§ 1.5.934 - Decisione 20 febbraio 2002, n. 153.
Decisione n. 2002/153/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito, che abroga la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/02/2002
Numero:153


Sommario
Art. 1.      1. Il Regno Unito provvede affinché le carni definite al paragrafo 2, provenienti da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e da altri artiodattili e rispondenti ad almeno una delle [...]
Art. 2.      1. Il Regno Unito provvede affinché i prodotti a base di carne, provenienti da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e da altri artiodattili e rispondenti ad almeno una delle [...]
Art. 3.      La decisione 2001/740/CE è abrogata
Art. 4.      Nella frase introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2001/327/CE, i termini “e la decisione 2001/740/CE della Commissione” sono soppressi
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.934 - Decisione 20 febbraio 2002, n. 153.

Decisione n. 2002/153/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito, che abroga la decisione 2001/740/CE e che modifica per l’ottava volta la decisione 2001/327/CE.

(G.U.C.E. 21 febbraio 2002, n. L 50).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l’articolo 10,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l’articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2001/740/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2002/48/CE, reca misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito.

     (2) La Commissione ha adottato la decisione 2001/304/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2002/49/CE, relativa alla bollatura e all’utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE della Commissione, recante misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito.

     (3) La decisione 2001/327/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/904/CE, concerne le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l’afta epizootica.

     (4) La direttiva 64/433/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE, concerne le condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche.

     (5) La direttiva 94/65/CE del Consiglio stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all’immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

     (6) La direttiva 91/495/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 94/65/CE, concerne i problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d’allevamento.

     (7) La direttiva 80/215/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, concerne i problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni.

     (8) La direttiva 77/99/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE, concerne i problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.

     (9) Il 21 gennaio 2002, in applicazione della risoluzione n. XVII (“Riattribuzione del riconoscimento della qualifica di paese membro indenne da afta epizootica”) adottata dal Comitato internazionale dell’Ufficio internazionale delle epizoozie nel corso della sua 65a sessione generale (maggio 1997) , la Commissione dell’UIE per l’afta epizootica ed altre epizoozie, avendo esaminato i documenti relativi all’eradicazione dell’afta epizootica presentati dal delegato del Regno Unito, ha riattribuito a questo paese la sua qualifica anteriore di paese indenne da afta epizootica in cui non è praticata la vaccinazione.

     (10) E’ pertanto necessario abrogare la decisione 2001/740/CE, recante misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito.

     (11) Occorre tuttavia disporre affinché determinate scorte di carni e prodotti a base di carne, prodotte nel corso dell’epidemia e che non soddisfano i criteri di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari, vengano commercializzate esclusivamente sul territorio della Gran Bretagna.

     (12) Al fine di garantire che quanto disposto dalla decisione 2001/327/CE si applichi anche agli scambi di ovini e caprini originari o provenienti dalla Gran Bretagna successivamente alla data in cui la decisione 2001/740/CE sarà abrogata, occorre modificare di conseguenza la decisione 2001/327/CE.

     (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     1. Il Regno Unito provvede affinché le carni definite al paragrafo 2, provenienti da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e da altri artiodattili e rispondenti ad almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 3, non siano spedite verso altri Stati membri.

     2. Le carni di cui al paragrafo 1 comprendono “carni fresche” ai sensi delle direttive 64/433/CEE e 91/495/CEE e “carni macinate e preparazioni di carni” ai sensi della direttiva 94/65/CE del Consiglio.

     3. Non possono essere ammesse agli scambi intracomunitari le carni:

     a) non ammissibili agli scambi intracomunitari in applicazione delle misure comunitarie di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito vigenti tra il 21 febbraio 2001 e la data di entrata in vigore della presente decisione;

     b) recanti il bollo sanitario stabilito dalla decisione 2001/304/CE della Commissione.

 

     Art. 2.

     1. Il Regno Unito provvede affinché i prodotti a base di carne, provenienti da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e da altri artiodattili e rispondenti ad almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 2, non siano spediti verso altri Stati membri.

     2. Non possono essere ammessi agli scambi intracomunitari i prodotti a base di carne:

     a) elaborati a partire da carni rispondenti ad almeno una delle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3;

     b) non ammissibili agli scambi intracomunitari in applicazione delle misure comunitarie di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito vigenti tra il 21 febbraio 2001 e la data di entrata in vigore della presente decisione;

     c) recanti il bollo sanitario stabilito dalla decisione 2001/304/CE.

     3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne conformi ai requisiti di sanità pubblica previsti dalla direttiva 77/99/CEE e che abbiano subito uno dei trattamenti menzionati all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE, né ai prodotti a base di carne che abbiano subito una lavorazione nel corso della quale il pH sia uniformemente risultato inferiore a 6 in tutta la massa.

 

     Art. 3.

     La decisione 2001/740/CE è abrogata.

 

     Art. 4.

     Nella frase introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2001/327/CE, i termini “e la decisione 2001/740/CE della Commissione” sono soppressi.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.