Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 14/01/2003 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed [...] |
Art. 2. 1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annui euro 22.930, ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 29.3.50 - Legge 14 gennaio 2003, n. 8.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997
(G.U. 29 gennaio 2003, n. 23)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997.
1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annui euro 22.930, ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa Nazionale della Romania
Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa Nazionale della Romania, d'ora in avanti chiamati le “Parti”:
- RIAFFERMANDO il loro attaccamento nei confronti degli obiettivi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite;
- RICORDANDO che gli obiettivi e i principi della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché la firma del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa da parte degli Stati Europei danno una nuova dimensione ai loro rapporti reciproci;
- PRENDENDO ATTO degli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa per la promozione di una maggiore apertura e trasparenza nelle loro attività militari e del rafforzamento della sicurezza mediante misure tese ad aumentare la fiducia e la sicurezza;
- TENENDO CONTO del Documento di Vienna del 1992 sui negoziati relativi alle misure atte a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciproche;
- SULLA BASE delle disposizioni del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Romania, firmato a Bucarest il 23 luglio 1991;
- INTENZIONATI a promuovere, nel contesto della Partnership for Peace, i rapporti preesistenti basati sull'amicizia e la cooperazione, nonché ad ampliare i loro accordi bilaterali con altre misure atte a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciproche,
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1 - Scopo dell'accordo
Le Parti contraenti agiranno di concerto e nel rispetto dei provvedimenti giuridici vigenti, allo scopo di sviluppare la cooperazione militare in uno spirito di amicizia e di comprensione reciproche.
ARTICOLO 2 - Settori della cooperazione militare
La cooperazione militare tra le due Parti sarà attuata nei seguenti settori:
- politica militare e di sicurezza;
- aspetti militari del controllo degli armamenti e del disarmo;
- organizzazione, dotazione, attività e gestione delle Forze Armate nell'ambito dell'istituzione militare;
- selezione, formazione e perfezionamento dell'addestramento del personale militare e civile;
- sistema finanziario e di contabilità nelle forze armate (assegnazione di fondi di bilancio);
- logistica, con particolare riferimento ai sistemi e alle procedure di approvvigionamento ed alla sanità militare;
- attività dei servizi di topogeodesia e idrografia;
- storia militare, pubblicazioni e musei militari;
- produzione ed equipaggiamento con moderni sistemi di difesa;
- acquisto di materiali destinati alla difesa;
- assistenza tecnica militare;
- cooperazione industriale tra ditte produttrici nel campo industriale della difesa;
- servizi di controllo qualità dei prodotti forniti dai due Ministeri della Difesa;
- manifestazioni culturali e sportive nell'ambito delle Forze Armate;
- giustizia militare e problemi inerenti alla legislazione militare.
Le attività elencate nel presente Accordo possono essere estese o limitate tramite un'intesa reciproca fra le due Parti.
Allo scopo di mettere in atto la cooperazione in determinati settori fra quelli suindicati, si possono concordare intese supplementari o protocolli di applicazione con riferimento ai dettagli inerenti agli aspetti in oggetto.
ARTICOLO 3 - Modalità di esecuzione della cooperazione
La cooperazione fra le due Parti sarà attuata nelle seguenti forme principali:
- visite ufficiali e di lavoro di delegazioni guidate da rappresentanti di alto rango;
- scambi di esperienza degli esperti in vari campi di attività;
- contatti tra istituti militari di tipologia simile;
- scambio di conferenzieri e studenti tra istituti di formazione militari, nonché di materiale didattico;
- partecipazione a corsi, seminari e simposi;
- scambio di visite fra le navi;
- scambio di materiale informativo e di studi;
- manifestazioni culturali e sportive;
- assistenza tecnica reciproca per determinare le caratteristiche tattiche e tecniche dei sistemi e dei mezzi necessari alle esigenze della difesa nelle quali le Parti decidono di collaborare;
- accordo sui programmi di cooperazione al fine di produrre ed equipaggiare gli eserciti delle Parti con nuovi tipi di sistemi e mezzi tecnici di difesa, nonché sull'ammodernamento dei sistemi esistenti;
- approvvigionamento diretto e/o mediante contratti con società costruttrici di prodotti militari, equipaggiamenti e materiale relativo ai bisogni della difesa stabilito previo il comune accordo tra le parti;
- l'appoggio di iniziative destinate a promuovere la cooperazione industriale tra le società produttrici di sistemi e mezzi tecnici per la difesa;
- l'organizzazione periodica di esercitazioni aeronavali nel Mar Nero e/o nel Mediterraneo.
