§ 1.5.C62 - Decisione 1 giugno 2001, n. 416.
Decisione n. 2001/416/CE della Commissione che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:01/06/2001
Numero:416


Sommario
Art. 1.      La decisione 2001/327/CE è modificata come segue
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.C62 - Decisione 1 giugno 2001, n. 416.

Decisione n. 2001/416/CE della Commissione che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 2 giugno 2001, n. L 149).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista le direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.

     (2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2001/394/CE.

     (3) Risulta opportuno mantenere le limitazioni suddette ma consentire i movimenti attraverso i punti di sosta di animali delle specie sensibili a fini di riproduzione e, nel caso di bovini e suini, di produzione, tenendo conto dei requisiti sanitari e delle norme di identificazione applicabili negli scambi intracomunitari di tali animali.

     (4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 5-6 giugno 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 2001/327/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 2, è soppresso il paragrafo 4.

     2) E’ aggiunto il nuovo articolo 2 bis seguente:

     (Omissis).

     3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal "29 giugno 2001".

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.