Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 01/06/2001 |
Numero: | 416 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 2001/327/CE è modificata come segue |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.C62 - Decisione 1 giugno 2001, n. 416.
Decisione n. 2001/416/CE della Commissione che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 2 giugno 2001, n. L 149).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista le
considerando quanto segue:
(1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.
(2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla
(3) Risulta opportuno mantenere le limitazioni suddette ma consentire i movimenti attraverso i punti di sosta di animali delle specie sensibili a fini di riproduzione e, nel caso di bovini e suini, di produzione, tenendo conto dei requisiti sanitari e delle norme di identificazione applicabili negli scambi intracomunitari di tali animali.
(4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 5-6 giugno 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
La
1) All'articolo 2, è soppresso il paragrafo 4.
2) E’ aggiunto il nuovo articolo 2 bis seguente:
(Omissis).
3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal "29 giugno 2001".
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.