Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 30/05/2014 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Individuazione del distretto industriale |
Art. 4. Individuazione della rete innovativa regionale |
Art. 5. Forme di aggregazioni di imprese |
Art. 6. Rappresentanza dei distretti industriali e delle reti innovative regionali |
Art. 7. Progetti di intervento |
Art. 8. Modalità di finanziamento |
Art. 9. Accordi |
Art. 10. Attività di promozione e informazione |
Art. 11. Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato |
Art. 12. Modifica della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo [...] |
Art. 13. Norma finanziaria |
Art. 14. Disposizioni finali |
§ 3.9.86 - L.R. 30 maggio 2014, n. 13.
Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese.
(B.U. 6 giugno 2014, n. 57)
Art. 1. Finalità
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze regionali di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi e tenendo conto del principio di concertazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di business a favore dell’innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell’occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell’avviamento di nuova imprenditorialità.
2. La presente legge disciplina, nell’ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, i criteri di individuazione dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese, nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.
Art. 2. Definizioni
1. Per distretto industriale si intende un sistema produttivo locale, all’interno di una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da un’elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l’economia regionale.
2. Per rete innovativa regionale si intende un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale ma non necessariamente territorialmente contigui, che operano anche in settori diversi e sono in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti rilevanti per l’economia regionale.
3. Per aggregazione di imprese si intende un insieme di imprese che, in numero non inferiore a tre, si riuniscono, al fine di sviluppare un progetto strategico comune, nelle forme di cui all’articolo 5.
Art. 3. Individuazione del distretto industriale
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e sentita la competente commissione consiliare, individua i distretti industriali e ne definisce l’ambito geografico e settoriale.
2. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 1 devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) elevata concentrazione di imprese industriali e artigiane operanti in una stessa filiera produttiva di carattere manifatturiero o in filiere ad essa correlate, all’interno di una parte geograficamente definita del territorio regionale, comprensiva anche di più province;
b) storicità del distretto, documentata dalla presenza di centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro, ovvero riscontrabile dalla letteratura scientifica;
c) capacità, anche potenziali, del distretto industriale di essere competitivo nei mercati nazionali e internazionali, attestata dalla propensione a generare processi di innovazione e di internazionalizzazione, dalla presenza di imprese significative del settore, dall’immagine internazionale dei prodotti realizzati, in termini sia funzionali e prestazionali che di contenuti estetici e di design.
3. Concorrono all’individuazione del distretto industriale la presenza, ovvero l’identificabilità, di un marchio di distretto, la presenza di istituzioni formative specifiche, di centri di ricerca dedicati e di soggetti istituzionali aventi competenze ed operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.
4. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, effettua rilevazioni ai fini di successive individuazioni di nuovi distretti industriali e di aggiornamento degli esistenti con le modalità previste dal comma 1.
Art. 4. Individuazione della rete innovativa regionale
1. Ciascuna rete innovativa regionale è individuata con provvedimento della Giunta regionale su istanza del soggetto che, secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, rappresenta l’insieme delle imprese e dei soggetti pubblici e privati componenti la rete stessa.
2. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 1, sono requisiti della rete innovativa regionale:
a) la dimensione della rete innovativa regionale espressa in termini quantitativi di imprese rappresentate dal soggetto di cui all’articolo 6, comma 1;
b) la rilevanza del settore o dei settori che partecipano alla rete innovativa regionale, i contenuti innovativi dell’ambito in cui opera la rete e le potenzialità di sviluppo anche occupazionale;
c) l’eventuale riconoscimento a livello europeo.
Art. 5. Forme di aggregazioni di imprese
1. Le aggregazioni di imprese di cui all’articolo 2, comma 3, assumono una delle seguenti forme:
a) imprese aderenti ad uno specifico contratto di rete, come definito dalla legislazione vigente, o forme equivalenti di aggregazione, che mantengono l’autonomia giuridica e gestionale delle imprese partecipanti;
b) imprese riunite in consorzio con attività esterna, società consortile o società cooperativa, ovvero riunite nella compagine sociale di società di capitali a controllo congiunto;
c) associazioni di imprese, anche temporanee e appositamente costituite per la realizzazione di un progetto comune.
