§ 1.5.B82 - Decisione 28 settembre 2001, n. 709.
Decisione n. 2001/709/CE della Commissione che modifica per la sesta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/09/2001
Numero:709


Sommario
Art. 1.      La data che figura all'articolo 4 della decisione 2001/327/CE è sostituita da
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B82 - Decisione 28 settembre 2001, n. 709.

Decisione n. 2001/709/CE della Commissione che modifica per la sesta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 29 settembre 2001, n. L 261).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti del Regno Unito rischia tuttora di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.

     (2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2001/488/CE.

     (3) Risulta pertanto opportuno prorogare le misure adottate.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La data che figura all'articolo 4 della decisione 2001/327/CE è sostituita dal

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.