Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 28/07/2003 |
Numero: | 1342 |
Sommario |
Art. 1. Il presente regolamento stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione istituito: |
Art. 2. 1. Quando è richiesto ai fini di una gara bandita conformemente all'articolo 7 del |
Art. 3. 1. Nel caso di una gara per la restituzione all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicato, in lettere e in cifre, il tasso della restituzione all'esportazione riportato [...] |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. 1. I titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del |
Art. 8. 1. I titoli d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del |
Art. 9. 1. I paragrafi da 2 a 6 si applicano alle esportazioni verso i paesi terzi menzionati nell'allegato IV ed ai prodotti elencati nello stesso allegato. |
Art. 10. 1. In caso di esportazione in base ad una gara bandita in un paese terzo importatore, il titolo d'esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, [...] |
Art. 11. 1. In casi speciali, il periodo di validità del titolo di esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, le farine di frumento e di segala, le [...] |
Art. 12. |
Art. 13. Qualora, in applicazione dell'articolo 41 del |
Art. 14. 1. L'importo della restituzione applicabile a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del |
Art. 15. 1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), del |
Art. 16. 1. Per quanto concerne i titoli d'esportazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione: |
Art. 17. Il |
Art. 18. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 1.1.464 – Regolamento 28 luglio 2003, n. 1342.
Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso.
(G.U.U.E. 29 luglio 2003, n. L 189).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ed è perciò opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Data l'esistenza di prassi commerciali specifiche di settori dei cereali e del riso, è opportuno stabilire modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del
(3) Nel caso di gare per l'esportazione di scorte d'intervento, deve essere indicato il quantitativo e la destinazione per i quali il titolo è rilasciato ed è necessario stabilire le indicazioni particolari che il titolo d'esportazione deve contenere, in particolare nel caso di gare per la restituzione, per esportazioni di alimenti composti a base di cereali, per aiuti alimentari e per la fissazione della tassa all'esportazione.
(4) Il periodo di validità dei titoli d'importazione e d'esportazione per i vari prodotti deve essere fissato in base alle esigenze del mercato e della buona gestione, conferendo, data la situazione della concorrenza sul mercato mondiale, una validità particolarmente lunga per le esportazioni di malto, ma con una data di scadenza fissata tuttavia al 30 settembre per i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio, affinché non vengano assunti impegni all'esportazione per la nuova campagna, prima del raccolto dell'orzo.
(5) Tenuto conto del rischio di rilascio di titoli per volumi troppo grandi, è opportuno stabilire un termine d'attesa di tre giorni per il rilascio effettivo dei titoli per l'esportazione di tutti i cereali e della maggior parte di prodotti trasformati a base di cereali, ad eccezione delle esportazioni, di carattere non commerciale, effettuate per le forniture di aiuto alimentare, sia comunitario che nazionale, nonché per talune forniture effettuate da organismi a scopo umanitario.
(6) Dato che la decisione della Commissione di non dare seguito ad una domanda di titolo d'esportazione alla scadenza del termine di attesa di tre giorni, può impedire, in determinati casi, la continuità delle forniture di prodotti la cui regolarità di approvvigionamento è invece necessaria, occorre offrire la possibilità agli operatori, che ne fanno domanda, di ottenere un titolo d'esportazione senza restituzione, fatta salva l'applicazione di condizioni specifiche di utilizzazione.
(7) Si devono rendere più restrittive e, di conseguenza, più conformi alle consuetudini commerciali del settore cerealicolo varie disposizioni dell'articolo 49 del
(8) Tenuto conto della situazione della concorrenza sul mercato mondiale dei cereali e del riso, si deve prevedere il rilascio di titoli d'esportazione con una durata di validità speciale per i principali prodotti compreso il frumento duro, e per quantitativi minimi relativamente elevati, concedendo per tali quantitativi minimi un vantaggio ai paesi ACP. Il rilascio del titolo deve essere subordinato a determinate condizioni supplementari, relative in particolare alla presentazione all'organismo competente del contratto di consegna entro un determinato termine.
(9) Si devono fissare i tassi della cauzione per i titoli d'importazione e d'esportazione, differenziandoli per gruppi di prodotti, a seconda delle possibili fluttuazioni della restituzione o della tassa all'importazione durante il periodo di validità del titolo, privilegiando le forniture ai paesi ACP.
(10) È opportuno indicare gli importi della restituzione all'esportazione applicabili in caso di proroga del periodo di validità del titolo per causa di forza maggiore, in applicazione dell'articolo 41 del
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso dal comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione istituito:
a) dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92;
b) dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3072/95.
