Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 18/12/2001 |
Numero: | 904 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 2001/327/CE è modificata come segue: |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.896 - Decisione 18 dicembre 2001, n. 904.
Decisione (CE) n. 2001/904 della Commissione che modifica per la settima volta la decisione n. 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica.
(G.U.C.E. 19 dicembre 2001, n. L 335).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti del Regno Unito continua a migliorare e le misure di protezione approvate con la
(2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla
(3) Appare opportuno che le suddette misure siano applicate anche nell'Irlanda del Nord. A tale scopo è necessario adattare alcune disposizioni in merito alla comunicazione dei centri di raccolta riconosciuti e prorogare al tempo stesso la loro validità.
(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
La
1) All'articolo 1, il testo del punto 1) è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) All'articolo 2, paragrafo 1), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal "31 marzo 2002".
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.