Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.14 cooperazione |
Data: | 28/11/2002 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Personale destinato all'area speciale istituita presso la RESAIS S.p.A. |
Art. 2. Normativa applicabile. |
Art. 3. Abrogazione di norme. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
§ 3.14.44 - L.R. 28 novembre 2002, n. 21.
Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.
(G.U.R. 30 novembre 2002, n. 55).
Art. 1. Personale destinato all'area speciale istituita presso la RESAIS S.p.A.
1. Il personale beneficiario dei provvedimenti di cui all'articolo 12 della
Art. 2. Normativa applicabile.
1. Durante il periodo di permanenza nell'apposita area di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
2. Per il personale dei consorzi agrari di cui all'articolo 43 della
Art. 3. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati l'articolo 12 della
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 414 migliaia di euro cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1 - capitolo 144106.
2. Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 12.000 migliaia di euro per ciascun anno e trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - U.P.B. 2.2.1.3.1 - codice 06.02.01.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.