§ 1.5.896 - Decisione 18 dicembre 2001, n. 904.
Decisione (CE) n. 2001/904 della Commissione che modifica per la settima volta la decisione n. 2001/327/CE relativa a limitazioni dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/12/2001
Numero:904


Sommario
Art. 1.      La decisione 2001/327/CE è modificata come segue:
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.896 - Decisione 18 dicembre 2001, n. 904.

Decisione (CE) n. 2001/904 della Commissione che modifica per la settima volta la decisione n. 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica.

(G.U.C.E. 19 dicembre 2001, n. L 335).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti del Regno Unito continua a migliorare e le misure di protezione approvate con la decisione 2001/740/CE della Commissione vengono gradualmente soppresse per i prodotti di origine animale. La spedizione degli animali delle specie sensibili, pur non essendo autorizzata a partire dal territorio della Gran Bretagna, è però autorizzata a partire dall'Irlanda del Nord.

     (2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica, modificata da ultimo dalla decisione 2001/709/CE.

     (3) Appare opportuno che le suddette misure siano applicate anche nell'Irlanda del Nord. A tale scopo è necessario adattare alcune disposizioni in merito alla comunicazione dei centri di raccolta riconosciuti e prorogare al tempo stesso la loro validità.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 2001/327/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 1, il testo del punto 1) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) All'articolo 2, paragrafo 1), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal "31 marzo 2002".

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.