1. Quando è richiesto ai fini di una gara bandita conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, il titolo d'esportazione è rilasciato soltanto per i quantitativi per i quali il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario.
Il titolo d'esportazione è valido soltanto a concorrenza del quantitativo indicato nella casella 17. Nella casella 19 del titolo è indicata la cifra «0».
2. Le richieste di titoli d'esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 devono riportare nella casella 7 l'indicazione della destinazione prevista. Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione.
Si intende per destinazione l'insieme dei paesi per i quali è fissato uno stesso tasso di restituzione o una stessa aliquota della tassa all'esportazione.
1. Nel caso di una gara per la restituzione all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicato, in lettere e in cifre, il tasso della restituzione all'esportazione riportato nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. Il tasso è espresso in euro e preceduto da una della seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato. [1]
2. Nel caso di una gara per la tassa all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicato, in lettere e in cifre, l'aliquota della tassa all'esportazione riportata nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. L'aliquota è espressa in euro e preceduta da una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata. [2]
1. In deroga all'articolo 14 del
Inoltre, sono definite le seguenti categorie di prodotti, a norma dell'articolo 14 del
categoria 1: |
1108 11 00 9200, 1108 11 00 9300 |
categoria 2: |
1108 12 00 9200, 1108 12 00 9300 |
categoria 3: |
1108 13 00 9200, 1108 13 00 9300 |
categoria 4: |
1108 19 10 9200, 1108 19 10 9300 |
categoria 5: |
1702 30 51 9000, 1702 30 91 9000, 1702 90 50 9100 |
categoria 6: |
1702 30 59 9000, 1702 30 99 9000, 1702 40 90 9000, 1702 90 50 9900, 2106 90 55 9000 |
Categoria 7: |
1006 20 11 9000, 1006 20 13 9000, 1006 20 15 9000, 1006 20 92 9000, 1006 20 94 9000, 1006 20 96 9000 |
Categoria 8: |
1006 30 21 9000, 1006 30 23 9000, 1006 30 25 9000, 1006 30 42 9000, 1006 30 44 9000, 1006 30 46 9000 |
Categoria 9: |
1006 30 61 9100, 1006 30 63 9100, 1006 30 65 9100, 1006 30 92 9100, 1006 30 94 9100, 1006 30 96 9100 |
Categoria 10: |
1006 30 61 9900, 1006 30 63 9900, 1006 30 65 9900, 1006 30 92 9900, 1006 30 94 9900, 1006 30 96 9900. |
Le suddivisioni a dodici cifre indicate nella domanda sono riportate sul titolo di esportazione.
2. In deroga all'articolo 14 del
a) nella casella 15, la descrizione del prodotto e il rispettivo codice a dodici cifre; l'interessato può indicare prodotti appartenenti a due o più suddivisioni contigue a dodici cifre della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, in tal caso nella casella 15 occorre apporre la dicitura: «preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1517/95 »;
b) nella casella 16 la dicitura «2309»;
c) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di alimenti composti che deve essere esportato;
d) nella casella 20, se noto, il tenore di prodotti cerealicoli da incorporare nell'alimento composto, distinguendo il granturco dagli altri cereali; altrimenti, qualora ci si avvalga della facoltà indicata alla lettera a) per compilare la casella 15 indicando due o più suddivisioni: la forcella di integrazione di granturco e altri cereali.
Le indicazioni contenute nella domanda sono riportate nel titolo di esportazione.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione e dell'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 3072/95, nella casella 22 del titolo di esportazione è riportata ad una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Tassa all'esportazione non applicabile
1. I titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono validi dal giorno del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del
2. Qualora sia previsto un particolare periodo di validità dei titoli d'importazione per le importazioni originarie e in provenienza da determinati paesi terzi, la richiesta di titolo ed il titolo riportano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di provenienza e d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tali paesi.
1. I titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono validi dal giorno del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del
2. In deroga al paragrafo 1, la validità dei titoli di esportazione per i prodotti dei codici NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 e 2106 90, le cui domande siano presentate entro il 25 giugno di ogni campagna, è limitata al 30 giugno. Per le domande presentate a partire dal 26 giugno di una data campagna fino al 30 settembre della campagna successiva, i titoli di esportazione per i prodotti suddetti sono validi 30 giorni a partire dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del
Le formalità doganali di esportazione per i titoli di cui al primo comma devono essere espletate entro il 30 giugno di ogni campagna per i titoli chiesti entro il 25 giugno. Per i titoli chiesti tra il 26 giugno e il 30 settembre della campagna successiva, le formalità doganali di esportazione devono essere espletate entro il trentesimo giorno dal rispettivo rilascio.
