§ 3.17.120 - L.R. 7 giugno 2011, n. 10.
Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:07/06/2011
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale
Art. 2.  Disposizioni transitorie per l’erogazione di somme al settore della formazione professionale
Art. 3.  Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia
Art. 4.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7
Art. 5.  Norma finale


§ 3.17.120 - L.R. 7 giugno 2011, n. 10.

Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.

(G.U.R. 10 giugno 2011, n. 25)

 

Art. 1. Disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale

1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio quantificati ai sensi del comma 2 dell’articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad attivare gli interventi a carico del fondo istituito ai sensi e per le finalità del predetto articolo, in conformità con gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti dalle normative nazionali vigenti e dai contratti di settore e secondo le relative modalità di applicazione.

2. I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti. A carico del fondo possono altresì essere disposti il pagamento degli oneri di gestione ad esso connessi nonché contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per le finalità previste dai contratti collettivi di lavoro [1].

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale adotta con proprio decreto la disciplina sulle modalità operative di gestione del fondo.

4. Con priorità per i soggetti che abbiano un’anzianità di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi a carico del fondo di cui all’articolo 132 della legge regionale n. 4/2003 trovano applicazione in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato, instaurato per le finalità di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché del personale impegnato nei servizi di orientamento e dell’obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conformità con le vigenti norme nazionali di settore, a carico del fondo possono essere altresì autorizzati, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale, interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale.

6. Nel fondo affluiscono, con provvedimenti del Ragioniere generale, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, le somme impegnate per il Piano regionale dell'offerta formativa cui, a seguito di rendicontazione, non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi delle vigenti disposizioni [2].

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie per l’erogazione di somme al settore della formazione professionale

1. Per l’anno formativo 2011 e nei limiti delle risorse decretate in favore di ciascun ente, il contributo regionale di cui all’articolo 9, comma sesto, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, può coprire le spese relative alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, per un periodo massimo di quattro mesi antecedenti l’inizio dell’anno formativo.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 3. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quota parte delle disponibilità liquide non utilizzate, pari a 12.000 migliaia di euro, detenute dal Fondo siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, è versata, senza oneri di commissione, in entrata in apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

2. Per le finalità previste dal Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, l’ulteriore spesa di 7.000 migliaia di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle obbligazioni derivanti dai contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate, nella misura di 7.000 migliaia di euro, discendenti dalla disposizione di cui al comma 1.

4. Le rimanenti risorse, pari a complessivi 5.000 migliaia di euro, sono iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011 UPB 4.2.1.5.2. cap. 215704 (accantonamento 1001).

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7

1. All’articolo 7, ultimo rigo, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011. Legge di stabilità regionale” è soppressa la parola “totalmente”.

 

     Art. 5. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.