Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 25/06/1997 |
Numero: | 1255 |
Sommario |
Art. 1. 1. I posti di controllo sono luoghi in cui gli animali sono messi a riposare per un periodo di almeno 12 ore o più ai sensi dell'allegato I, capo V punto 1.7, lettera b) o punto 1.5 del [...] |
Art. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 64/432/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE |
Art. 3. [3] |
Art. 4. |
Art. 5. Il proprietario o la persona fisica o giuridica che gestisce un punto di sosta è responsabile dell'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. A tal fine esso è tenuto in [...] |
Art. 6. |
Art. 6 bis. |
Art. 6 ter. |
Art. 7. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 1.5.369 – Regolamento 25 giugno 1997, n. 1255. [1]
Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE
(G.U.C.E. 2 luglio 1997, n. L 174).
1. I posti di controllo sono luoghi in cui gli animali sono messi a riposare per un periodo di almeno 12 ore o più ai sensi dell'allegato I, capo V punto 1.7, lettera b) o punto 1.5 del
2. I posti di controllo di cui al paragrafo 1 devono rispettare i criteri comunitari previsti dal presente regolamento.
Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 64/432/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE.
1. L'autorità competente approva e rilascia un numero di riconoscimento a ciascun posto di controllo. Tale riconoscimento può essere limitato ad una o più specie particolari o ad alcune categorie di animali e di qualifica sanitaria. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei posti di controllo approvati, nonché gli eventuali aggiornamenti.
Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare il periodo di utilizzo come posti di controllo e la duplice finalità delle installazioni approvate.
2. I posti di controllo sono elencati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del
3. Gli Stati membri possono proporre l'inserimento di un posto di controllo nell'elenco solo previo accertamento della sua conformità ai pertinenti requisiti da parte dell'autorità competente e previa approvazione da parte della medesima. Ai fini della concessione del riconoscimento, l'autorità competente quale definita all'articolo 2, paragrafo 6 della
a) essere situati in una zona non soggetta a divieto o restrizione secondo la pertinente legislazione comunitaria;
b) essere posti sotto il controllo di un veterinario ufficiale che vigila in particolare all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
c) funzionare nel rispetto di tutte le disposizioni comunitarie pertinenti in materia di rispetto delle norme di polizia sanitaria, movimento degli animali e protezione degli animali al momento della macellazione;
d) essere oggetto di ispezioni regolari, almeno due volte all'anno, per controllare che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte.
4. Per motivi gravi, in particolare di salute o di benessere degli animali, uno Stato membro deve sospendere l'uso di un posto di controllo situato nel proprio territorio. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla sospensione e alle ragioni che l'hanno indotta. La sospensione dell'uso del posto di controllo può essere revocata solo previa notifica delle relative motivazioni alla Commissione e agli altri Stati membri.
5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del
1. I posti di controllo sono usati esclusivamente per accogliere, nutrire, abbeverare, far riposare, alloggiare, accudire e inoltrare a destinazione gli animali che vi transitano.
2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono inoltre riconoscere come posti di controllo tutti i centri di raccolta quali definiti all'articolo 2, lettera o), della
3. Gli animali possono essere presenti contemporaneamente in un punto di sosta solo se:
a) hanno la medesima qualifica sanitaria certificata, comprese, se del caso, tutte le ulteriori garanzie concesse in base alla legislazione comunitaria, e
b) la loro qualifica sanitaria è certificata
i) conformemente ai requisiti applicabili alla categoria di animali delle specie corrispondenti secondo quanto previsto dalla normativa veterinaria comunitaria inclusa nell'elenco di cui all'allegato A della
Salvo se diversamente previsto dai rispettivi requisiti zoosanitari, la certificazione supplementare garantisce che gli animali sono rimasti per almeno 21 giorni in un'unica azienda o dalla nascita nell'azienda di origine, se gli animali sono di età inferiore a 21 giorni, prima di essere inoltrati a destinazione da tale azienda o direttamente o transitando attraverso un unico centro di raccolta riconosciuto e che, nel caso degli ovini e caprini, rispettano le condizioni dell'articolo 4 ter, paragrafo 4, della direttiva 91/68/CEE, oppure
ii) nel caso dei bovini e suini destinati all'esportazione in un paese terzo in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della
c) appartengono alla categoria di animali per cui il punto di sosta è approvato.