ARTICOLO 4 - Impegno delle parti sulla tutela delle informazioni
a. Ciascuna delle Parti garantirà la trattazione dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza come minimo pari a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni, livello di classifica che corrisponda a quello stabilito dalla Parte che ha emesso i documenti e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta sino a che la Parte emittente non disponga diversamente.
b. Per informazioni, documenti e/o materiale classificato si intendono quei supporti che contengono informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazioni, fatte in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenenti tali informazioni.
c. La corrispondenza tra i gradini di classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:
REPUBBLICA ITALIANA |
ROMANIA |
- SEGRETO o SECRET |
- SECRET |
- RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL |
- SECRET |
- RISERVATO o RESTRICTED |
- SECRET DE SERVICIU |
d. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate saranno utilizzate esclusivamente negli scopi concordati, in base alle intese tra le Parti, in conformità agli obiettivi del presente Accordo.
e. Il trasferimento verso terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di carattere militare, classificati o non classificati, sarà sottoposto, in base ai provvedimenti del presente Accordo, all'approvazione preventiva, per iscritto, da parte del Governo, degli organi e delle ditte che li hanno messi a disposizione, se non diversamente previsto con l'accordo delle parti.
f. Le visite dei cittadini di una delle Parti ad enti o ditte che lavorano nel campo della Difesa e si trovano sotto la giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste con 40 giorni prima del loro inizio e saranno sottoposte all'autorizzazione degli organi competenti del Paese che verrà visitato.
Le richieste dovranno comprendere le generalità complete dei visitatori, il nome dell'ente o della ditta di appartenenza, la classifica di segretezza cui hanno accesso i visitatori o gli esperti, l'oggetto, lo scopo e la durata della visita.
Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, si impone il possesso di un certificato che attesti inequivocabilmente l'identità dei visitatori, in conformità alla procedura di abilitazione e alle regole per la tutela del segreto.
Nel caso in cui, ai sensi del presente Accordo, le informazioni segrete costituiscono l'oggetto dello scambio nel settore industriale e/o tra ditte appartenenti alle Parti, è necessario stipulare accordi separati tra le autorità competenti delle due Parti.
Ai sensi dei provvedimenti di questi accordi, la validità delle clausole sulla sicurezza comprese nel presente Accordo sarà estesa anche alle informazioni classificate nell'ambito delle trattative contrattuali.
ARTICOLO 5 - Obblighi delle Parti in conformità con altri accordi internazionali
Le forme di cooperazione convenute tra le due Parti, ai sensi del presente Accordo, saranno compatibili con le leggi nazionali delle Parti, non entreranno in contrasto con gli obblighi che scaturiscono per ciascuna delle Parti da altri obblighi internazionali sottoscritti dalle stesse e saranno in conformità con gli orientamenti politici internazionali delle Parti.
ARTICOLO 6 - Commissione mista
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi e dell'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo, le Parti istituiscono la Commissione militare mista italo-romena (di seguito denominata “Commissione”).
La Commissione sarà composta da: un presidente, un segretario e dai membri di entrambe le Parti.
Congiuntamente, alle riunioni effettuate dalla Commissione, parteciperà un numero ritenuto congruo di esperti.
Per la parte italiana, la co-presidenza sarà assicurata dal Capo Ufficio Generale Politica Militare o da un suo delegato.
Per la parte romena, la co-presidenza sarà assicurata dal Segretario di Stato e Capo del Dipartimento per la Politica di Difesa e le Relazioni Internazionali o da un suo delegato.
Come Segretario della Commissione, per la parte italiana, sarà designato uno degli Ufficiali responsabili per le relazioni internazionali nell'ambito dell'Ufficio Generale Politica Militare dello Stato Maggiore della Difesa.
