Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 02/08/2011 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. Unico. Disposizioni sul commissariamento di cui all’articolo 81 della l.r. 65/2010 |
§ 5.4.205 - L.R. 2 agosto 2011, n. 37.
Disposizioni sul commissariamento di cui all’articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
(B.U. 5 agosto 2011, n. 39)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera p), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. A seguito del referendum abrogativo dell’articolo 23 bis del
2. In considerazione del mutato quadro normativo, appare necessario ridefinire la natura dell’inadempimento che dà luogo all’esercizio dei poteri sostitutivi regionali, stabilendo un termine a cui le comunità di ambito territoriale ottimale ATO Toscana Centro e ATO Toscana Costa, già diffidate ai sensi dell’articolo 81, comma 2, della
3. Data l’esigenza di pervenire al gestore unico in tempi rapidi, è opportuno che le comunità d’ambito, contestualmente alla scelta della forma di gestione, approvino un cronoprogramma delle attività da espletare per l’affidamento del servizio;
4. Al fine di assicurare l’affidamento al gestore unico in tempi rapidi e certi, è opportuno prevedere l’esercizio di poteri sostitutivi regionali anche in caso di mancato rispetto dei termini per l’espletamento, da parte delle comunità d’ambito o del soggetto che assumerà le relative funzioni, degli adempimenti necessari all’affidamento del servizio individuati dalla Giunta regionale con riferimento al cronoprogramma approvato dalla comunità d’ambito;
Approva la presente legge
Art. Unico. Disposizioni sul commissariamento di cui all’articolo 81 della
1. Entro il 30 settembre 2011, le comunità d’ambito già diffidate ai sensi dell’articolo 81, comma 2, della
a) la scelta della forma di gestione per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 26 della
b) il cronoprogramma delle attività da espletare per l’affidamento del servizio di cui alla lettera a).
2. Sulla base del cronoprogramma di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con apposito atto, per ciascuna comunità d’ambito, i termini per l’espletamento degli adempimenti necessari all’affidamento del servizio.
3. La Regione procede alla nomina del commissario secondo quanto previsto all’articolo 81, comma 2, della
a) mancata adozione da parte delle comunità d’ambito della deliberazione di cui al comma 1;
b) mancato rispetto da parte delle comunità d’ambito, o del soggetto che assumerà le relative funzioni, dei termini individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.