Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 06/08/2019 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Direttore generale. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 69/2011. |
Art. 2. Disposizioni transitorie in merito alla durata degli incarichi dei direttori generali |
Art. 3. Disposizioni transitorie relative al direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 5.4.289 - L.R. 6 agosto 2019, n. 58.
Disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 69/2011.
(B.U. 14 agosto 2019, n. 40)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), p), v) e z), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’ambito territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa ha da tempo avviato un complesso percorso che prevede, da un lato l’aggiornamento del piano straordinario degli interventi, dall’altro il completamento del processo di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti del territorio di riferimento ad un gestore unico;
2. Con la
3. L’assemblea dell’ATO Toscana Costa ha stabilito pertanto la necessità di attivare quanto segue:
- “una valutazione sulla attualità delle motivazioni poste alla base della scelta delle modalità di affidamento sino ad ora prescelte e, rispetto ad esse, sulle possibili ragioni di congruità economica di un modello “in house”, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà, quindi, essere svolta una analisi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del
- una valutazione giuridica, relativamente all’obiettivo di valorizzare il controllo pubblico sullo svolgimento del servizio e sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà essere valutata la coerenza dell’assetto che sarà assunto da RetiAmbiente S.p.A. rispetto al suddetto obiettivo”;
4. Il percorso sopra richiamato, attualmente in fase di attuazione, è condizione necessaria ai fini della decisione che l’assemblea dovrà adottare in merito alla modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO Toscana Costa, ragione per cui, con la deliberazione assembleare di cui sopra, tale decisione è stata sospesa;
5. È necessario assicurare la conclusione del percorso di affidamento senza soluzione di continuità e, a tale fine, prorogare l’incarico dell’attuale direttore generale per un periodo di almeno dodici mesi dalla sua scadenza;
6. È necessario altresì adeguare le disposizioni relative al direttore generale in analogia con quanto già disposto per il direttore dell’autorità idrica toscana (AIT);
7. In considerazione della necessità di prorogare l’incarico del direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa, al fine di assicurare la continuità di tale figura nell’ambito del percorso di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si prevede l’entrata in vigore anticipata rispetto ai tempi ordinari;
Approva la presente legge
Art. 1. Direttore generale. Modifiche all’articolo 37 della
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della
2. Al comma 3 dell’articolo 37 della
Art. 2. Disposizioni transitorie in merito alla durata degli incarichi dei direttori generali
1. L’articolo 37 della
Art. 3. Disposizioni transitorie relative al direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa
1. L’incarico del direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa, in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo, è prorogato sino alla conclusione della procedura di affidamento del servizio al gestore unico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.