§ 4.5.46 - L.R. 2 novembre 1999, n. 58.
Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:02/11/1999
Numero:58


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Promozione e riconoscimento dei Consorzi di tutela).
Art. 4.  (Compiti dei Consorzi di tutela).
Art. 5.  (Disciplinari di produzione, marchi collettivi e regolamenti di uso).
Art. 6.  (Vigilanza sull'attività dei Consorzi e sanzioni).
Art. 7.  (Funzioni di indirizzo e programmazione della Regione).
Art. 8.  (Formazione professionale e imprenditoriale).
Art. 9.  (Bottega-scuola).
Art. 10.  (Maestro artigiano).
Art. 11.  (Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano).
Art. 12.  (Interventi per l'innovazione).
Art. 13.  (Interventi finanziari a favore delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale).
Art. 14.  (Salvaguardia delle produzioni in via di cessazione).
Art. 15.  (Disposizioni in materia di oneri contributivi verso gli istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani).
Art. 16.  (Norma finanziaria).


§ 4.5.46 - L.R. 2 novembre 1999, n. 58. [1]

Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani.

(B.U. 10 novembre 1999, n. 30).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Toscana, nel quadro delle politiche di sostegno alle attività produttive, promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale toscano mediante:

     a) la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;

     b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;

     c) la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano;

     d) la concessione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla permanenza delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge sono definite:

     a) lavorazioni dell'artigianato artistico:

     - le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;

     - tali lavorazioni vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti;

     b) lavorazioni dell'artigianato tradizionale:

     - le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento;

     - tali lavorazioni vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.

     2. La Giunta regionale definisce le lavorazioni artistiche e tradizionali oggetto della presente legge identificando con apposito atto i codici ISTAT alle stesse riconducibili.

 

     Art. 3. (Promozione e riconoscimento dei Consorzi di tutela).

     1. Ai fini della tutela delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale, gli Enti locali e le associazioni di categoria dell'artigianato promuovono la costituzione di Consorzi aventi lo scopo di garantire l'origine e la qualità delle produzioni medesime.

     2. I Consorzi, costituiti esclusivamente da imprese dell'artigianato artistico e tradizionale svolgono le funzioni di cui al comma precedente previo riconoscimento della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

     3. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentite le Province e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato, riconoscono i Consorzi di cui al comma 1 a condizione che rispondano ai requisiti di seguito indicati:

     a) siano rappresentativi di una percentuale significativa delle imprese artigiane operanti nelle produzioni oggetto della tutela ricomprese nella zona interessata, secondo i parametri definiti dalla Giunta regionale;

     b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, delle imprese artigiane che operano nelle produzioni oggetto di tutela;

     c) dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati.

     4. Nel caso in cui la produzione oggetto di tutela sia da ricondursi ad ambiti territoriali ricadenti in più province, le Camere di Commercio interessate operano di concerto.

     5. Per ogni provincia non può riconoscersi più di un Consorzio di tutela per la stessa produzione.

 

     Art. 4. (Compiti dei Consorzi di tutela).

     1. I Consorzi riconosciuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi dell'art. 3 svolgono i compiti concernenti:

     a) l'elaborazione dei disciplinari di produzione, dei marchi collettivi di origine e di qualità e dei connessi regolamenti d'uso;

     b) la registrazione dei marchi collettivi di origine e qualità secondo le norme contenute nel R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche ed integrazioni;

     c) la concessione e la revoca dell'uso dei marchi collettivi di origine e di qualità alle imprese artigiane;

     d) la vigilanza nei confronti delle imprese artigiane concessionarie dei marchi;

     e) l'elaborazione di progetti finalizzati alla qualificazione e all'innovazione delle lavorazioni artistiche e tradizionali di loro competenza sotto il profilo formale, delle tecniche e dei materiali utilizzati;

     f) lo svolgimento di attività di formazione professionale attraverso la costituzione delle Botteghe-scuola di cui al successivo art. 9;

     g) la promozione dei marchi collettivi di origine e qualità;

     h) la divulgazione della conoscenza, anche storica, sulle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale da loro tutelate.

     2. I Consorzi trasmettono alla Regione, alle Province e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura interessate una relazione annuale sull'attività svolta, nonché dati e informazioni sugli andamenti delle produzioni oggetto della tutela.

 

     Art. 5. (Disciplinari di produzione, marchi collettivi e regolamenti di uso).

     1. I disciplinari delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale devono contenere:

     a) la descrizione delle caratteristiche fondamentali dei prodotti, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori;

     b) l'illustrazione delle tecniche di lavorazione adottate;

     c) l'elencazione dei materiali impiegati;

     d) la documentata illustrazione, anche di natura storico-geografica, dell'origine e delle caratteristiche della produzione e degli eventuali elementi di novità introdotti, nel rispetto della tradizione artistica, delle tecniche di lavorazione o dell'uso dei materiali.

     2. Il marchio collettivo di origine e qualità indica il tipo di lavorazione, se "artistica" o "tradizionale", l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto.

     3. Il regolamento d'uso del marchio definisce le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, nonché le modalità di esercizio della vigilanza e le sanzioni nei casi di violazione.

 

     Art. 6. (Vigilanza sull'attività dei Consorzi e sanzioni).

     1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura esercita la vigilanza sull'attività dei Consorzi di tutela.

     2. Nel caso del venir meno dei requisiti previsti dall'art. 3 ovvero di grave inadempienza rispetto ai compiti previsti dall'art. 4, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, previa diffida, revoca l'atto di riconoscimento dei Consorzi e ne dispone lo scioglimento.

