§ 1.5.D7 – Decisione 21 maggio 2001, n. 394.
Decisione n. 2001/394/CE della Commissione che modifica per la terza volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/05/2001
Numero:394


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2 della decisione 2001/327/CE è sostituito dal testo seguente
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.D7 – Decisione 21 maggio 2001, n. 394.

Decisione n. 2001/394/CE della Commissione che modifica per la terza volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 22 maggio 2001, n. L 138).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.

     (2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/378/CE.

     (3) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno vietare ulteriormente i movimenti degli animali tra i vari punti di sosta e mantenere per un periodo aggiuntivo alcune limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.

     (4) E’ inoltre possibile attenuare ulteriormente talune limitazioni fissate in applicazione della decisione 2001/327/CE.

     (5) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 29 maggio 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'articolo 2 della decisione 2001/327/CE è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.