Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 24/04/2001 |
Numero: | 327 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 2 bis. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.895 - Decisione 24 aprile 2001, n. 327.
Decisione (CE) n. 2001/327 della Commissione relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione n. 2001/263/CE.
(G.U.C.E. 25 aprile 2001, n. L 115).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie bovina e suina sono previste dalla
(2) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla
(3) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali artiodattili diversi da quelli di cui alle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE sono previste dalla
(4) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla
(5) Il
(6) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE, 2001/208/CE, 2001/223/CE e 2001/234/CE, recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.
(7) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.
(8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili previste nella
(9) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno vietare ulteriormente i movimenti degli animali tra i vari punti di sosta e mantenere per un periodo aggiuntivo le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.
(10) Occorre allo stesso tempo abrogare le disposizioni sui movimenti degli animali di specie sensibili previste dalla
(11) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 25 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Ai fini della presente decisione:
1) per "centri di raccolta riconosciuti" si intendono quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della
2) per "regione di uno Stato membro" si intende la parte del territorio della Comunità definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della
Gli Stati membri diversi dal Regno Unito garantiscono quanto segue.
1) Fatte salve la direttiva 91/68/CEE, gli Stati membri provvedono affinché gli scambi intracomunitari di ovini e caprini destinati alla riproduzione, all'ingrasso e alla macellazione siano soggetti alle seguenti condizioni [4]:
a) Gli animali destinati alla riproduzione e all'ingrasso sono rimasti in un'unica azienda di origine almeno negli ultimi 30 giorni prima del carico, o nell'azienda di origine fin dalla nascita se sono di età inferiore a 30 giorni.
b) Nel caso di animali destinati alla riproduzione e all'ingrasso, nessun animale delle specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda negli ultimi 21 giorni del periodo di cui alla lettera a) e nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda nei 30 giorni precedenti la spedizione dall'azienda di origine, a meno che l'animale importato sia stato completamente isolato da tutti gli altri animali nell'azienda.
c) In nessun caso gli ovini e i caprini devono restare fuori dell'azienda di origine per più di sei giorni prima di arrivare in un'azienda di destinazione certificata in un altro Stato membro.
Qualora gli animali vengano trasportati su nave, il periodo di cui al primo comma è prorogato della durata del viaggio per mare.
Se gli animali da riproduzione transitano per un punto di sosta secondo quanto disposto all'articolo 2 bis, il periodo di cui al primo comma è prorogato del tempo di riposo trascorso nel punto di sosta.
d) Nel caso di ovini e caprini che transitano per un centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di origine, va fatto in modo da rispettare la condizione di cui alla lettera c) per il periodo durante il quale si effettua il raduno di questi animali fuori dell'azienda di origine. Gli animali possono transitare per un solo centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di origine.
e) Gli ovini e i caprini destinati alla macellazione possono, in aggiunta alle disposizioni di cui alla lettera d), transitare per un solo centro di raccolta riconosciuto in un altro Stato membro di transito prima di essere spediti allo Stato membro di destinazione, fatte salve le condizioni di cui alla lettera c).
f) Ferme restando le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 91/68/CEE, gli animali devono essere scortati da un certificato sanitario conforme ai modelli previsti nei rispettivi allegati di tale direttiva, sul quale deve inoltre figurare la seguente dicitura:
"Animali conformi alla
g) Per gli scambi intracomunitari di ovini e caprini le autorità veterinarie competenti del luogo di partenza devono notificare in precedenza il trasporto alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito. La notifica deve essere spedita non più tardi di 24 ore prima che abbia inizio il trasporto [5].
2) Nel caso di scambi intracomunitari di animali di specie sensibili all'afta epizootica spediti da una regione di uno Stato membro in cui nei tre mesi precedenti la certificazione sono state applicate restrizioni ai sensi dell'articolo 9 della
3) [7].
4) [8]
1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) bis, secondo trattino, della
2. In deroga al paragrafo 1, possono essere autorizzati per gli scambi intracomunitari, alle condizioni stabilite ai paragrafi 4 e 5, i movimenti attraverso i punti di sosta di animali delle specie bovina e suina destinati alla riproduzione e alla produzione, nonché di animali delle specie ovina e caprina destinati alla riproduzione.
3. In deroga al paragrafo 2, i bovini e i suini che, a norma della
4. Lo speditore deve comprovare e dichiarare per iscritto alle autorità veterinarie di certificazione che sono stati presi provvedimenti affinché il punto di sosta situato nella Comunità riceva contemporaneamente soltanto animali della stessa specie aventi lo stesso stato sanitario. Il ruolino di marcia è completato dalla dichiarazione dello speditore.
5. Il punto di sosta indicato nel ruolino di marcia che accompagna la spedizione è notificato dalle autorità veterinarie di certificazione alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione e dell'eventuale Stato membro di transito. La notifica deve essere spedita non più tardi di 24 ore prima che abbia inizio il trasporto.
La
La presente
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Articolo così sostituito dall’articolo 1 della
[2] Punto così sostituito dall’articolo 1 della
[3] Articolo aggiunto dall’art. 1 della
[4] Paragrafo modificato dall’art. 1 della
[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della
[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della
[7] Paragrafo soppresso dall’art. 1 della
[8] Paragrafo soppresso dall’art. 1 della
[9] Articolo aggiunto dall’art. 1 della
[10] Articolo così modificato dall’art. 1 della
[11] Articolo così modificato dall’art. 1 della
[12] Paragrafo modificato dall’art. 1 della