Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 11/06/2014 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all'articolo 7 della l.r. 69/2011 |
§ 5.4.234 - L.R. 11 giugno 2014, n. 31.
Nuove disposizioni in materia di prerogative statutarie dell'autorità idrica toscana. Modifiche alla l.r. 69/2011.
(B.U. 20 giugno 2014, n. 27)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L'articolo 7 della
2. La prassi ha evidenziato talune criticità nell'applicazione dell'articolo 7 della
3. La cogenza della disposizione rende impraticabile, mediante il ricorso ad una fonte normativa sub primaria, l'introduzione di un quorum strutturale delle sedute dell'assemblea ridotto rispetto a quello previsto in via ordinaria, con la conseguente necessità di provvedere ad una modifica legislativa, attribuendo allo statuto la competenza a regolare la seduta in seconda convocazione, con determinazione del relativo quorum strutturale;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 4 dell'articolo 7 della
“ 4. Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all’articolo 13. Lo statuto dell'autorità idrica può disciplinare la seduta in seconda convocazione determinando un diverso numero di presenze e condizioni ai fini della sua validità. ”.