Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 fiere, mercati, commercio |
Data: | 13/08/2004 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi della legge. |
Art. 2. Finanziamenti regionali. |
Art. 3. Osservatorio regionale per il commercio. |
Art. 4. Monitoraggio. |
Art. 5. Ambiti territoriali di programmazione regionale. |
Art. 6. Durata della programmazione. |
Art. 7. Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici. |
Art. 8. Definizioni. |
Art. 9. Centri commerciali. |
Art. 10. Parchi commerciali. |
Art. 11. Vincoli di natura urbanistica per i parchi commerciali. |
Art. 12. Outlet. |
Art. 13. Esercizi di vicinato. |
Art. 14. Medie strutture di vendita. |
Art. 15. Grandi strutture di vendita. |
Art. 16. Vincoli di natura urbanistica e standard. |
Art. 17. Criteri urbanistici per le medie strutture di vendita. |
Art. 18. Criteri urbanistici per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali. |
Art. 19. Impatto sulla viabilità. |
Art. 20. Conferenza di servizi. |
Art. 21. Procedure di rilascio di autorizzazione. |
Art. 22. Autorizzazione. |
Art. 23. Termini ed efficacia dell'autorizzazione. |
Art. 24. Esercizi polifunzionali nei centri minori. |
Art. 25. Interventi regionali. |
Art. 26. Tutela, salvaguardia e valorizzazione dei centri storici. |
Art. 27. Adempimenti dei comuni. |
Art. 28. Rivitalizzazione dei centri storici e recupero dei siti industriali dismessi. |
Art. 29. Formazione degli operatori commerciali. |
Art. 30. Attività di formazione. |
Art. 31. Attività di aggiornamento. |
Art. 32. Centri di assistenza tecnica. |
Art. 33. Albo regionale. |
Art. 34. Vendite straordinarie. |
Art. 35. Programmazione negoziata. |
Art. 36. Provvedimenti sostitutivi regionali. |
Art. 37. Norme transitorie. |
Art. 38. Disposizioni di coordinamento con le previsioni di pianificazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP). |
Art. 39. Abrogazioni e novellazione della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” in materia di VIA. |
Art. 40. Disposizioni in materia di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva e modifica dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62. |
Art. 41. Norme finali. |
Art. 42. Norma finanziaria. |
Art. 43. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.8.52 - L.R. 13 agosto 2004, n. 15. [1]
Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto.
(B.U. 17 agosto 2004, n. 81).
CAPO I
Finalità
Art. 1. Obiettivi della legge.
1. La presente legge detta gli indirizzi generali di programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva nell'ambito della Regione del Veneto.
2. La programmazione regionale persegue le seguenti finalità:
a) favorire la realizzazione di un'equilibrata rete distributiva agevolando gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese operanti sul territorio, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle relative aree;
b) rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e valorizzare la funzione commerciale, anche al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;
c) rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici mediante l'individuazione di incentivi, sia nelle zone rurali e di montagna, mediante la promozione di centri polifunzionali e la formazione professionale;
d) promuovere una programmazione delle attività commerciali armonica per la semplificazione del procedimento amministrativo e per un sistema decisionale coordinato;
e) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta in ambito concorrenziale, favorendo, di conseguenza, sia il contenimento dei prezzi sia un corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni;
f) regolare la presenza e lo sviluppo delle grandi strutture di vendita al fine di contenere l’uso del territorio, assicurare le compatibilità ambientali, salvaguardando l’equilibrio con le altre tipologie distributive;
g) valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, infrastrutturali e della mobilità, dei flussi turistici e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore;
h) favorire opportunità di sinergie e cooperazione tra diverse tipologie distributive e lo sviluppo di tecnologie innovative di esercizi di vendita, nonché l’innovazione tecnologica nelle imprese;
i) favorire l’associazionismo tra piccole imprese;
j) favorire una organizzazione e gestione della logistica volte al miglioramento della competitività e alla diminuzione degli impatti sul traffico e sull’ambiente;
k) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.
3. Mediante la programmazione commerciale e la concorrente azione tra enti pubblici e soggetti privati, la normativa regionale mira alla riqualificazione della rete distributiva per un migliore servizio al cittadino.
4. Al fine di verificare i livelli occupazionali, in relazione alla programmazione regionale in materia di commercio, la Regione coinvolge, in sede di concertazione, le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori commerciali, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori.
Art. 2. Finanziamenti regionali.
1. La Regione nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie definite annualmente in sede di bilancio, anche attraverso l’azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi statali e comunitari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a:
a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale;
b) fornire servizi di supporto all’attività commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi;
c) migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;
d) armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere;
e) realizzare un qualificato livello di animazione economico, sociale, culturale.
CAPO II
Monitoraggio della rete distributiva
Art. 3. Osservatorio regionale per il commercio.
1. É istituito l'osservatorio regionale per il commercio allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva e di verificare lo stato di attuazione della presente legge.
2. L'osservatorio è costituito da un comitato consultivo e da un comitato tecnico scientifico e ha sede presso gli uffici della struttura regionale competente in materia di commercio.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua:
a) i componenti del comitato consultivo e le funzioni dagli stessi esercitate;
b) le forme di partecipazione alle funzioni dell'osservatorio dei rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni regionali dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua:
a) i componenti del comitato tecnico scientifico e le funzioni dagli stessi esercitate;
b) le modalità della realizzazione di una rete informatica tra Regione, province, camere di commercio e comuni per la ottimale gestione dei flussi informativi;
c) le modalità di coordinamento tecnico tra Regione, province, comuni e camere di commercio per le rilevazioni dei dati su base provinciale.
Art. 4. Monitoraggio.
1. L'osservatorio esercita la funzione di monitoraggio rilevando:
a) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva per comune, comprendendo in essa anche i dati relativi al commercio su aree pubbliche, per ambito territoriale come definito dall'articolo 5, per provincia e nel Veneto;
b) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete stessa e la sua rispondenza alle richieste dei consumatori;
c) i problemi derivanti dall'applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica negli ambiti di cui alla lettera a);
d) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale.
2. Ai fini del monitoraggio i comuni raccolgono, organizzano e mettono a disposizione della propria provincia, dell'osservatorio regionale e delle camere di commercio i dati della propria rete distributiva mettendo a disposizione dell'osservatorio anche la relativa documentazione di carattere urbanistico secondo un flusso informativo continuo che consenta di conoscere la situazione della medesima in tempo reale.
3. La Regione prevede annualmente nell'ambito delle risorse previste al comma 1 dell'articolo 2 finanziamenti ai comuni con meno di 5.000 abitanti che in forma associata intendono dotarsi di sistemi informativi idonei a garantire il monitoraggio della rete distributiva.
