§ 5.4.279 - L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.
Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:21/02/2018
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche al preambolo della l.r. 69/2011
Art. 2.  Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 69/2011
Art. 3.  Organi dell’autorità idrica. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/2011
Art. 4.  Assemblea. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 69/2011
Art. 5.  Funzioni dell’assemblea. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 69/2011
Art. 6.  Direttore generale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 69/2011
Art. 7.  Funzioni del direttore generale. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 69/2011
Art. 8.  Consiglio direttivo. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 69/2011
Art. 9.  Funzioni del Consiglio direttivo. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 69/2011
Art. 10.  Revisore unico dei conti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 69/2011
Art. 11.  Conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 69/2011
Art. 12.  Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 69/2011
Art. 13.  Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 69/2011
Art. 14.  Controllo dei comuni. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 69/2011
Art. 15.  Articolazione organizzativa dell'autorità idrica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 69/2011
Art. 16.  Gestore del servizio idrico integrato. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 69/2011
Art. 17.  Piano di ambito. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 69/2011
Art. 18.  Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 69/2011
Art. 19.  Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 69/2011
Art. 20.  Relazione annuale. Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 69/2011
Art. 21.  Individuazione degli interventi strategici. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 69/2011
Art. 22.  Fondo per il finanziamento degli interventi strategici. Inserimento dell’articolo 25 bis della l.r. 69/2011
Art. 23.  Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto. Modifiche all’articolo 28 della l.r. [...]
Art. 24.  Comitato regionale per la qualità del servizio. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 69/2011
Art. 25.  Disposizioni transitorie relative al direttore generale. Inserimento dell’articolo 53 bis della l.r. 69/2011
Art. 26.  Sostituzione della rubrica del capo I del titolo V della l.r. 69/2011
Art. 27.  Interventi ed opere strategici sovrambito. Coordinamento delle gestioni esistenti. Inserimento dell’articolo 57 bis nella l.r. 69/2011


§ 5.4.279 - L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011.

(B.U. 2 marzo 2018, n. 10)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), p), v) e z), dello Statuto;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”) e, in particolare, l’articolo 2, comma 186 bis;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;

Considerato quanto segue:

1. È necessario modificare la legge istitutiva dell’Autorità idrica toscana (AIT) per far fronte ad una complessiva revisione della governance e dell’organizzazione amministrativa dell’ente, al fine di garantirne una maggiore operatività e di superare le criticità emerse nel corso dell’esperienza maturata negli anni trascorsi dalla sua istituzione, in particolare con riferimento al funzionamento degli organi collegiali e alle funzioni del consiglio direttivo e delle conferenze territoriali;

 

2. In ragione di quanto specificato al punto 1, è pertanto necessario che il consiglio direttivo si qualifichi come organo dell’AIT affiancando alle funzioni consultive, di controllo e di raccordo tra assemblea e direttore generale, funzioni di amministrazione attiva;

3. È necessario, altresì, adeguare la legge regionale al mutato quadro normativo e regolamentare nazionale in tema di regolazione tariffaria, poiché i provvedimenti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), richiedono la riformulazione o il riassetto di alcune competenze assegnate agli organi dell’ente;

4. È necessario, inoltre, provvedere ad una rimodulazione delle funzioni, già riservate alla Regione dalla l.r. 69/2011, per l’individuazione e la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale, recepiti nel piano d’ambito in attuazione degli indirizzi e dei programmi del piano ambientale ed energetico regionale (PAER), per una gestione sostenibile della risorse idriche ed in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque;

5. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di cui al punto 3, si prevede che essi siano finanziati dal servizio idrico integrato mediante l’istituzione, da parte dell’AIT, di un fondo a ciò dedicato, alimentato da una specifica componente tariffaria approvata da ARERA, nonché da eventuali risorse pubbliche erogate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;

6. È necessario pertanto introdurre disposizioni di prima applicazione, nelle more dell’affidamento al gestore unico, per assicurare il coordinamento delle gestioni in essere, tramite un apposito accordo quadro, stipulato tra AIT e i soggetti gestori operanti sul territorio regionale, che definisca le modalità di accesso e gestione del fondo di cui al punto 4, nonché le modalità organizzative per la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale con dimensioni sovrambito e la successiva gestione delle connesse infrastrutture;

7. È necessario altresì dettare disposizioni transitorie con riferimento al contratto del direttore generale dell’AIT;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 69/2011

1. Il punto 16 del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) è sostituito dal seguente:

“16. L’assemblea dei sindaci ha funzioni di indirizzo e di alta amministrazione. Il consiglio direttivo affianca alle funzioni consultive, di controllo e di raccordo tra assemblea e direttore generale, funzioni di amministrazione attiva. In particolare, sulla base delle proposte presentate dalle conferenze territoriali e nel rispetto degli indirizzi dell’assemblea, definisce la proposta tariffaria e approva le modifiche alla convenzione col gestore.”.

