Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 28/09/2001 |
Numero: | 709 |
Sommario |
Art. 1. La data che figura all'articolo 4 della decisione 2001/327/CE è sostituita da |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.B82 - Decisione 28 settembre 2001, n. 709.
Decisione n. 2001/709/CE della Commissione che modifica per la sesta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 29 settembre 2001, n. L 261).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti del Regno Unito rischia tuttora di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.
(2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla
(3) Risulta pertanto opportuno prorogare le misure adottate.
(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
La data che figura all'articolo 4 della
(Omissis).
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.