La parte romena nominerà come Segretario della Commissione l'Ufficiale addetto alle relazioni militari italo-romene della Sezione Relazioni Internazionali della Direzione Politica Militare e Relazioni Internazionali.
La Commissione si riunirà, normalmente, una volta all'anno alternativamente, nella Repubblica Italiana ed in Romania, in periodi che verranno stabiliti. Le sessioni della Commissione saranno presiedute dal Capo delegazione della Parte ospitante.
Nel loro ruolo di membri della Commissione, gli addetti militari saranno impegnati nella preparazione e nello svolgimento delle attività che verranno eseguite ai sensi dei provvedimenti del presente Accordo.
ARTICOLO 7 - Comitato tecnico misto italo-romeno
Per l'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo nel settore della produzione di sistemi ed ausili tecnici necessari alle proprie esigenze di difesa, le Parti costituiranno un Comitato tecnico misto italo-romeno, denominato in seguito “Comitato tecnico misto”.
Il Comitato tecnico-misto sarà costituito da: un presidente, un segretario ed i membri di ciascuna delle Parti. Se e quando sarà necessario, il Comitato tecnico misto coopterà anche altri esperti.
Per la parte italiana, la co-presidenza sarà assicurata dal Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti o dal suo delegato.
Per la parte romena, la co-presidenza sarà assicurata dal Segretario di Stato e Capo del Dipartimento Dotazioni e Logistica dell'Esercito o dal suo delegato.
Come segretario del Comitato tecnico misto, per la parte italiana sarà designato l'Ufficiale responsabile delle relazioni italo-romene nel campo della produzione di sistemi ed ausili tecnici necessari per le esigenze difensive, proveniente dal III Reparto - Politica degli Armamenti, dell'Ufficio del Segretario Generale della Difesa della Repubblica Italiana.
Come segretario del Comitato tecnico misto, per la parte romena sarà designato l'Ufficiale responsabile delle relazioni romeno-italiane nel campo della produzione di sistemi ed ausili tecnici necessari per le esigenze difensive del Dipartimento Dotazioni e Logistica dell'Esercito del Ministero della Difesa Nazionale della Romania.
Il Comitato tecnico misto si riunirà, normalmente, una volta all'anno, alternativamente, nella Repubblica Italiana ed in Romania, in periodi che verranno stabiliti, mentre le sessioni dello stesso saranno presiedute dal Capo delegazione della Parte ospitante.
Come membri permanenti del Comitato tecnico misto saranno ufficiali e/o esperti dei settori direttamente interessati nell'attuazione dei provvedimenti del presente Accordo.
Il Comitato tecnico misto adempierà ai seguenti compiti:
1. Determinare e stabilire i settori possibili per collaborare e promuovere gli studi ai fini di delineare le caratteristiche dei sistemi e degli ausili tecnici necessari alle esigenze difensive;
2. Favorire e promuovere la cooperazione industriale, comprese le attività di produzione, per la realizzazione dei sistemi e degli ausili tecnici necessari alle esigenze difensive;
3. Facilitare le attività, le relazioni e le transazioni dirette tra le società produttrici di sistemi e materiali tecnici per le esigenze della difesa, nonché fra queste e gli enti governativi dei due Paesi;
4. Sostenere l'assistenza tecnica e di addestramento richieste dallo sviluppo dei programmi di cooperazione;
5. Sottoporre all'esame delle autorità nazionali le proposte e le raccomandazioni per raggiungere nelle migliori condizioni gli obiettivi del presente Accordo.
Per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche, il Comitato tecnico misto potrà proporre, se sarà necessario, la costituzione di gruppi di lavoro composti da ufficiali delle due Parti e/o da esperti provenienti da altri dipartimenti, enti governativi o da settori industriali.
Questi gruppi saranno subordinati al Comitato tecnico misto.
I capi dei gruppi di lavoro saranno designati di comune accordo fra le autorità delle due Parti.
Le Parti nominano il III Reparto - Politica degli Armamenti, dell'Ufficio del Segretario Generale della Difesa della Repubblica Italiana e, rispettivamente, la Sezione Cooperazioni Tecniche con l'Estero del Dipartimento Dotazioni e Logistica dell'Esercito del Ministero della Difesa Nazionale della Romania, come organi specializzati e punti di contatto per il coordinamento delle attività relative alla cooperazione nel settore della produzione di sistemi e ausili difensivi.