 

     Art. 2. Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 69/2011

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 69/2011 le parole: “dell’agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di cui all’articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 .” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di seguito definita Autorità nazionale, di cui all’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

 

     Art. 3. Organi dell’autorità idrica. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/2011

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 69/2011 è aggiunta la seguente:

“a bis) il consiglio direttivo;”.

 

     Art. 4. Assemblea. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 69/2011

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“1. L’assemblea è composta dai sindaci, o loro delegati, dei cinquanta comuni individuati ai sensi dell’articolo 13, comma 4.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 69/2011 è inserito il seguente:

“1 bis. Il sindaco può delegare un assessore oppure un sindaco o assessore di altro comune, purché il comune appartenga alla medesima conferenza territoriale e il delegato sia componente dell’assemblea. Ciascun sindaco o suo delegato non può rappresentare più di tre amministrazioni oltre la propria.”.

 

     Art. 5. Funzioni dell’assemblea. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 69/2011

1. L’articolo 8 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità idrica. In particolare provvede:

a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità idrica e dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 19, anche sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13;

c) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 20;

d) all'approvazione della convenzione e dei relativi allegati che regolano i rapporti con il soggetto gestore nonché le relative modifiche, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11 bis, comma 1, lettera b);

e) alla formulazione di indirizzi generali al consiglio direttivo concernenti:

1) la definizione della proposta tariffaria e l’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale ai fini della sua approvazione;

2) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all'approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell'Autorità nazionale di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera b);

3) il regolamento d’utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

4) la definizione e l’aggiornamento della componente tariffaria di cui all’articolo 25, da proporre all’approvazione della Autorità nazionale;

f) alla scelta della forma di gestione;

g) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);

h) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;

i) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità idrica;

l) all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal direttore generale.”.

 

     Art. 6. Direttore generale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 69/2011, dopo le parole: “d’intesa con il Presidente della Giunta regionale ,” sono aggiunte le seguenti: “nell’ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica ,”.

2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 69/2011 le parole “di sette anni non rinnovabile” sono sostituite dalle seguenti: “di cinque anni .”.

 

     Art. 7. Funzioni del direttore generale. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 69/2011

1. L’articolo 10 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e svolge funzioni di natura regolatoria e gestionale, provvedendo in particolare:

a) all'affidamento del servizio;

b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;

c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del d.lgs. 152/2006;

d) all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;

e) alla predisposizione della relazione annuale da presentare all’assemblea ai sensi dell’articolo 24;

f) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;

g) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 27;

h) alla predisposizione dei bilanci dell’AIT e degli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e del consiglio direttivo.

2. In attuazione degli indirizzi dell’assemblea, il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa e, in particolare, provvede:

a) alla predisposizione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, sulla base delle indicazioni contenute nel programma annuale delle attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera j);

b) all’approvazione del regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi e della dotazione organica del personale.

3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità idrica è attribuita al presidente dell'assemblea.”.

 

     Art. 8. Consiglio direttivo. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 69/2011

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“1. Il consiglio direttivo è composto da tredici membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza di almeno un comune di cui all’articolo 13, comma 5, e di almeno due membri per ciascuna conferenza territoriale.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 69/2011 è abrogato.

3. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza, in prima convocazione, di otto membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. In seconda convocazione, il consiglio direttivo delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti .”.

 

     Art. 9. Funzioni del Consiglio direttivo. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 69/2011

1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 69/2011 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis Funzioni del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo, sulla base delle proposte presentate dalle conferenze territoriali di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall’assemblea:

a) provvede alla definizione della proposta tariffaria e all’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale, ai fini della sua approvazione;

b) approva gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all’approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell’Autorità nazionale;

c) approva il regolamento d’utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare nonché le relative modifiche.

2. Il consiglio direttivo provvede altresì:

a) ad esprimere un parere preventivo sugli atti da sottoporre all’attenzione dell’assemblea;

b) alla verifica della coerenza dell'attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone l'assemblea stessa;

c) alla definizione, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall’assemblea, della componente tariffaria relativa agli interventi strategici di cui all’articolo 25, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità nazionale.”.

 

     Art. 10. Revisore unico dei conti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 69/2011

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 69/2011, le parole: “di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili) .” sono sostituite dalle seguenti: “secondo la disciplina prevista dal d.lgs. 267/2000.”.