4. Le camere di commercio, anche tramite le proprie strutture informatiche centralizzate, collaborano con l'osservatorio regionale nell'espletamento dell'azione di monitoraggio.
5. Le operazioni di monitoraggio, con riferimento alle specifiche funzioni attribuite dalla presente legge, sono espletate dagli enti interessati senza oneri per la Regione.
6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua forme di coordinamento, anche mediante l’osservatorio regionale, con gli osservatori delle altre regioni e con altre forme di coordinamento promosse a livello nazionale.
CAPO III
Programmazione commerciale
Art. 5. Ambiti territoriali di programmazione regionale.
1. Gli indirizzi generali relativi all’insediamento delle attività commerciali, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e della consistenza demografica, individuano i seguenti ambiti di programmazione regionale:
a) aree sovracomunali o provinciali configurabili come unico bacino di utenza;
b) centri storici come definiti all’articolo 26, comma 2;
c) centri di minore consistenza demografica: comuni, frazioni o altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, individuati all’interno delle aree sovracomunali;
d) aree a vocazione turistica.
2. Le aree sovracomunali o provinciali di cui alla lettera a) del comma 1 sono individuate dalla provincia nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 22, comma 1 lettera m) della
3. In fase di prima applicazione della presente legge i comuni appartenenti alle aree sovracomunali sono riportati negli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.
4. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale su proposta motivata di ciascuna provincia può modificare gli obiettivi di sviluppo delle singole aree sovracomunali nel rispetto della superficie complessiva assegnata alla provincia nell'allegato B.
Art. 6. Durata della programmazione.
1. La programmazione regionale ha durata di tre anni. A tal fine la Giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al Consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio fornite dall'osservatorio regionale, anche con riferimento alla fase di programmazione precedente.
2. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatoria.
3. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, entro e non oltre centottanta giorni dall’emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 14, comma 1, lettera h) adeguano la programmazione commerciale per le medie strutture di vendita, sulla base dei principi enunciati all’articolo 14, comma 1. In caso di inerzia da parte dei comuni, o delle unioni dei comuni ove costituite, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36 [2].
Art. 7. Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici.
1. Limiti dimensionali su tutto il territorio regionale sono:
a) per gli esercizi di vicinato:
1) superficie non superiore a 250 mq., nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
2) superficie non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) per le medie strutture:
1) superficie oltre 250 mq. e non superiore a 2.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
2) superficie oltre 150 mq. e non superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
c) per le grandi strutture:
1) superficie oltre 2.500 mq e non superiore a 15.000 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
2) superficie oltre 1.500 mq. e non superiore a 15.000 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, lettera c, nel caso di accorpamenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), di medie e grandi, con almeno una grande, strutture di vendita preesistenti e operanti da almeno tre anni il limite massimo è fissato in mq. 25.000.
3. Nelle aree sovracomunali, come individuate dall’allegato A della presente legge, o provinciali, in cui oltre il settantacinque per cento dei comuni abbia territorio ricadente in tutto o in parte in una comunità montana, come definita dalla
4. La programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:
a) alimentare;
b) non alimentare generico;
c) non alimentare a grande fabbisogno di superficie;
d) misto.
5. Per settore alimentare si intende il settore comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l’igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria.
6. Il settore non alimentare generico comprende tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione dei casi previsti nel comma 7 [3].
7. Il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica.
8. Per settore misto si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella disponibilità del titolare dell’autorizzazione commerciale. L’operatore commerciale deve essere comunque in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall’articolo 5 del
9. La programmazione regionale quantifica gli obiettivi di sviluppo per ciascun settore merceologico di cui al comma 4 ad esclusione del settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie per il quale le strutture di vendita devono comunque rispettare i limiti dimensionali di cui ai commi 1, lettera c) e 2.
10. L’esclusione dalla programmazione regionale di cui al comma 9 per gli esercizi con superficie di vendita superiore a 750 mq., che pongono in vendita prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie, si applica in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) detti esercizi non siano ubicati all’interno di centri commerciali o parchi commerciali come definiti agli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;
b) detti esercizi non pongano in vendita anche prodotti appartenenti ai settori merceologici di cui alle lettere a), b) e d), del comma 4.
11. I titolari di autorizzazione commerciale di grande struttura di vendita rilasciata ai sensi della precedente normativa per il settore non alimentare che cedono o conferiscono il titolo autorizzatorio a terzi non possono ottenere un’autorizzazione commerciale per il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie per il periodo di validità degli obiettivi di sviluppo di cui all’allegato B della presente legge.
CAPO IV
Programmazione della rete distributiva
Art. 8. Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge si definiscono:
a) concentrazione: la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito delle stesso comune, di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda [4];
b) accorpamento: l'ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell’ambito delle stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture di vendita anche gli esercizi di vicinato preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito del medesimo comune purché rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e delle grandi strutture di vendita;
c) trasferimento: il trasferimento di sede dell’esercizio commerciale all’interno del territorio comunale e comunque al di fuori della medesima area pertinenziale dell’insediamento;
d) apertura in forma continuativa: l'attività di vendita al pubblico ininterrotta da almeno tre anni fatta salva la sospensione per centottanta giorni consecutivi in caso di trasferimento o subingresso;
e) piccola e media impresa commerciale: l'impresa definita ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE;
f) domande concorrenti: le domande presentate lo stesso mese di calendario che concorrono per la medesima area e medesimo obiettivo di sviluppo;
g) criterio di correlazione: la corrispondenza tra il titolo edilizio e l’autorizzazione commerciale;
h) attività di intrattenimento: sale bingo, sale cinematografiche o altri locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
2. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo, dandone immediata comunicazione al comune e all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto. Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2208 del codice civile.
3. Restano salve, ai fini della commercializzazione, le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. É vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per i seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per edilizia;
l) legnami.
5. L’elenco dei prodotti di cui al comma 4 può essere modificato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 9. Centri commerciali.
1. Ai fini della presente legge si definisce centro commerciale una media o grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, costituita da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici.
2. Al fine di assicurare la gestione unitaria di spazi di servizio o infrastrutture comuni nonché il coordinamento dell’attività del centro commerciale nei confronti della pubblica amministrazione, ogni centro commerciale deve individuare un soggetto referente informandone Comune, Provincia e Regione.
3. Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi collocati all'interno di centri commerciali non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi.
4. [I centri commerciali possono essere integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in deroga alla specifica programmazione comunale di settore. Tali esercizi non contribuiscono a formare la superficie massima di vendita dei centri commerciali di cui fanno parte e sono tenuti ad osservare gli orari dei centri stessi, ai sensi del comma 5] [5].
5. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali.
6. Sono consentite deroghe al regime degli orari di cui al comma 5 per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande situati all’interno dei locali adiacenti e comunicanti a quelli ove si svolge l’attività di intrattenimento di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, purché detti locali siano funzionali all’attività sopracitata e dotati di accessi dall’esterno indipendenti e comuni all’attività di intrattenimento.
7. Ai titolari di autorizzazioni relative a strutture o centri commerciali rilasciate ai sensi della
8. Le strutture commerciali di cui al comma 7 sono, a tutti gli effetti, qualificate unitariamente centri commerciali ai sensi del comma 1. Per tali strutture, la richiesta di autorizzazione alla ripartizione interna della superficie di vendita deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni 90 dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, l’autorizzazione alla ripartizione interna non può essere concessa.
Art. 10. Parchi commerciali. [6]
1. Ai fini della presente legge si definiscono parchi commerciali le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l’intero traffico generato da tutto il complesso.
2. Sono qualificate parchi commerciali tutte le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi le caratteristiche descritte al comma 1 e ubicate all’interno di zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo D o comunque in zone altrimenti classificate purché compatibili con i piani regolatori comunali.
3. Ogni modificazione relativa ai parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o di nuova costituzione è regolata dalle norme di cui al presente articolo nonché dall’articolo 18.
4. Le istanze di autorizzazione commerciale relative ad attività che vogliano inserirsi all’interno di parchi commerciali esistenti o che intendano costituire nuovi parchi commerciali sono esaminate secondo la procedura di cui al capo VI, attingendo dagli obiettivi di sviluppo di cui all’articolo 7, comma 9.
4 bis. L’apertura, il trasferimento di sede, il mutamento di settore merceologico nonché l’ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato che determinino un incremento della superficie originaria del parco commerciale non superiore al limite dimensionale delle medie strutture di vendita e comunque non superiore al dieci per cento, che non comportino incrementi volumetrici, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge [7].
4 ter. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita all’interno del parco commerciale è soggetto ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge, purché la struttura commerciale assorba una pari o maggiore superficie commerciale di quelle già autorizzate nel parco medesimo. Il rilascio dell’autorizzazione comunale di cui al presente comma comporta l’impossibilità di utilizzare a fini commerciali le strutture dismesse. Il comune, ferma restando la possibilità di disciplinare l’area occupata dalla struttura dismessa con il piano di assetto del territorio (PAT) e con il piano degli interventi (PI) di cui alla
4 quater. Gli esercizi di vicinato ubicati all’interno del parco commerciale devono mantenere i limiti dimensionali previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a) [9].
4 quinquies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, la cessazione dell’attività e il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato all’esterno di un parco commerciale determina la corrispondente riduzione della superficie del parco [10].
4 sexies. Il comune competente per territorio trasmette alla provincia e alla Regione copia dell’autorizzazione amministrativa di cui al comma 4 bis ed al comma 4 ter entro il termine di trenta giorni dal rilascio, nonché copia della presa d’atto relativa alla riduzione della superficie del parco [11].
5. Il subentro a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o causa di morte negli esercizi che compongono il parco commerciale è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio secondo le disposizioni di cui all’articolo 19 della
6. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla
7. Entro il termine di centoventi giorni dal provvedimento di cui al comma 6 i comuni approvano un provvedimento ricognitivo volto a verificare l’esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale ai sensi del comma 2. Copia del provvedimento va inviato alla provincia di appartenenza e alla struttura regionale competente in materia di commercio.
8. In caso di individuazione di parchi commerciali ai sensi del comma 7 ovvero nel caso di parchi commerciali di nuova costituzione, il comune provvede all’approvazione della variante urbanistica secondo le modalità di cui all’articolo 18.
Art. 11. Vincoli di natura urbanistica per i parchi commerciali.
1. Le superfici a standard per i parchi commerciali di nuova formazione sono quelle previste per le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 16, comma 2.
2. Per i parchi commerciali esistenti ed individuati, le superfici a standard sono riferite alle tipologie delle singole strutture commerciali. In caso di ampliamento le superfici a standard sono riferite ai singoli esercizi oggetto di intervento.
1. Ai fini della presente legge gli outlet sono forme di vendita di prodotti non alimentari che consentono alle aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, di mettere e rimettere in circolo esclusivamente l’invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie. Sono costituiti prevalentemente da esercizi di vicinato che presentano un’immagine unitaria.
1 bis. La verifica in ordine alla qualificazione giuridica dei soggetti interessati è effettuata dal comune competente ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale [13].
2. Quando la somma delle superfici di vendita superi i limiti dimensionali massimi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), vanno rispettate le procedure previste per i centri commerciali di cui all’articolo 9 e per i parchi commerciali di cui all’articolo 10 attingendo agli obiettivi di sviluppo di cui all’allegato B [14].
Art. 13. Esercizi di vicinato.
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, il subingresso degli esercizi di vicinato come individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera a), ove non inseriti in parchi commerciali, sono subordinati a previa denuncia di inizio attività da parte degli interessati al comune competente per territorio, effettuata secondo le disposizioni di cui all’articolo 19 della
2. Gli esercizi di vicinato possono essere oggetto di ampliamento, accorpamento o concentrazione entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati sull’intero territorio comunale, nel rispetto delle norme urbanistiche del piano regolatore vigente.
Art. 14. Medie strutture di vendita.
1. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, entro il termine di cui all’articolo 6, comma 3, sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della
a) modernizzazione del sistema distributivo;
b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;
c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;
d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
e) equilibrio delle diverse forme distributive;
f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali;
g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici;
h) rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento da approvare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
i) priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti.
2. I comuni, o le unioni dei comuni, ove costituite, entro trenta giorni dall’approvazione del proprio provvedimento lo comunicano alla Regione e alla provincia di appartenenza.
3. In ciascuna fase di programmazione le autorizzazioni per medie strutture di vendita sono rilasciate successivamente all’approvazione del provvedimento comunale di cui al comma 1; in mancanza di detto provvedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36.
4. Il provvedimento di cui al comma 1, salva motivata modifica, ha la stessa durata della programmazione regionale e, alla scadenza di questa, è automaticamente rinnovato fino alla nuova determinazione comunale che deve essere approvata entro i termini di cui all’articolo 6, comma 3.
5. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, provvedono inoltre ad adottare norme procedimentali concernenti le domande relative alle medie strutture e a stabilire i termini entro i quali valutare la priorità delle stesse, prevedendo comunque il termine di novanta giorni entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento adottato. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di ulteriore documentazione.
6. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento della superficie di vendita sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale che rispetti la programmazione regionale e risponda ai criteri assunti dall'amministrazione comunale.
7. Le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), o essere oggetto di concentrazione tra loro entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.
8. L'autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'articolo 31, comma 3 del
a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d);
b) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
c) che vi sia l'impegno del richiedente al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi.
9. Contestualmente al rilascio di nuova autorizzazione, il comune revoca i titoli autorizzativi dei preesistenti esercizi.
10. Per le medie strutture di vendita il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato al possesso del corrispondente titolo edilizio, secondo il criterio di correlazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera g), che ne costituisce condizione necessaria ma non sufficiente.
11. Il subentro in una media struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della
12. [Nel caso di aggregazioni di esercizi commerciali, esclusi gli esercizi di vicinato, non rientranti in parchi commerciali, quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all’articolo 7 comma 1 lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l’intero traffico generato da tutto il complesso, le stesse devono essere separate da altre analoghe aggregazioni da una distanza non inferiore a quattrocento metri e devono essere dotate di infrastrutture, parcheggi e spazi di servizio propri e gestiti autonomamente] [15].
Art. 15. Grandi strutture di vendita.
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento entro i limiti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera c) e 2, il mutamento dei settori merceologici sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale secondo le modalità previste dal capo VI nel rispetto degli obiettivi di sviluppo fissati nell'allegato B che costituisce parte integrante della presente legge.
2. Le grandi strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, commi 1, lettera c) e 2 o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.
2 bis. In deroga a quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le grandi strutture di vendita possono essere ampliate mediante accorpamento con medie strutture di vendita di superficie superiore a mille metri quadrati e autorizzate alla data del 1° marzo 2007, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale, fino al raggiungimento della superficie massima complessiva di cinquemila metri quadrati [16].
3. Fra le domande concorrenti, come definite all’articolo 8, comma 1, lettera f), relative all’apertura e all’ampliamento di grandi strutture di vendita, hanno priorità quelle che soddisfano i seguenti criteri, in ordine decrescente:
a) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita oggetto di accordi di programma, ai sensi della
b) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita, sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;
c) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita oggetto di accordi di programma, ai sensi della
d) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita, sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;
e) mutamento del settore merceologico senza ampliamento della superficie di vendita;
f) riutilizzo, anche parziale, di strutture industriali esistenti a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita;
g) minor quantità di superficie richiesta;
h) ampliamento della superficie di vendita;
i) nuova apertura con contestuale rinuncia di media struttura di vendita esistente ed operante da almeno tre anni;
j) richiesta con valutazione di impatto ambientale;
k) data di presentazione.
4. L'autorizzazione alla vendita per una grande struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'articolo 31, comma 3,
a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d);
b) che vi sia l'impegno dell'interessato al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi;
c) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite non superiore a cinque volte le superfici minime per le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).
4 bis. Le grandi strutture di vendita con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla specifica programmazione comunale di settore; la superficie di somministrazione non può superare il due per cento della superficie di vendita [17].
4 ter. Le grandi strutture del settore non alimentare con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attività di vendita di prodotti del settore alimentare per una superficie di vendita che non può superare l’uno per cento della superficie autorizzata. L’esercizio di tale opzione, da comunicare al comune trenta giorni prima dell’avvio dell’attività, non modifica la tipologia della struttura da singola a centro commerciale [18].
4 quater. Le attività integrative indicate ai precedenti commi fanno capo al soggetto titolare dell’autorizzazione principale, non possono essere cedute autonomamente o trasferite al di fuori della grande struttura e devono rispettare gli orari della stessa [19].
5. La Giunta regionale provvede periodicamente, anche mediante idonee forme di divulgazione elettronica, alla pubblicazione dei dati aggiornati relativi alle disponibilità di superfici afferenti le grandi strutture di vendita.
6. In materia di autorizzazione per grandi strutture di vendita non può essere deliberato, in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 20, il rilascio dell’autorizzazione commerciale in assenza del corrispondente titolo edilizio. Il possesso del titolo edilizio costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione commerciale.
7. Il subentro in una grande struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della
CAPO V
Norme urbanistiche
Art. 16. Vincoli di natura urbanistica e standard.
1. I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di revisione di quelli vigenti provvedono a definire, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti di seguito indicati:
a) per le aree di centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, devono essere reperiti parcheggi nella misura di 0,2 mq./mq. superficie di pavimento, in relazione al complesso delle strutture commerciali. L'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta;
b) nelle altre zone territoriali omogenee, secondo la normativa prevista dall'articolo 25, decimo comma, punto 2 della
2. Qualora si debbano insediare o debbano essere ampliate in zone territoriali omogenee diverse dai centri storici, grandi o medie strutture di vendita come individuate all'articolo 17, comma 1, lettera b), il soggetto interessato deve reperire aree a servizi aventi una superficie minima complessiva non inferiore a quanto di seguito indicato e comunque la superficie da destinare ad area a servizi non può essere inferiore a quella prevista dall’articolo 25 della
a) per le grandi strutture di vendita dei settori alimentare e misto deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 1 mq/mq della superficie lorda di pavimento; inoltre i percorsi veicolari e le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti;
b) per le grandi strutture di vendita dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie deve essere prevista area a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
c) per le medie strutture di vendita dei settori alimentare e misto, come definite all'articolo 17, comma 1, lettera b), deve essere prevista area libera non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
d) per le medie strutture di vendita dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie deve essere prevista area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento.
3. Per parcheggio effettivo di cui al comma 2 si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione.
4. In caso di ampliamento, le quantità stabilite al comma 2 sono rapportate alla sola superficie ampliata.
5. Per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, come sopra definite, le aree di cui al comma 2 devono essere reperite in sede di strumento attuativo.
6. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, commi dodicesimo e tredicesimo della
7. Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano o sotterranee purché compatibili con le norme del piano regolatore generale.
8. Per i comuni obbligati alla redazione del piano del traffico la localizzazione delle zone di sosta deve essere coordinata con tale strumento.
9. La localizzazione delle aree di sosta deve comunque essere individuata all'interno del territorio comunale.
10. Le norme di cui al presente articolo prevalgono rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e comportano automatica variazione degli stessi qualora tali previsioni stabiliscano standard urbanistici inferiori a quelli previsti dal comma 2, lettere a), b), c), e d).Rimane comunque salva la facoltà dei comuni, ove necessario, di introdurre gli adattamenti conseguenti ai propri strumenti urbanistici.
Art. 17. Criteri urbanistici per le medie strutture di vendita.