4. L'autorità competente del luogo di partenza comunica il movimento di animali che passano dai posti di controllo mediante il sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della
Il proprietario o la persona fisica o giuridica che gestisce un punto di sosta è responsabile dell'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. A tal fine esso è tenuto in particolare:
a) ad ammettere unicamente gli animali certificati e identificati secondo le normative comunitarie pertinenti, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3. A tal fine, egli verifica o fa verificare i documenti sanitari o altri documenti di accompagnamento relativi alle specie o alle categorie interessate e in maniera casuale i marchi di identificazione degli animali;
[b) a provvedere affinché, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato I, parte B, punto 3, gli animali siano tenuti nei posti di controllo nello stesso gruppo che costituiva la partita di origine e che ciascuna partita sia alloggiata in installazioni totalmente separate la cui gestione deve avvenire secondo le istruzioni del veterinario ufficiale, al fine in particolare di evitare qualsiasi contatto che possa compromettere la qualifica sanitaria degli animali] [6];
c) a provvedere affinché gli animali che soggiornano nei posti di controllo siano nutriti ed abbeverati al momento opportuno, tenendo conto della specie in questione, ed a disporre a tal fine dei quantitativi adeguati;
d) ad accudire gli animali che soggiornano nei posti di controllo e, ove necessario, a prendere tutte le disposizioni per assicurare il benessere degli animali e la conformità ai requisiti di salute animale;
e) a rivolgersi, in caso di necessità, ad un veterinario
- affinché agli animali che si ammalano o si feriscono durante il periodo in cui sono sotto la sua responsabilità venga prestato il trattamento veterinario opportuno e
- affinché, se necessario, l'animale in causa sia macellato immediatamente o abbattuto o gli sia praticata l'eutanasia secondo la
f) a utilizzare personale che possieda le attitudini, conoscenze e capacità professionali adeguate e che a tal fine disponga di una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione, ovvero vanti un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione degli animali in questione nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata a tali animali;
g) ad adottare le misure necessarie per garantire che tutti coloro che procedono alla manipolazione degli animali nei posti di controllo rispettino le disposizioni pertinenti in materia di benessere degli animali;
h) a notificare entro un giorno lavorativo dalla partenza di una partita all'autorità competente le informazioni di cui all'allegato I, parte C, punto 7, a tenere un registro o una base dati di tali informazioni, a conservarlo e a metterlo a disposizione dell'autorità competente per almeno tre anni [7];
i) a segnalare il più rapidamente possibile all'autorità competente le anomalie riscontrate.
1. Prima della partenza degli animali dal posto di controllo, il veterinario ufficiale o un veterinario designato a tal fine dall'autorità competente conferma nel giornale di viaggio di cui all'allegato II del
2. Le norme relative allo scambio di informazioni tra autorità per conformarsi ai requisiti del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del
Il presente regolamento è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su una proposta della Commissione, nella prospettiva, in particolare, di adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico, ad eccezione di quanto riguarda modifiche dell'allegato necessarie ad adeguarlo alla situazione zoosanitaria che potrebbero essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafo 2 del
Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 1999.
ALLEGATO I [11]
CRITERI COMUNITARI PER I POSTI DI CONTROLLO»
A. MISURE SANITARIE E D'IGIENE
1. Ogni posto di controllo deve
a) essere situato, progettato, costruito e gestito in modo da garantire una sufficiente biosicurezza che eviti la diffusione di malattie infettive gravi ad altre aziende e tra spedizioni consecutive di animali che transitano per tali locali;
b) essere costruito, attrezzato e gestito in modo da garantire che possano essere eseguiti i lavori di pulizia e disinfezione. È previsto un apposito posto di lavaggio per autocarri. Tali attrezzature devono essere operative in qualsiasi condizione climatica;
c) essere pulito e disinfettato prima e dopo ogni utilizzazione, secondo le istruzioni del veterinario ufficiale.
