Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 18/04/2001 |
Numero: | 317 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della decisione 2001/263/CE della Commissione sono aggiunti il secondo e il terzo trattino seguenti: |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.G12 - Decisione 18 aprile 2001, n. 317.
Decisione n. 2001/317/CE che modifica la decisione n. 2001/263/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili in tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'afta epizootica. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.C.E. 19 aprile 2001, n. L 109)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE, 2001/208/CE, 2001/223/CE e 2001/234/CE, recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.
(2) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.
(3) Tutti gli Stati membri hanno introdotto le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili previste nella
(4) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno attenuare ulteriormente le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.
(5) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 19 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della
"- tramite un centro di raccolta riconosciuto a un'azienda di destinazione a fini d'ingrasso, tranne per i bovini e i suini da ingrasso che possono essere spediti dal centro di raccolta a non più di sei aziende di destinazione, su autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione, oppure
- a un punto di raccolta in cui sono raggruppate mandrie o greggi per la transumanza verso pascoli designati, su autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione".
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.