 

     Art. 11. Conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 69/2011

1. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“4. Le conferenze territoriali nominano i componenti dell’assemblea nel numero individuato per ciascuna conferenza territoriale con deliberazione della Giunta regionale. Tale numero è stabilito sulla base dei criteri di popolazione, estensione territoriale e disagio.”.

2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 69/2011 sono aggiunte le parole: “con valore dell’indicatore unitario del disagio superiore al valore medio degli indicatori della conferenza di riferimento.”.

 

     Art. 12. Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 69/2011

1. L’articolo 14 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana

1. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, in riferimento al territorio di propria competenza, si riuniscono al fine di:

a) individuare i comuni che partecipano all'assemblea dell'autorità idrica nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 13;

b) formulare proposte al consiglio direttivo conformi agli indirizzi generali dell’assemblea per:

1) la definizione della proposta tariffaria e l’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale;

2) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all’approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell’Autorità nazionale;

3) l’approvazione del regolamento d'utenza e della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare, nonché le relative modifiche;

4) formulare proposte per il miglioramento dell'organizzazione del servizio.

2. Il consiglio direttivo può non accogliere, o accogliere solo parzialmente, le proposte di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui esse non risultino conformi agli eventuali indirizzi forniti dall'assemblea o alla normativa vigente, assegnando un congruo termine alla conferenza territoriale per riformulare la proposta. Decorso inutilmente tale termine o in caso di reiterazione della proposta, il consiglio direttivo, con espressa motivazione, delibera autonomamente.

3. Qualora le conferenze territoriali non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 1, lettera b), il consiglio direttivo assegna loro un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.”.

 

     Art. 13. Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 69/2011

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 69/2011, dopo le parole: “dal sindaco” sono aggiunte le seguenti: “o suo delegato ,”.

 

     Art. 14. Controllo dei comuni. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 69/2011

1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 69/2011, dopo le parole: “l’assemblea” sono aggiunte le seguenti: “o il consiglio direttivo nel caso di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera a)”.

 

     Art. 15. Articolazione organizzativa dell'autorità idrica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 69/2011

1. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 69/2011, le parole: “adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna” sono sostituite dalle seguenti: “si dota del regolamento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b) .”.

 

     Art. 16. Gestore del servizio idrico integrato. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 69/2011

1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 69/2001, le parole: “dall'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ai sensi dell'articolo 10, comma 14, del d.l. 70/2011 .” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Autorità nazionale .”.

 

     Art. 17. Piano di ambito. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 69/2011

1. L’articolo 19 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 Piano di ambito

1. Il piano di ambito è approvato dall'autorità idrica nel rispetto di quanto previsto all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e delle determinazioni dell’Autorità nazionale e contiene altresì misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato.

2. Sulla base delle priorità indicate nel documento operativo regionale di cui all’articolo 25, comma 2, il piano di ambito è aggiornato mediante la rimodulazione del programma degli interventi e dell’articolazione tariffaria, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità nazionale.

3. Il piano di ambito è attuato attraverso la rimodulazione periodica del programma degli interventi in sede di aggiornamento della tariffa.”.

 

     Art. 18. Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 69/2011

1. L’articolo 20 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile

1. L'autorità idrica predispone ed approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

2. Il piano operativo di cui al comma 1 contiene una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti, un sistema di monitoraggio che misuri il livello di rischio prevedibile per ciascun sistema idrico, nonché gli indirizzi con i quali i gestori del servizio provvedono periodicamente a redigere ed aggiornare un quadro informativo contenente:

a) l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;

b) le fonti di approvvigionamento idrico alternative utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;

c) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;

d) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo, corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;

e) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile.

3. L'autorità idrica, a seguito dell'insorgere di situazioni di criticità idropotabile, dispone l'immediata attivazione del piano operativo di cui al comma 1 per l'area interessata ed il conseguente adeguamento del piano di ambito al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), l'autorità idrica, ove non abbia già provveduto, procede all'adeguamento entro il termine massimo di dieci giorni dalla dichiarazione.

4. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano operativo di emergenza, i soggetti gestori individuano preventivamente gli operatori affidatari dei medesimi, in conformità alle procedure a tale fine previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).”.

 

     Art. 19. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 69/2011, le parole: “che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale.” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto disciplinato dall’articolo 158 bis del d.lgs. 152/2006 .”.

2. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 69/2011 è abrogato.

 

     Art. 20. Relazione annuale. Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 69/2011

1. L’articolo 24 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 24 Relazione annuale

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da presentare all'assemblea che ne prende atto. La relazione, dopo la presentazione all’assemblea, è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio di cui all'articolo 47 ed all'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49.