     3. La Regione riconosce alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, un finanziamento annuo da determinarsi con legge di bilancio.

 

     Art. 7. (Funzioni di indirizzo e programmazione della Regione).

     1. Le priorità e gli obiettivi generali degli interventi sono determinati dal Programma Regionale di Sviluppo e disciplinati dal Piano regionale di sviluppo economico di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87.

     2. Al fine di garantire la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico su tutto il territorio regionale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base delle informazioni contenute nelle relazioni annuali di cui all'art. 4, comma 2, nonché degli altri elementi di valutazione forniti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dalle Province e dagli altri Enti e organismi interessati, sentite le Associazioni regionali di categoria dell'Artigianato, detta indirizzi alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, anche in relazione ai compiti dei Consorzi di tutela, di cui all'art. 4.

 

     Art. 8. (Formazione professionale e imprenditoriale).

     1. La qualificazione delle attività artigianali artistiche e tradizionali toscane è perseguita dalla Regione anche tramite la tipologia di azioni formative e l'attività di programmazione previste dalla L.R. 31 agosto 1994, n. 70.

     2. La Regione Toscana promuove altresì iniziative finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi individuali.

 

     Art. 9. (Bottega-scuola).

     1. Sono denominate "Bottega-scuola" le imprese del settore dell'artigianato artistico e tradizionale dirette da un Maestro artigiano.

     2. Le botteghe-scuola sono riconosciute dai Consorzi di tutela di cui all'art. 3, o in loro assenza dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e svolgono attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione.

 

     Art. 10. (Maestro artigiano).

     1. L'attestato di Maestro Artigiano è attribuito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

     2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:

     a) anzianità professionale di almeno cinque anni maturata in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;

     b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

     c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

     3. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nell'ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei Maestri artigiani.

 

     Art. 11. (Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano).

     1. Il Programma di promozione economica delle risorse toscane dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa e del turismo, prevede specifiche iniziative atte a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano.

 

     Art. 12. (Interventi per l'innovazione).

     1. La Regione Toscana si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, di una società consortile promossa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese artigiane al fine di attuare interventi innovativi, sperimentali, di sostegno e di coordinamento delle funzioni di sviluppo svolte dai livelli locali nelle materie di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 1.

     2. La Giunta regionale approva specifiche direttive relative alle modalità operative. Entro il mese di aprile di ogni anno la società consortile fornisce al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

     3. La Regione Toscana concede, per l'avvio delle attività, contributi diretti per un importo di L. 200.000.000 annui per un triennio e determina annualmente la somma da destinare per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

 

     Art. 13. (Interventi finanziari a favore delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale).

     1. La Regione favorisce la permanenza delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale agevolandone:

     a) il subentro nella titolarità di tali imprese da parte di soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa, sia come dipendenti che come soci, nell'ambito di imprese artigiane dello stesso settore produttivo;

     b) il trasferimento e rilocalizzazione in centri storici;

     b1) il trasferimento, la localizzazione ed il nuovo insediamento nei comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 [2];

     c) interventi di ricerca ed innovazione tecnologica, formale e distributiva specifici per l'artigianato artistico e tradizionale.

     2. I contributi sono concessi dall'Artigiancredito Toscano ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), della L.R. 4 aprile 1995, n. 36, e successive modificazioni, e sono soggetti al regime "de minimis" come definito dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 14. (Salvaguardia delle produzioni in via di cessazione).

     1. Alle produzioni ed alle attività dell'Artigianato tradizionale legate al mondo rurale e minacciate dal rischio di cessazione e scomparsa si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 5 marzo 1997, n. 15.

 

     Art. 15. (Disposizioni in materia di oneri contributivi verso gli istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani).

     1. Ai sensi dell'art. 48, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998 la Regione fa fronte agli oneri per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui all'art. 25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, mediante risorse stanziate in bilancio nei limiti della somma indicata nella tabella B allegata alla legge n. 449/97 e mediante appositi trasferimenti erariali a norma del citato art. 48, comma 9.

     2. Le modalità di erogazione della somma a carico della Regione e di quella di spettanza dello Stato sono disciplinate da apposita convenzione da stipularsi con gli Istituti assicuratori. Nella convenzione sono disciplinate altresì le modalità di rendicontazione degli oneri da parte dei predetti Istituti. La quota di spesa a carico dello Stato è comunque erogata previa acquisizione alla cassa regionale delle relative risorse erariali.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1999, si fa fronte con la seguente variazione da apportare al Bilancio di previsione 1999 e, per gli anni successivi, con le relative leggi di bilancio:

 

In diminuzione:

- Cap. 50060 "Fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento - Artt. 38 e 87 L.R. 6 maggio 1977, n. 28)", L. 1.500.000.000

 

Di nuova istituzione:

- Cap. 36005 "Interventi finanziari a favore delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale" (L.R. n. 58/99 art. 13), L. 1.000.000.000

- Cap. 36006 "Finanziamento alle Camere di Commercio" (L.R. 58/99, art. 6,

comma 3), L. 100.000.000

- Cap. 36007 "Contributo annuale alla società consortile per l'artigianato

artistico e tradizionale" (L.R. 58/99, art. 12, comma 3), L. 200.000.000

- Cap. 36008 "Finanziamento di interventi innovativi sperimentali, di

sostegno e di coordinamento" (L.R. 58/99, art. 12, comma 1), L. 200.000.000

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 22 ottobre 2008, n. 53, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera inserita dall’art. 13 della L.R. 27 luglio 2004, n. 39.