1. Ai fini della programmazione urbanistica le medie strutture di vendita sono suddivise in due categorie:
a) con superficie di vendita fino a 1.000 mq.;
b) con superficie di vendita superiore a 1.000 mq..
2. Le medie strutture di cui al comma 1, lettera a) possono essere localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C1 e C2, nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici. La definizione delle aree a parcheggio e a servizi di cui all'articolo 16 avviene in sede di strumento urbanistico generale o, per le zone obbligate, in sede di strumento attuativo.
3. Le medie strutture di vendita di cui al comma 1, lettera b) possono essere localizzate nelle zone territoriali omogenee di tipo A, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici; diversamente, la localizzazione delle medie strutture stesse nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C1, C2 è consentita purché sia espressamente prevista dagli strumenti urbanistici per le singole zone; nelle zone territoriali omogenee di tipo D detta localizzazione è consentita purché vi sia specifica destinazione commerciale.
4. Deve essere garantita una disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata all'articolo 16 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.
Art. 18. Criteri urbanistici per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali.
1. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, come definiti all’articolo 10, devono essere localizzati in aree e/o edifici previsti allo scopo dagli strumenti urbanistici generali in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o per parchi commerciali.
2. I comuni possono individuare, in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, aree e/o edifici a destinazione commerciale anche in zone territoriali omogenee di tipo A, purché sussistano i presupposti di cui al comma 5.
3. La localizzazione di cui ai commi 1 e 2 costituisce il presupposto urbanistico per il rilascio dell’autorizzazione commerciale alla nuova apertura, all’ampliamento o al trasferimento di grandi strutture di vendita o dei parchi commerciali.
4. Le varianti parziali finalizzate alla individuazione delle grandi strutture o dei parchi commerciali su aree già previste a specifica destinazione commerciale, zone D, dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvate con la procedura prevista ai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della
5. I comuni stabiliscono la quantità massima di superfici di grandi strutture di vendita insediabili nei centri, nelle aree o edifici aventi valore storico, di archeologia industriale, anche incentivando l'utilizzo degli edifici destinati in passato a funzioni non più compatibili o dismesse.
6. L'individuazione delle suddette aree e/o edifici è subordinata alla verifica di compatibilità dei seguenti parametri urbanistici:
a) accessibilità viaria con particolare riferimento all'analisi della rete stradale e di penetrazione all'area opportunamente disimpegnata dalle infrastrutture viarie di scorrimento e funzionalmente collegata al sistema di parcheggi di supporto, come specificato all'articolo 19;
b) eventuale presenza in adiacenza dell'area a destinazione commerciale di un sistema di trasporto pubblico urbano e extraurbano;
c) definizione dei contenuti principali da attribuire all'area individuata per la localizzazione delle grandi strutture o dei parchi commerciali in relazione all'effetto che si vuole determinare nel settore urbano interessato e alla congruità e integrazione con le condizioni al contorno territoriale esistente;
d) disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata dall'articolo 16 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.
7. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8000 sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA).Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all’articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all'insieme delle attività.
8. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita compresa tra i mq. 4000 e mq. 8000, con esclusione degli ampliamenti inferiori al 10 per cento, sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all’articolo 7 della
9. Alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali di cui al comma 7 si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) della
10. Sono comunque fatte salve le norme di cui al capo VIII riferite ai centri storici.
Art. 19. Impatto sulla viabilità.
1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle medie strutture di vendita o parchi commerciali come individuate all'articolo 17, comma 1, lettera b) nonché alle grandi strutture commerciali, devono prevedere una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.
2. Le domande per grandi strutture o parchi commerciali devono inoltre essere accompagnate da uno studio della viabilità dell'area, da studi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio, ai sensi delle norme tecniche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
3. I progetti a corredo delle domande per grandi strutture o parchi commerciali devono contenere idonee simulazioni dei prevedibili flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte: innesti e svincoli a raso, semaforizzati e non, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti.
4. Lo studio sull’impatto di viabilità deve essere corredato da idonei progetti, da un parere, anche di massima, su tali progetti, espresso dagli enti proprietari della strada, dall’indicazione relativa ai tempi di realizzazione nonché dal relativo piano finanziario di spesa; dovrà essere, altresì, indicato il soggetto onerato.
5. La Regione, la provincia e il comune, nella conferenza di servizi di cui all’articolo 20 della presente legge, approvano i progetti di loro competenza.
6. La Giunta regionale definisce per le grandi strutture di vendita o per i parchi commerciali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le prescrizioni relative agli elaborati tecnici in ordine alla viabilità e al traffico con riferimento al comma 3.
CAPO VI
Procedure per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.
Art. 20. Conferenza di servizi.
1. Il responsabile del procedimento individuato dal comune competente per territorio ovvero dalla struttura associativa di enti locali di cui al
a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita o parco commerciale, entro i limiti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera c), e 2;
b) l'accorpamento o la concentrazione di grandi strutture di vendita, entro i medesimi limiti di cui alla lettera a);
c) il mutamento del settore merceologico di una grande struttura di vendita o parco commerciale;
d) ogni altra modificazione delle autorizzazioni rilasciate, con particolare riferimento alla ripartizione interna che interessi oltre il venti per cento della superficie complessiva o che comunque comporti la modifica della ripartizione dei settori merceologici, alle modifiche delle prescrizioni nonché ad ogni altra modifica sostanziale [20].
2. La conferenza di servizi non viene indetta nei seguenti casi:
a) mancanza di disponibilità di superficie;
b) mancata presentazione contestuale a comune, provincia e Regione;
c) rinuncia del richiedente.
3. Il comune o le strutture associative di enti locali, entro il terzo mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di autorizzazione, adottano il provvedimento di diniego nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e di presa d’atto nell’ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo comma e lo comunicano tempestivamente all’interessato, alla Regione e alla provincia. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, il comune o le strutture associative di enti locali, adottano il provvedimento di diniego dopo aver verificato presso la Regione che non vi sono procedimenti di autorizzazione o di revoca dell’autorizzazione pendenti per l’area commerciale di appartenenza, come descritta nell’allegato A. In caso contrario, in presenza di procedimenti di autorizzazione o revoca, spetta alla conferenza di servizi l'adozione del provvedimento di diniego.
4. La conferenza è composta dai rappresentanti del comune competente al rilascio dell’autorizzazione ovvero della struttura associativa di enti locali di cui al citato
5. In caso di istanza di autorizzazione per grandi strutture di vendita o parchi commerciali da ubicarsi sul territorio di più comuni, alla conferenza di servizi partecipa un solo soggetto in rappresentanza dei comuni interessati, secondo le modalità stabilite con il provvedimento che disciplina la procedura della conferenza di servizi. La stessa disposizione si applica nel caso in cui siano interessate più province o strutture associative di enti locali.
