§ 16.1.102 - D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226.
Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:18/05/2001
Numero:226


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Imprenditore ittico.
Art. 3.  Attività connesse a quelle di pesca.
Art. 4.  Distretti di pesca.
Art. 5.  (Convenzioni).
Art. 6.  Lavoro e apprendistato.
Art. 7.  Accelerazione delle procedure.
Art. 8.  Consorzi di garanzia collettiva fidi.
Art. 9.  Ambito di applicazione.
Art. 10.  Disposizioni finanziarie.


§ 16.1.102 - D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226.

Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

(G.U. 15 giugno 2001, n. 137 - S.O.).

 

Art. 1. Principi generali.

     1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura:

     a) si ispirano ai principi della sostenibilità e responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori;

     b) assegnano priorità agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualità ed ecosostenibili;

     c) promuovono opportunità occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalità;

     d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;

     e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore, incluse le organizzazioni non governative;

     f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilità.

     2. Lo Stato e le regioni garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

 

     Art. 2. Imprenditore ittico. [1]

     [1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3.

     2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.

     3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.

     4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

     5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico [2].

     6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

     7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro [3].

     8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.]

 

     Art. 3. Attività connesse a quelle di pesca. [4]

     [1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purchè non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

     a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;

     b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata:

«ittiturismo»;

     c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonchè le azioni di promozione e valorizzazione.

     2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonchè all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

     3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.]

 

     Art. 4. Distretti di pesca.

     1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, è prevista l'istituzione di distretti di pesca. Sono considerati distretti di pesca le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

     2. Le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria.

 

     Art. 5. (Convenzioni). [5]

    -1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

     a) promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;

     b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

     c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori;

     d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;

     e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

     f) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi della legislazione vigente in materia;

     g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.

     2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, già Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004.

     2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Lavoro e apprendistato.

     1. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di categoria con riferimento ai settori della pesca e dell'acquacoltura e delle attività connesse sono disciplinati gli strumenti per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore in base ai seguenti criteri:

     a) prevedere le condizioni per favorire lo sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro;

     b) favorire la formazione professionale e l'ingresso dei giovani nel lavoro attraverso la promozione dell'apprendistato e della formazione- lavoro.

     2. Al fine di assicurare una più efficiente applicazione delle norme relative al prestito d'onore, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, i previsti benefici sono estesi ai disoccupati.

 

     Art. 7. Accelerazione delle procedure.

     1. Al fine di assicurare la più idonea realizzazione delle misure previste dal regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio e garantire la efficacia della spesa relativa, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, entro il 30 giugno 2002, alla definizione del procedimento di liquidazione delle istanze relative alle unità della flotta oceanica - approvate dal comitato ex articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 entro il 31 dicembre 1999 - a valere sulle disponibilità finanziarie della delibera CIPE 30 giugno 1999.

     2. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali attua, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1, l'accelerazione delle procedure di verifica e liquidazione avvalendosi degli istituti specializzati nel settore in materia economica, che abbiano svolto attività di assistenza tecnica all'amministrazione.

     3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provvede alla revisione delle norme relative agli obblighi previsti per la verifica delle cassette medicinali, al collaudo della stazione radiotelefonica VHF, ai canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati a bordo con invarianza di oneri per la finanza pubblica, e stabiliscono i criteri affinché la visita medica di preimbarco, integrata dagli esami necessari, possa sostituire la visita per il conseguimento del libretto sanitario e la visita prevista dal decreto legislativo n. 271 del 1999 ai fini della sicurezza del lavoro.

     4. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla definizione del contenzioso relativo alle pratiche di fermo definitivo di cui ai regolamenti CEE 4028/86 e 2080/93, riconoscendo e liquidando il premio nella misura complessiva del 70 per cento sulla base della situazione di fatto esistente all'atto del provvedimento di ammissione ed a cancellare le unità dall'archivio delle licenze di pesca.

 

     Art. 8. Consorzi di garanzia collettiva fidi.

     1. Al fine di consentire alle imprese ed alle cooperative, operanti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, un più agevole ricorso al credito, l'ambito di operatività del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, è esteso, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, ed alla copertura dei piani di ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 11, punto 8-ter, della citata legge n. 41 del 1982.

 

     Art. 9. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie.

     1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi e 601 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, di cui 6,896 miliardi relativi all'articolo 2 e 705 milioni relativi all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3 [6].

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 e abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 quater del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.

[4] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 e abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 67 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[6] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 24 giugno 2004, n. 157, convertito dalla L. 3 agosto 2004, n. 204.