§ 3.4.4 - Legge regionale 23 maggio 1973, n. 30.
Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 caccia e pesca
Data:23/05/1973
Numero:30


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I titolari di licenze di pesca rilasciate dalle Province e per le quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione di cui alla [...]
Art. 3.      Per la riscossione delle tasse regionali di concessione di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per la riscossione dei tributi di spettanza della Regione Valle d'Aosta.
Art. 4.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.4.4 - Legge regionale 23 maggio 1973, n. 30. [1]

Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta.

(B.U. 13 giugno 1973, n. 8).

 

Art. 1. [2]

     A decorrere dal corrente anno 1982 ed in relazione all'articolo 1 lettera a) della legge 26 novembre 1981, numero 690, le tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della Pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta ai sensi delle norme approvate con legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 sono così determinate:

     - Licenza di pesca di categoria A (pesca con tutti gli attrezzi)

     Tassa L. 10.000

     - Licenza di pesca di categoria B (pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50)

     Tassa L. 8.000

     - Licenza di pesca di tipo D (licenza per gli stranieri)

     Tassa L. 8.000

 

 

     Art. 2.

     I titolari di licenze di pesca rilasciate dalle Province e per le quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione di cui alla presente legge.

 

     Art. 3.

     Per la riscossione delle tasse regionali di concessione di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per la riscossione dei tributi di spettanza della Regione Valle d'Aosta.

 

     Art. 4.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 29 marzo 2010, n. 12.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 giugno 1982, n. 13. Continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2010 per effetto dell'art. 4 della L.R. 29 marzo 2010, n. 12.