Ciascuna delle Parti presterà i propri buoni uffici affinché le società onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della cooperazione prevista nel presente Accordo.
ARTICOLO 8 - Pianificazione della cooperazione
In base ai provvedimenti del presente Accordo, le Parti appronteranno Programmi annuali di cooperazione.
La preparazione dei suddetti programmi dovrà essere completata entro il 15 novembre dell'anno che precede l'inizio dello svolgimento dei Programmi stessi, previe consultazioni tra i componenti la Commissione e, rispettivamente, il Comitato tecnico misto.
I suddetti Programmi di cooperazione saranno firmati dai co-presidenti della Commissione militare mista e del Comitato tecnico misto o da altre persone autorizzate dalle due Parti, non oltre il 1° dicembre dell'anno precedente lo svolgimento del programma.
I Programmi di cooperazione comprenderanno:
a. la denominazione delle attività ed il Paese di svolgimento;
b. la durata ed il periodo delle attività;
c. il numero dei partecipanti e gli organi responsabili del loro svolgimento, nonché altri dati necessari.
Ciascuna delle Parti informerà gli enti e le ditte interessate del proprio Paese sul contenuto del presente Accordo nelle parti a loro attinenti, e di concerto stabiliranno le regole interne per un'agevole attuazione.
Nell'osservanza delle leggi e degli atti normativi nazionali, ciascuna delle Parti assisterà l'altra in ogni attività relativa all'applicazione del presente Accordo.
ARTICOLO 9 - Aspetti finanziari
Tutte le competenze finanziarie spettante al personale che partecipa alle attività previste nel presente Accordo e nel Programma annuale di cooperazione saranno trattate su base di reciprocità, particolarmente nel caso delle delegazioni, come segue:
- la Parte ospitante farà fronte alle spese per il vitto e l'alloggio presso strutture militari, alle spese che riguardano il trasporto sul proprio territorio nonché alle spese inerenti all'assistenza medica e stomatologica d'urgenza;
- la Parte ospite farà fronte agli oneri finanziari e alle spese per il trasporto internazionale delle proprie delegazioni, nonché ad ogni altra spesa necessaria, in base ai propri regolamenti.
Nel caso di qualsiasi altra attività, all'infuori di quelle inerenti alle delegazioni ufficiali, le modalità per fronteggiare gli oneri finanziari saranno stabiliti caso per caso, in base ad un'intesa.
Ciascuna Parte ha l'obbligo di assicurare il risarcimento per qualsiasi danno provocato a proprietà privata o di altra natura, causato dai membri delle delegazioni militare nel corso dell'attuazione dei provvedimenti del presente Accordo.
ARTICOLO 10 - Risoluzione delle controversie
Le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo saranno risolte dalle Parti, nel più breve tempo possibile, mediante consultazioni nell'ambito della Commissione o del Comitato tecnico misto o ricorrendo, di comune accordo, ad ogni altra procedura conveniente.
Ogni volta che una delle Parti è impossibilitata ad adempiere oppure ritiene che l'altra Parte non osserva i provvedimenti del presente Accordo, le Parti inizieranno, al più presto, delle consultazioni tese a dirimere la questione nell'ambito della Commissione o del Comitato tecnico misto.
ARTICOLO 11 - Emendamenti e modifiche
Ognuna delle parti può proporre in ogni momento degli emendamenti o delle modifiche al presente Accordo. In tal caso, le Parti inizieranno delle consultazioni allo scopo di trovare un'intesa conveniente relativa agli emendamenti o alle modifiche proposte. Gli emendamenti o le modifiche stabilite entreranno in vigore nel rispetto dei provvedimenti di legge per entrambe le Parti.
ARTICOLO 12 - Durata e scadenza
Il presente Accordo viene stipulato per un periodo di 5 (cinque) anni e sarà prorogato automaticamente ancora per un periodo di un anno, se nessuna delle Parti avrà notificato all'altra, con almeno sei mesi prima della scadenza della validità, l'intenzione di denunciare l'Accordo.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica che riguardi l'adempimento alle procedure legali di entrambe le Parti.