

[9] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 12 della L.R. 1 aprile 2011, n. 12. Tale legge non è entrata in vigore per effetto del suo art. 13.

[10] Vedi Errata Corrige in B.U. 6 settembre 1995, n. 57.

[11] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 21 maggio 2007, n. 29.

[12] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 21 maggio 2007, n. 29.

[13] Vedi Errata Corrige in B.U. 6 settembre 1995, n. 57.

[14] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 21 maggio 2007, n. 29.

[15] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 21 maggio 2007, n. 29.

[16] Comma così sostituito dall'art. unico della L.R. 8 marzo 2000, n. 21.

[17] Comma così sostituito dall'art. unico della L.R. 8 marzo 2000, n. 21.

[18] Comma così sostituito dall'art. unico della L.R. 8 marzo 2000, n. 21.

[19] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 21 maggio 2007, n. 29.

[20] Articolo inserito dall'art. 83 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[21] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 12 della L.R. 1 aprile 2011, n. 12. Tale legge non è entrata in vigore per effetto del suo art. 13.

[22] Vedi avviso di rettifica in B.U. 29 novembre 1995, n. 73.