Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 07/01/2011 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2011 |
Art. 2. Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza |
Art. 3. Modifiche di norme |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 5.3.411 - L.R. 7 gennaio 2011, n. 1.
Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2011. Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza.
(G.U.R. 11 gennaio 2011, n. 2)
Capo I
Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2011
Art. 1. Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2011
1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell’articolo 6 della
2. La limitazione per dodicesimi nell’assunzione degli impegni e nell’effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui al comma 3 dell’articolo 6 della
3. L’assunzione di impegni e l’effettuazione di pagamenti concernenti il Piano regionale dell’offerta formativa sono limitate alle spese relative all’anno 2011.
Capo II
Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza.
Modifiche di norme.
Art. 2. Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza
1. Le anticipazioni concesse ai sensi del comma 17 dell’articolo 21 della
2. Gli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 3.588 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2011 e in 3.189 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2012 nonché gli oneri relativi agli anni successivi per l’importo massimo annuo di 3.189 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante riduzione del limite di impegno decennale autorizzato dal comma 13 dell’articolo 45 della
Art. 3. Modifiche di norme
1. Al comma 16 dell’articolo 23 della
2. Al comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2011.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 aprile 2011 dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 5 della