§ 5.4.289 - L.R. 6 agosto 2019, n. 58.
Disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 69/2011.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:06/08/2019
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Direttore generale. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 69/2011.
Art. 2.  Disposizioni transitorie in merito alla durata degli incarichi dei direttori generali
Art. 3.  Disposizioni transitorie relative al direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 5.4.289 - L.R. 6 agosto 2019, n. 58.

Disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 69/2011.

(B.U. 14 agosto 2019, n. 40)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), p), v) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”) e, in particolare, l’articolo 2, comma 186 bis;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

 

Considerato quanto segue:

1. L’ambito territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa ha da tempo avviato un complesso percorso che prevede, da un lato l’aggiornamento del piano straordinario degli interventi, dall’altro il completamento del processo di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti del territorio di riferimento ad un gestore unico;

2. Con la deliberazione di indirizzo 19 dicembre 2018, n. 14, l’assemblea dell’ATO Toscana Costa ha stabilito, ritenendo opportuno approfondire anche la fattibilità di un eventuale affidamento “in house”: “di avviare, in esito agli interventi di aggiornamento del vigente Piano Straordinario ed al nuovo piano degli investimenti ad esso correlato, un’approfondita analisi tecnico – economica e giuridica su possibili modelli organizzativi e gestionali di RetiAmbiente S.p.A. anche alternativi a quelli attuali”;
3. L’assemblea dell’ATO Toscana Costa ha stabilito pertanto la necessità di attivare quanto segue:

- “una valutazione sulla attualità delle motivazioni poste alla base della scelta delle modalità di affidamento sino ad ora prescelte e, rispetto ad esse, sulle possibili ragioni di congruità economica di un modello “in house”, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà, quindi, essere svolta una analisi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

- una valutazione giuridica, relativamente all’obiettivo di valorizzare il controllo pubblico sullo svolgimento del servizio e sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà essere valutata la coerenza dell’assetto che sarà assunto da RetiAmbiente S.p.A. rispetto al suddetto obiettivo”;

4. Il percorso sopra richiamato, attualmente in fase di attuazione, è condizione necessaria ai fini della decisione che l’assemblea dovrà adottare in merito alla modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO Toscana Costa, ragione per cui, con la deliberazione assembleare di cui sopra, tale decisione è stata sospesa;

5. È necessario assicurare la conclusione del percorso di affidamento senza soluzione di continuità e, a tale fine, prorogare l’incarico dell’attuale direttore generale per un periodo di almeno dodici mesi dalla sua scadenza;

6. È necessario altresì adeguare le disposizioni relative al direttore generale in analogia con quanto già disposto per il direttore dell’autorità idrica toscana (AIT);

7. In considerazione della necessità di prorogare l’incarico del direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa, al fine di assicurare la continuità di tale figura nell’ambito del percorso di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si prevede l’entrata in vigore anticipata rispetto ai tempi ordinari;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Direttore generale. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 69/2011.

1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), dopo le parole: “d’intesa con il Presidente della Giunta regionale,” sono aggiunte le seguenti: “nell’ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica,”.

2. Al comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 69/2011 le parole “di sette anni non rinnovabile” sono sostituite dalle seguenti: “di cinque anni”.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie in merito alla durata degli incarichi dei direttori generali

1. L’articolo 37 della l.r. 69/2011 così come modificato dall’articolo 1, si applica ai rapporti di lavoro dei direttori generali delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani instaurati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie relative al direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa

1. L’incarico del direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa, in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo, è prorogato sino alla conclusione della procedura di affidamento del servizio al gestore unico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.