2. Il personale e le apparecchiature che entrano in contatto con gli animali ivi sistemati sono adibiti esclusivamente ai locali interessati, a meno che non siano stati sottoposti a pulizia e disinfezione dopo essere venuti a contatto con gli animali o con i loro escrementi o la loro urina. In particolare, il responsabile del posto di controllo deve fornire attrezzature pulite e tute di protezione, riservati esclusivamente a chiunque entri nel posto di controllo e mettere a disposizione le apparecchiature idonee alla loro pulizia e disinfezione.
3. Le lettiere devono essere rimosse quando una partita di animali viene allontanata da un recinto e, dopo essere state pulite e disinfettate secondo quanto previsto dal punto 1, lettera c), sostituite con lettiere fresche.
4. Gli escrementi e l'urina degli animali non sono prelevati dai locali se non sono stati sottoposti ad un appropriato trattamento per evitare il diffondersi di malattie animali;
5. Tra due spedizioni consecutive di animali è rispettato un appropriato vuoto sanitario che, se necessario, è adattato in funzione della provenienza o meno da una regione, una zona o un compartimento similari. In particolare, i posti di controllo devono essere completamente evacuati dagli animali per un periodo di almeno 24 ore dopo un massimo di sei giorni di utilizzazione e dopo che sono state effettuate le operazioni di pulitura e di disinfezione e prima dell'arrivo di un'altra partita di animali.
6. Prima di accettare gli animali, i posti di controllo:
a) hanno avviato le operazioni di pulizia e disinfezione come minimo 24 ore dopo la partenza di tutti gli animali che vi si trovavano precedentemente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento;
b) sono rimasti evacuati dagli animali fino a completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione, in modo giudicato soddisfacente dal veterinario ufficiale.
B. COSTRUZIONE E IMPIANTI
1. Oltre alle disposizioni di cui all'allegato I, capi II e III del
2. Tutti gli impianti dei posti di controllo usati per accogliere gli animali devono:
a) essere muniti di pavimenti antisdrucciolevoli e concepiti in modo che gli animali non possano ferirsi;
b) aver una tettoia ed un'adeguata protezione laterale onde proteggere gli animali da condizioni climatiche avverse;
c) disporre di adeguati impianti per tenere, ispezionare, eventualmente esaminare, nutrire e abbeverare gli animali e per conservare i mangimi;
d) disporre, secondo la capacità di accoglienza, di ventilazione e drenaggio idonei per la specie di animali accolti;
e) disporre di illuminazione naturale o artificiale di intensità sufficiente a consentire l'ispezione di tutti gli animali in qualsiasi momento; se necessario, dovrebbe essere disponibile un'adeguata illuminazione di riserva;
f) disporre di apparecchiature per legare gli animali per i quali esista tale necessità; in questo caso gli animali devono essere legati in modo da non soffrire inutilmente e da poter alimentarsi, bere o coricarsi senza difficoltà;
g) disporre, in funzione delle specie in questione, di sufficiente spazio per consentire agli animali di coricarsi contemporaneamente e di arrivare agevolmente agli impianti di abbeveraggio e alimentazione;
h) avere un'adeguata disponibilità di materiale per lettiere. Tale materiale deve essere sistemato in ciascun recinto in modo da rispettare le esigenze di ciascuna specie o categoria di animali accolti;
i) essere costruiti e mantenuti in modo da evitare che gli animali vengano a contatto con oggetti appuntiti o pericolosi oppure con superfici danneggiate che possano causar loro ferite.
3. I posti di controllo devono avere adeguati impianti che consentano l'alloggio separato di animali ammalati, feriti o bisognosi di particolari attenzioni.
4. Nei posti di controllo devono essere disponibili impianti idonei per tutto il personale che frequenta ed utilizza i locali.