6. La deliberazione della conferenza di servizi è adottata a maggioranza dai rappresentanti di Regione, provincia, comune o dal rappresentante delle strutture associative di enti locali qualora si verifichino le fattispecie di cui al
7. La Giunta regionale fissa ulteriori criteri e modalità di presenza dei soggetti a partecipazione facoltativa.
8. In sede di conferenza di servizi, le decisioni adottate autonomamente per le materie di rispettiva competenza dagli enti che compongono la conferenza stessa sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari, fatto salvo la valutazione impatto ambientale, e costituiscono il necessario presupposto ai fini della deliberazione di conferenza. In materia di commercio, la deliberazione adottata in sede di conferenza di servizi di cui al comma 1, deve conformarsi ai criteri della programmazione urbanistica e costituisce il necessario presupposto per il rilascio della prescritta autorizzazione comunale.
9. La deliberazione della conferenza di servizi indica:
a) la tipologia e l'ubicazione specifica della grande struttura di vendita o del parco commerciale;
b) la superficie di vendita per gli esercizi singoli ripartita per settore merceologico e, per i centri commerciali e per i parchi commerciali, la superficie di vendita globale, la ripartizione della superficie in esercizi e l'articolazione merceologica della stessa;
c) la superficie complessiva destinata alle altre finalità commerciali quali magazzini, depositi delle merci, uffici e servizi ed aree coperte comuni;
d) la dotazione minima di standard di area libera e parcheggio;
e) il termine di attivazione dell'esercizio nel limite previsto dall'articolo 23;
f) eventuali prescrizioni per la realizzazione dell'iniziativa;
10. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) detta disposizioni in materia di termini e svolgimento della conferenza di servizi;
b) individua ulteriore documentazione da allegare nel rispetto dei principi in materia di autocertificazione previsti dal
c) prevede le modalità di esercizio del diritto di accesso.
11. Il giudizio relativo alla valutazione di impatto ambientale deve essere allegato alla domanda qualora, ai sensi dell’articolo 3 della
12. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 8, l’esito negativo della procedura di verifica di cui all’articolo 7 della
13. La pronuncia favorevole di compatibilità ambientale acquisita decade automaticamente, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza commerciale, quando la conferenza dei servizi abbia deliberato il diniego del rilascio dell’autorizzazione commerciale. Analoga decadenza è sancita in tutti i casi previsti al comma 2.
14. Il comune o le unioni di comuni, ove costituite, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della conferenza notificano al richiedente l’esito della conferenza dei servizi.
15. Per quanto non diversamente disciplinato, la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della
Art. 21. Procedure di rilascio di autorizzazione.
1. Il richiedente presenta al comune competente domanda di autorizzazione amministrativa dichiarando, in particolare:
a) il possesso delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
b) la superficie di vendita dell'esercizio, il settore o i settori merceologici;
c) le eventuali condizioni che danno luogo alle priorità di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello stesso articolo;
d) la conformità urbanistica.
2. Al fine di una maggiore collaborazione tra gli enti preposti e il cittadino, la Giunta regionale approva la relativa modulistica.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'articolo 20, comma 9, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione con la stessa procedura del rilascio.
Art. 22. Autorizzazione.
1. L'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per i parchi commerciali, rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, indica:
a) la titolarità del provvedimento;
b) la superficie di vendita ed i settori merceologici dell'esercizio;
c) ogni altra indicazione secondo la modulistica approvata dalla Giunta regionale.
2. Il comune rilascia l'autorizzazione a vendere in conformità alla deliberazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 20. In caso di centri o parchi commerciali, il comune rilascia, su richiesta degli interessati, tante autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali previsti nella deliberazione della conferenza di servizi.
3. L’apertura, l’ampliamento della superficie di vendita, l’accorpamento, la concentrazione, il mutamento del settore merceologico nonché ogni altra modificazione di autorizzazioni già rilasciate, non diversamente normate, per esercizi operanti all’interno delle grandi strutture di vendita o parchi commerciali sono sempre soggetti ad autorizzazione amministrativa.
Art. 23. Termini ed efficacia dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione è condizionata all'accettazione scritta da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nell'articolo 20, comma 9. Il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino al ricevimento da parte del comune dell'accettazione dell'interessato. L’accettazione deve essere trasmessa in comune, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre quaranta giorni decorrenti dal ricevimento da parte dell’interessato dell’esito della conferenza di servizi. In caso di inosservanza del predetto termine, il richiedente decade dal diritto al rilascio dell’autorizzazione. Il responsabile del procedimento assume un provvedimento dichiarativo dell’avvenuta decadenza e lo trasmette all’interessato, alla provincia ed alla Regione.
2. Le grandi strutture di vendita o parchi commerciali devono essere attivate, per almeno i due terzi della superficie assentita in sede di conferenza di servizi, entro il termine di ventiquattro mesi dal ricevimento in comune dell’accettazione delle prescrizioni da parte dell’interessato. Il comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno, nei casi di comprovata necessità per ritardi comunque non imputabili al richiedente. La richiesta di proroga deve essere presentata al comune entro e non oltre i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine di attivazione, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente e comunque entro il termine di attivazione.
3. Il termine di ventiquattro mesi utile per l'attivazione viene sospeso dal comune, su motivata richiesta dell'interessato, in pendenza di un procedimento giurisdizionale instaurato con ricorso proposto con istanza cautelare. Il provvedimento di sospensione viene concesso qualora l’interessato ne abbia fatto richiesta entro trenta giorni dalla data della piena conoscenza del ricorso ed ha efficacia sino all’adozione da parte del comune del provvedimento di presa d’atto del passaggio in giudicato della sentenza.
4. In caso di attivazione della superficie di vendita per una misura inferiore ai due terzi ovvero in caso di diminuzione della superficie di vendita superiore ad un terzo rispetto a quella autorizzata, per un tempo superiore a centottanta giorni consecutivi, il comune dispone la revoca per la parte non attivata con la stessa procedura prevista per il rilascio.
5. In caso di sospensione dell’attività per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi, il comune dispone la revoca dell’autorizzazione relativa all’attività sospesa, con la stessa procedura prevista per il rilascio.
CAPO VII
Centri di minore consistenza demografica
Art. 24. Esercizi polifunzionali nei centri minori.
1. Sono esercizi polifunzionali i punti di vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Nei centri a minore consistenza demografica i comuni, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l'intero territorio o per parti di esso, possono rilasciare autorizzazioni all'apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 250 in deroga alle disposizioni e ai criteri generali della programmazione regionale.
3. Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. La Regione promuove il convenzionamento con enti pubblici o società di servizio anche private, riconoscendo l'utilità sociale delle attività di tali esercizi.
4. Nei centri di cui al comma 2, i comuni possono concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali.
5. Per la durata del rapporto convenzionale agli esercizi polifunzionali è fatto divieto di trasferire la sede dell'attività in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati.
6. Al fine di incentivare gli interventi di recupero edilizio, il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei centri di cui al comma 2 gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale relativi all'insediamento degli stessi possono essere ridotti al cinquanta per cento rispetto ai valori calcolati ai sensi dell'articolo 82 della
Art. 25. Interventi regionali.
1. La Regione favorisce l'insediamento e il ripristino di attività commerciali nei centri di minore consistenza demografica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), allo scopo di preservare un livello minimo dell'offerta distributiva anche nelle aree caratterizzate da scarsa popolazione.
2. La Giunta regionale promuove corsi di riqualificazione o di formazione professionale per i soggetti titolari che intendono attivare esercizi polifunzionali anche in collaborazione con i centri di assistenza tecnica (C.A.T.) di cui al Capo X.
CAPO VIII
Centri storici
Art. 26. Tutela, salvaguardia e valorizzazione dei centri storici.
1. Allo scopo di mantenere, rivitalizzare e incentivare la struttura commerciale nelle aree di centro storico quale funzione concorrente alla aggregazione del contesto sociale, nonché quale elemento primario della riqualificazione, salvaguardia e decoro del tessuto urbano di antica origine, i comuni devono adeguare i loro strumenti urbanistici generali a specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle imprese commerciali.
2. È individuata come centro storico l'area definita zona A ai sensi dell'articolo 2 del
3. All'interno delle aree come definite al comma 2, gli interventi interessanti strutture commerciali finalizzati al recupero e alla valorizzazione degli edifici aventi caratteristiche di bene artistico-storico e ambientale sono subordinati alla normativa di tutela prevista dalla
Art. 27. Adempimenti dei comuni.
1. Gli strumenti urbanistici generali o i piani attuativi, previa analisi delle tipologie edilizie, determinano, ai sensi dell'articolo 42 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quali edifici possano essere destinati all'attività commerciale, escludendo in ogni caso le attività commerciali che appaiano in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali.
2. In sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti è fatto obbligo ai comuni di inserire nelle norme tecniche di attuazione specifiche disposizioni relative al decoro e all'arredo urbano delle aree di centro storico come sopra definite e con particolare riferimento:
a) al prontuario della sistemazione dei fronti commerciali relativamente all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi verso l'esterno;
b) all'utilizzo dei materiali di finitura;
c) alla definizione della tipologia delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi detrattori da evitare ed eventuale rapporto con il piano del colore e dell'illuminazione qualora previsti dallo strumento generale.
3. Per incentivare gli interventi di recupero edilizio, finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali nell'area di centro storico, i comuni possono ridurre l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, così come stabilito dalle tabelle parametriche allegate alla
4. I comuni stabiliscono altresì la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.
Art. 28. Rivitalizzazione dei centri storici e recupero dei siti industriali dismessi.
1. Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici, classificati dagli strumenti urbanistici come zona A i comuni, anche in deroga ai limiti di superficie previsti dall'articolo 7, possono autorizzare la realizzazione di centri commerciali utilizzando immobili esistenti, eventualmente soggetti a recupero edilizio purché la superficie di vendita non sia superiore a mq. 4.000 ed almeno il cinquanta per cento del numero di esercizi abbia una superficie inferiore ai limiti previsti per i negozi di vicinato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, inoltre, ai manufatti di archeologia industriale appositamente individuati dallo strumento urbanistico generale, anche se collocati in aree diverse dalla Zona A-Centro Storico, purché specificamente individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 1.
3. Sono regolati con apposita convenzione tra il comune e l'operatore commerciale gli aspetti relativi a:
a) area destinata a parcheggio entro una distanza di 300 metri dall'immobile oggetto dell'iniziativa con facoltà di deroga agli standard previsti dall'articolo 16 fino al cinquanta per cento o con utilizzo di soluzioni alternative quali convenzioni con parcheggi scambiatori esistenti, parcheggi multipiani o sotterranei, servizio navetta;
b) accessi e percorsi veicolari.
CAPO IX
Formazione professionale
Art. 29. Formazione degli operatori commerciali.
1. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo, promuove la formazione professionale sia degli operatori che accedono all'attività commerciale sia degli operatori che già la esercitano, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.
2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della
Art. 30. Attività di formazione.
1. La Giunta regionale riconosce, in particolare, corsi ed iniziative professionali per l'accesso all'esercizio del commercio nel settore alimentare, aventi per oggetto la tutela della salute, la sicurezza e l'informazione dei consumatori, con riguardo anche agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati.
2. La realizzazione delle attività di cui al comma 1 può essere affidata, anche mediante convenzione, a soggetti idonei ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia di formazione professionale e, in via prioritaria, alle camere di commercio del Veneto, alle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e ad enti dalle stesse costituite.
3. Sono riconosciuti validi, ai fini dell’esercizio del commercio nel settore alimentare, i corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano in materia di commercio.
Art. 31. Attività di aggiornamento.
1. La Giunta regionale può promuovere, riconoscere, approvare attività volte all'aggiornamento e alla formazione continua degli operatori del settore.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, da realizzarsi con le modalità specificate all'articolo 30 comma 2, saranno particolarmente considerate le aree dell'organizzazione, della qualità, del marketing, della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e dell'informazione dei consumatori.
3. Possono anche essere previste forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari, dei collaboratori e dei soci delle società di persone delle piccole e medie imprese del settore commerciale, con l'osservanza delle disposizioni della
4. Ai fini di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche risorse finanziarie nazionali e comunitarie.
CAPO X
Art. 32. Centri di assistenza tecnica.
1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo in relazione a quanto previsto all'articolo 23 del decreto legislativo.
2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese organizzati, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati.
3. L'assistenza tecnica comprende, fra l'altro, la formazione e l'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai diversi e possibili finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
Art. 33. Albo regionale.
1. É istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale dei centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente approva il bando per la selezione degli organismi che aspirano ad essere inseriti nell'albo di cui al comma 1.
3. La selezione va effettuata ogni tre anni. Dell'esito della selezione la Giunta regionale informa la competente commissione consiliare.
4. La Giunta regionale a conclusione della procedura autorizza le strutture selezionate allo svolgimento dell'attività di assistenza e può comunque disporre accertamenti sul mantenimento dei requisiti richiesti.
CAPO XI
Forme speciali di vendita
Art. 34. Vendite straordinarie.