Art. 6. Rappresentanza dei distretti industriali e delle reti innovative regionali
1. Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche.
2. Il soggetto di cui al comma 1, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell’articolo 7.
Art. 7. Progetti di intervento
1. La Regione finanzia progetti di intervento presentati dai distretti industriali, dalle reti innovative regionali, dalle aggregazioni di imprese di cui all’articolo 2, riguardanti:
a) la ricerca e l’innovazione;
b) l’internazionalizzazione;
c) le infrastrutture;
d) lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale;
e) la difesa dell’occupazione e lo sviluppo di nuova occupazione;
f) lo sviluppo di imprenditoria innovativa e di nuova o rinnovata imprenditorialità;
g) la partecipazione a progetti promossi dalla Unione europea, anche in materia di “cluster”;
h) ogni ulteriore iniziativa finalizzata al rafforzamento competitivo delle imprese.
Art. 8. Modalità di finanziamento
1. La Giunta regionale emana specifici bandi per selezionare e finanziare, nei limiti delle risorse disponibili, i progetti di cui all’articolo 7, in cui individua:
a) la tipologia degli interventi da finanziare;
b) le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di intervento;
c) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, anche in relazione alla regolarità contrattuale e contributiva e al rispetto della normativa antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
d) i criteri di valutazione dei progetti che tengano conto degli elementi innovativi e delle prospettive di innovazione, della sostenibilità economica del progetto e della pianificazione coerente dell’intervento, sia in termini quantitativi che qualitativi, per il concreto raggiungimento degli obiettivi proposti;
e) le spese ammissibili;
f) la forma del finanziamento concedibile, nella modalità del contributo in conto capitale, del contributo in conto interesse, attraverso fondi di rotazione e di garanzia, nonché mediante altre forme di agevolazione;
g) l’eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
h) le modalità di rendicontazione e di effettuazione di monitoraggi e controlli.
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma con i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, al fine di attuare interventi per lo sviluppo produttivo locale.
1 bis. I procedimenti di selezione e finanziamento dei progetti mediante i bandi di cui all’articolo 8, comma 1, possono altresì prevedere l’attuazione di tali progetti attraverso la sottoscrizione di accordi per la ricerca e lo sviluppo in conformità alle previsioni di cui all’articolo 11 della
Art. 10. Attività di promozione e informazione
1. La Giunta regionale svolge attività di promozione e di informazione al fine di favorire la nascita delle forme di aggregazione di cui alla presente legge e lo sviluppo del sistema produttivo regionale.
2. La Giunta regionale individua e finanzia programmi e progetti presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio veneto che hanno come scopo l’attuazione delle finalità della presente legge in un’ottica di miglioramento del sistema produttivo locale.
2 bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all’articolo 6, al soggetto giuridico di ciascun distretto industriale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 15.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato [2].
2 ter. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all’articolo 6, al soggetto giuridico di ciascuna rete innovativa regionale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 30.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato [3].
2 quater. La Giunta regionale, nell’ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisce e sostiene le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con istituzioni scientifiche della ricerca e dell’innovazione, quali le università, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuti secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti e appalti pubblici [4].
Art. 11. Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal
2. L’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 12. Modifica della
1. Al comma 3 dell’articolo 17 della
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 della
“b) i distretti industriali, le reti innovative regionali e le aggregazioni di imprese, così come definiti dalle norme regionali vigenti in materia;”.
3. All’allegato A, lettera i), della
Art. 13. Norma finanziaria
1. Agli oneri correnti e agli oneri d’investimento, conseguenti all’applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 800.000,00 e in euro 6.150.000,00 per l’esercizio 2014, si provvede con le risorse del fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all’articolo 55 della
Art. 14. Disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a)
b)
c) articolo 45 della
d) articolo 19 della
2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della
3. I distretti, i metadistretti produttivi e le aggregazioni di filiera o di settore, riconosciuti ai sensi della
[1] Articolo così modificato dall'art. 25 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 25 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 25 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 25 della