5. I posti di controllo devono disporre di sistemi adeguati per il deposito e l'eliminazione di materiali di scarto e per il deposito delle carcasse, in attesa che siano portate via e distrutte a norma della
C. MODALITÀ OPERATIVE
1. Gli animali devono essere scaricati al più presto dopo il loro arrivo. Tuttavia in caso di ritardi inevitabili, tenuto conto in particolare delle condizioni climatiche e dei periodi di attesa, occorre assicurare che gli animali beneficino delle migliori condizioni di benessere.
2. Durante le operazioni di carico e scarico occorre provvedere affinché gli animali non siano spaventati, eccitati o maltrattati e occorre evitare che siano rovesciati. Gli animali non devono essere sollevati o trascinati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello, in modo da evitare ferite o sofferenze inutili. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.
3. Per gli spostamenti degli animali in tutti gli impianti:
a) devono essere previsti dei corridoi per assecondare le loro tendenze gregarie;
b) gli strumenti destinati a guidare gli animali devono essere usati soltanto a questo fine e gli strumenti che provocano scariche elettriche devono essere evitati il più possibile; possono comunque essere usati soltanto per i bovini ed i suini adulti che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi. Le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori;
c) gli animali non devono essere percossi, né subire pressioni su qualsiasi parte sensibile del corpo, in particolare non si deve loro schiacciare, torcere o rompere la coda, né colpire gli occhi. E' vietato prenderli a pugni o a calci;
d) il personale addetto agli animali nei posti di controllo non deve detenere né usare pungoli o altri strumenti appuntiti. Si possono usare bastoni o altri strumenti per guidare gli animali purché non causino ferite o sofferenze inutili quando entrano in contatto con il corpo dell'animale.
4. Gli animali che arrivano dopo essere stati sottoposti a temperature elevate in condizioni di tempo umido devono poter essere rinfrescati al più presto con metodi appropriati.
5. Gli animali devono essere nutriti e abbeverati in modo che ogni capo accolto nel punto di sosta possa almeno disporre di un quantitativo sufficiente di acqua pulita e di mangime adeguato per soddisfare le sue esigenze fisiologiche durante il soggiorno e per la prevista durata del viaggio fino al successivo punto di sosta in cui sarà nutrito. I posti di controllo possono accogliere animali con speciali esigenze alimentari quali, ad esempio, i giovani vitelli che hanno bisogno di un alimento liquido, soltanto se adeguatamente attrezzati e provvisti di personale in grado di soddisfare tali esigenze.
6. Le condizioni e lo stato degli animali devono essere ispezionati dal personale del punto di sosta al momento dell'arrivo e almeno una volta ogni 12 ore durante il soggiorno nel punto di sosta.
7. Il registro di cui all'articolo 5, lettera h) della presente direttiva deve contenere i dati seguenti:
a) data e ora di completamento dello scarico e di inizio del ricarico degli animali di ogni partita;
b) data e durata del vuoto sanitario di cui alla parte A, punto 4 del presente allegato;
c) numero/numeri del certificato sanitario/dei certificati sanitari relativi a ciascuna partita;
d) eventuali osservazioni utili sulla salute o sullo stato di benessere degli animali e in particolare:
- caratteristiche e numero degli animali trovati morti al momento dello scarico nel punto di sosta o morti durante il soggiorno nello stesso;
- caratteristiche e numero degli animali trovati gravemente feriti al momento dello scarico, feritisi durante il soggiorno o che vengono ritenuti non idonei per spostamenti ulteriori;
e) nomi e indirizzi del trasportatore e degli autisti e numeri di immatricolazione dei veicoli.
ALLEGATO II
(Omissis)
[1] Per effetto dell’art. 36 del
[2] Paragrafo così modificato dall’art. 36 del
[3] Articolo modificato dall’art. 1 del
[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 del
[5] Paragrafo aggiunto dall’art. 36 del
[6] Lettera abrogata dall’art. 1 del
[7] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[8] Articolo così sostituito dall’art. 36 del
[9] Articolo inserito dall’art. 1 del
[10] Articolo inserito dall’art. 1 del
[11] Allegato già modificato dall’art. 1 del