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme statali in materia di tutela della concorrenza e di vendite sottocosto, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 35. Programmazione negoziata.
1. Nel caso di particolari progetti finalizzati allo sviluppo commerciale e territoriale oggetto di accordi di programma, ai sensi della
2. I progetti di cui al comma 1 devono riguardare domande di apertura relative ad iniziative commerciali del settore non alimentare, anche correlate alla
3. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, valuta le domande concorrenti di cui al comma 2, presentate nell'arco del medesimo mese di calendario, in relazione alla migliore rispondenza ai requisiti di cui al medesimo comma 2.
4. La superficie di cui al comma 1 può essere utilizzata anche per più interventi purché nel limite massimo ivi previsto e nell'arco di validità della programmazione.
CAPO XII
Norme transitorie e finali
Art. 36. Provvedimenti sostitutivi regionali.
1. Al fine di assicurare gli adempimenti di cui all'articolo 14, commi 1 e 5, in caso di inerzia da parte dei comuni o delle unioni di comuni ove costituite, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 3, provvede, in via sostitutiva, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine, ad adottare le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle specifiche norme comunali.
Art. 37. Norme transitorie.
1. A tutte le domande di autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita, ovvero a tutte le comunicazioni di inizio attività per esercizi di vicinato, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
2. Le domande di autorizzazione commerciale di medie e grandi strutture di vendita e le denunce di inizio attività per gli esercizi di vicinato presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presenta legge sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla legge medesima fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. [La presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni commerciali delle medie e grandi strutture di vendita in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale è subordinata all’adozione dei criteri previsti dall’articolo 10, comma 6 e del provvedimento di cui all’articolo 20, comma 10 nonché agli adempimenti comunali di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 10 ad eccezione delle domande relative alla programmazione negoziata di cui all’articolo 35 per le quali, sino all’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 20, comma 10, si applicano le disposizioni relative alla conferenza di servizi previste dalla
4. [Salvi i casi di subingresso, nelle sole zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale sono sospesi gli effetti delle denunce di inizio attività di cui all’articolo 13, comma 1 fino all’adozione da parte della Giunta Regionale dei criteri di cui all’articolo 10, comma 6 nonché fino agli adempimenti comunali di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 10] [22].
5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, in fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a novanta giorni dall’entrata in vigore della medesima, possono essere presentate denunce di inizio attività e possono essere rilasciate autorizzazioni per le domande:
a) di trasferimento in zone territoriali omogenee di tipo D per le quali lo strumento urbanistico generale abbia già previsto la specifica destinazione commerciale relative ad esercizi commerciali esistenti ed operanti da almeno tre anni con superficie di vendita non superiore a mq. 2.500;
b) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita da insediare in zone territoriali omogenee di tipo D a destinazione commerciale e con destinazione residenziale non inferiore al 60 per cento, nel caso di comuni litoranei a prevalente economia turistica con piano regolatore o sua variante approvati dopo l’entrata in vigore della
c) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita quando gli insediamenti commerciali sono previsti da strumenti urbanistici attuativi già approvati e convenzionati entro il 31 dicembre 2003.
5 bis. I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali di cui al comma 5, già avviati nel termine ivi stabilito, sono ultimati entro il termine previsto dall’articolo 14, comma 5 [23].
5 ter. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4 è consentita, nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, la presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali o di denunce di inizio attività, per accorpamento, come definito all’articolo 8, comma 1, lettera b), a condizione che le autorizzazioni o le denunce di inizio attività non comportino l’articolazione dell’esercizio commerciale in più edifici [24].
6. L’osservatorio già istituito ai sensi dell’articolo 3 della
7. Nell’ambito della superficie di cui all’articolo 35, comma 1 la Giunta regionale può disporre di una superficie non superiore al 50 per cento per iniziative connesse alla definizione in via stragiudiziale di contenziosi pendenti alla data del 30 giugno 2004 inerenti prioritariamente situazioni per le quali vi siano già opere legittime sotto il profilo edilizio.
Art. 38. Disposizioni di coordinamento con le previsioni di pianificazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP).
1. Le aree sovracomunali individuate negli allegati A e B sono adeguate per ciascuna provincia al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera m) della
2. L’adeguamento è apportato con deliberazione della Giunta Regionale che recepisce le previsioni del PTCP di ciascuna provincia, adottata entro 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di approvazione del PTCP di cui all’articolo 23 comma 9 della
3. Decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le superfici di vendita indicate negli obiettivi di sviluppo di cui all’allegato B non ancora rilasciate possono essere ridistribuite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, della
Art. 39. Abrogazioni e novellazione della
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37 comma 1 sono abrogati:
a) la
b) il
2. È abrogata la lettera o) dell’allegato A2 della
3. All’allegato C4 della
“m bis) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale in materia di commercio che abroga la
Art. 40. Disposizioni in materia di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva e modifica dell’articolo 5 della
1. Fatte salve le deroghe disposte dai comuni con le modalità stabilite dall’articolo 11, comma 5 del decreto legislativo nonché di quelle disposte ai sensi della
2. Dalla seconda violazione i comuni sono tenuti ad imporre la chiusura dell’esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 7 giorni fino ad un massimo di 15 giorni.
Art. 41. Norme finali.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo in quanto compatibili.
Art. 42. Norma finanziaria.
1. Per l’attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sulle u.p.b. U0070 “Informazione, promozione e qualità per il commercio” e U0073 “Attività di incentivazione per il commercio” del bilancio di previsione 2004, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 3, 4, 25, 29 e 33.
Art. 43. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO A
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ALLEGATO B
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[1] Abrogata dall'art. 30 della
[2] Comma così modificato dall’art. 9 della
[3] Comma così modificato dall’art. 10 della
[4] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 1 della
[5] Comma abrogato dall'art. 37 della
[6] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della
[7] Comma inserito dall'art. 15 della
[8] Comma inserito dall'art. 15 della
[9] Comma inserito dall'art. 15 della
[10] Comma inserito dall'art. 15 della
[11] Comma inserito dall'art. 15 della
[12] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 della
[13] Comma inserito dall'art. 4 della
[14] Comma così modificato dall'art. 15 della
[15] Comma modificato dall’art. 11 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 15 della
[17] Comma inserito dall'art. 15 della
[18] Comma inserito dall'art. 15 della
[19] Comma inserito dall'art. 15 della
[20] Lettera così modificata dall’art. 12 della
[21] Comma abrogato dall'art. 15 della
[22] Comma abrogato dall'art. 15 della
[23] Comma aggiunto dall’art. 13 della
[24] Comma aggiunto dall’art. 13 della