2. La relazione illustra:

a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;

b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;

c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;

d) i principali aspetti economici, patrimoniali e finanziari delle gestioni e i livelli e le strutture tariffarie applicati.”.

 

     Art. 21. Individuazione degli interventi strategici. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 69/2011

1. L’articolo 25 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 Individuazione degli interventi strategici

1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la Regione individua, nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), gli interventi strategici di interesse regionale, compresi quelli già previsti nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile.

2. In attuazione degli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione di cui al comma 1, la Giunta regionale approva il documento operativo che attua la strategia regionale per il contrasto alle crisi idropotabili.

3. Il documento di cui al comma 2, da aggiornare annualmente in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), tiene conto delle previsioni del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 16 della l.r. 80/2015 e contiene:

a) l’aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di approvvigionamento idropotabile, anche in conseguenza ai mutamenti delle condizioni meteo climatiche;

b) l’aggiornamento e la rimodulazione del programma degli interventi strategici e del relativo fabbisogno finanziario complessivo con l’indicazione delle opere e delle infrastrutture strategiche da realizzare prioritariamente al fine di assicurare la tenuta del sistema del servizio idrico integrato in situazione di crisi da prolungata siccità;

c) la finalizzazione di eventuali contributi comunitari o statali al fine di assicurare il sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nel piano di ambito, assicurando priorità a quelli relativi:

1) alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla lettera b);

2) al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque;

3) al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.”

 

     Art. 22. Fondo per il finanziamento degli interventi strategici. Inserimento dell’articolo 25 bis della l.r. 69/2011

1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 69/2011 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis Fondo per il finanziamento degli interventi strategici

1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all’articolo 25, comma 2, l'autorità idrica istituisce un apposito fondo, alimentato con il gettito di specifica componente tariffaria, determinata nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità nazionale.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono anche eventuali contributi a fondo perduto, erogati da enti pubblici in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. Le modalità di accesso e di gestione del fondo di cui al comma 1 sono definite nell’ambito dell’accordo quadro stipulato ai sensi dell’articolo 57 bis.”.

 

     Art. 23. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 69/2011

1. Il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo e della proposta dell’autorità idrica sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, le perimetrazioni delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. Le aree di salvaguardia integrano il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e del piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).”.

 

     Art. 24. Comitato regionale per la qualità del servizio. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 69/2001 le parole: “sugli atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), d), f), g), h) e l), e di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c), d) ed f) .” sono sostituite dalle seguenti: “sugli atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), f) ed h), sulla carta della qualità del servizio di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera c), e sugli atti di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c), d) ed f).”.

 

     Art. 25. Disposizioni transitorie relative al direttore generale. Inserimento dell’articolo 53 bis della l.r. 69/2011

1. Dopo l’articolo 53 della l.r. 69/2011 è inserito il seguente:

“Art. 53 bis Disposizioni transitorie relative al direttore generale

1. Il contratto di lavoro del direttore generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, mantiene efficacia sino alla sua naturale scadenza, salvo diverso accordo tra le parti.”.

 

     Art. 26. Sostituzione della rubrica del capo I del titolo V della l.r. 69/2011

1. La rubrica del capo I del titolo V della l.r. 69/2011 è sostituita dalla seguente: “Capo I - Disposizioni finali e di prima applicazione”.

 

     Art. 27. Interventi ed opere strategici sovrambito. Coordinamento delle gestioni esistenti. Inserimento dell’articolo 57 bis nella l.r. 69/2011

1. Dopo l’articolo 57 della l.r. 69/2011 è inserito il seguente:

“Art. 57 bis Interventi ed opere strategici sovrambito. Coordinamento delle gestioni esistenti

1. Nelle more dell’affidamento al gestore unico di cui all’articolo 18, l’autorità idrica assicura il coordinamento delle gestioni esistenti mediante la stipula, con le società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, di apposito accordo quadro per la definizione delle modalità organizzative di realizzazione degli interventi, opere ed infrastrutture, individuati nel documento operativo regionale di cui all’articolo 25, comma 2, che interessano il territorio di competenza di più gestori o che comunque sono poste al servizio di più gestioni.

2. L’accordo quadro indica in particolare:

a) i criteri di individuazione del soggetto attuatore degli interventi e di gestione delle relative opere ed infrastrutture, in conformità a quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

b) le modalità di accesso e di gestione del fondo di cui all’articolo 25 bis.

3. I contenuti dell’accordo quadro sono integrati, con apposita modifica, nelle convenzioni di gestione esistenti e costituiscono presupposto vincolante per l’affidamento della realizzazione degli interventi strategici e per la gestione delle relative opere, inseriti nel piano d’ambito mediante l’aggiornamento di cui all’articolo 19, comma 2.”.