Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 28/06/2001 |
Numero: | 488 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 2001/327/CE è modificata come segue |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.C65 - Decisione 28 giugno 2001, n. 488.
Decisione n. 2001/488/CE della Commissione che modifica per la quinta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 29 giugno 2001, n. L 176).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.
(2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla
(3) Risulta opportuno mantenere per un ulteriore periodo alcune limitazioni dei movimenti di ovini e caprini all'interno della Comunità.
(4) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla
(5) La
(6) La
(7) Risulta opportuno restringere ulteriormente i movimenti degli animali attraverso i punti di sosta ed autorizzare soltanto quelli di animali delle specie sensibili destinati alla riproduzione e, nel caso di bovini e suini, anche alla produzione, tenendo conto dei requisiti sanitari e delle norme di identificazione applicabili negli scambi intracomunitari di tali animali.
(8) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla
(9) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, riguarda i criteri comunitari per i punti di sosta e adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della
(10) La
(11) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri colpiti dalla malattia in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, è possibile attenuare ulteriormente alcune limitazioni imposte dalla
(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
La
1) All'articolo 2 è soppresso il paragrafo 3, mentre il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) L'articolo 2 bis è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal "30 settembre 2001".
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.