Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 occupazione giovanile e formazione professionale |
Data: | 07/06/2011 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale |
Art. 2. Disposizioni transitorie per l’erogazione di somme al settore della formazione professionale |
Art. 3. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia |
Art. 4. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 |
Art. 5. Norma finale |
§ 3.17.120 - L.R. 7 giugno 2011, n. 10.
Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.
(G.U.R. 10 giugno 2011, n. 25)
Art. 1. Disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale
1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio quantificati ai sensi del comma 2 dell’articolo 132 della
2. I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti. A carico del fondo possono altresì essere disposti il pagamento degli oneri di gestione ad esso connessi nonché contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per le finalità previste dai contratti collettivi di lavoro [1].
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale adotta con proprio decreto la disciplina sulle modalità operative di gestione del fondo.
4. Con priorità per i soggetti che abbiano un’anzianità di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi a carico del fondo di cui all’articolo 132 della
5. In conformità con le vigenti norme nazionali di settore, a carico del fondo possono essere altresì autorizzati, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale, interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale.
6. Nel fondo affluiscono, con provvedimenti del Ragioniere generale, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, le somme impegnate per il Piano regionale dell'offerta formativa cui, a seguito di rendicontazione, non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi delle vigenti disposizioni [2].
Art. 2. Disposizioni transitorie per l’erogazione di somme al settore della formazione professionale
1. Per l’anno formativo 2011 e nei limiti delle risorse decretate in favore di ciascun ente, il contributo regionale di cui all’articolo 9, comma sesto, della
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 3. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quota parte delle disponibilità liquide non utilizzate, pari a 12.000 migliaia di euro, detenute dal Fondo siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con
2. Per le finalità previste dal Titolo I della
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate, nella misura di 7.000 migliaia di euro, discendenti dalla disposizione di cui al comma 1.
4. Le rimanenti risorse, pari a complessivi 5.000 migliaia di euro, sono iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011 UPB 4.2.1.5.2. cap. 215704 (accantonamento 1001).
Art. 4. Modifiche all’articolo 7 della
1. All’articolo 7, ultimo rigo, della
Art. 5. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 8 della
[2] Comma così modificato dall'art. 5 della