I suddetti termini si applicano anche alle formalità previste all'articolo 30 del
Nella casella 22 dei titoli, è indicata una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del
3. In deroga al paragrafo 1, su richiesta dell'operatore il titolo d'esportazione per i prodotti appartenenti ai codici NC 1107 10 19, 1107 10 99 e 1107 20 00 è valido dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del
a) fino al 30 settembre dell'anno civile in corso, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° gennaio ed il 30 aprile;
b) fino alla fine dell'undicesimo mese successivo al rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° luglio ed il 31 ottobre,
c) fino al 30 settembre dell'anno civile successivo al rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° novembre ed il 31 dicembre.
In tali casi, in deroga all'articolo 9 del
4. Qualora non sia stata fissata alcuna restituzione o tassa all'esportazione, i titoli d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono validi sessanta giorni a decorrere dalla data del rilascio.
1. I titoli d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, nonché per i prodotti appartenenti ai codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 20 20, 1104 29 05, 1104 22 98, 1104 23 10, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1109 00 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2106 90 55, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono rilasciati il terzo giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non sia stata adottata alcuna misura specifica [8].
La Commissione può decidere di non dare seguito alle domande.
Il primo comma non si applica ai titoli rilasciati nell'ambito di sistemi di gara né ai titoli rilasciati per un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, di cui all'articolo 16 del
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, titoli d'esportazione senza restituzione sono rilasciati, quando un operatore ne fa domanda, il giorno di deposito della domanda stessa, tranne quando al prodotto di cui trattasi sia applicabile, al momento della domanda, una tassa all'esportazione.
Se, all'atto della domanda, viene fissata una tassa all'esportazione per il prodotto oggetto dei titoli rilasciati conformemente al primo comma, tale tassa viene applicata.
Tali titoli d'esportazione sono validi sessanta giorni a decorrere dalla data del rilascio.
Nella casella 22 di tali titoli è inserita una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del
3. Ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo quando viene fissata una restituzione o una tassa all'esportazione dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 3072/95, la domanda di titolo d'esportazione deve essere corredata della copia di un contratto. Il contratto deve essere stipulato da un organismo ufficiale del paese di destinazione o da una società avente la sede aziendale in tale paese e deve indicare un quantitativo contrattuale e un periodo di consegna compatibili col periodo di validità del titolo. Per tale contratto non possono essere stati rilasciati in precedenza titoli d'esportazione in virtù del presente articolo. Lo Stato membro interessato controlla la conformità delle domande di titoli alle condizioni del presente paragrafo e comunica alla Commissione, nel giorno della loro presentazione, i quantitativi indicati nelle domande ammissibili. I titoli corrispondenti sono effettivamente rilasciati solamente il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.
Se le domande di titoli d'esportazione di cui al primo comma superano i quantitativi che possono essere esportati, indicati nel regolamento che fissa la restituzione o la tassa all'esportazione, la Commissione può fissare, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi. La domanda di rilascio del titolo può essere revocata entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della percentuale di riduzione.
In deroga all'articolo 9 del
In caso di mancata esecuzione del contratto da parte dell'acquirente importatore, l'operatore può esportare in un altro paese di destinazione, ma in tal caso esclusivamente con la restituzione o la tassa all'esportazione vigente il giorno della domanda iniziale del titolo per la destinazione «altri paesi terzi ». Qualora il giorno della domanda iniziale del titolo non esistano restituzioni o tasse all'esportazione per la destinazione «altri paesi terzi », può essere adottata una soluzione specifica, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
1. I paragrafi da 2 a 6 si applicano alle esportazioni verso i paesi terzi menzionati nell'allegato IV ed ai prodotti elencati nello stesso allegato.
2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione alle competenti autorità dei paesi terzi interessati di una copia certificata del titolo di esportazione, rilasciato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e al presente articolo, nonché di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ogni spedizione. L'esportazione non può essere stata oggetto di una precedente esportazione verso un altro paese terzo.
3. Il titolo reca:
a) nella casella 7, l'indicazione del o dei paesi importatori di cui trattasi;
b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata;
c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a otto cifre e la quantità, espressa in tonnellate, di ciascun prodotto di cui alla casella 15;
d) nelle caselle 17 e 18, la quantità totale di prodotti di cui alla casella 16;
e) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Esportazione in conformità all'articolo 9 del
f) nella casella 22, oltre alla dicitura prevista all'articolo 8, paragrafo 2, una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
- Senza restituzione all'esportazione. [11]
Il titolo è valido solamente per i prodotti e i quantitativi così designati.
4. I titoli rilasciati in conformità del presente articolo rendono obbligatoria l'esportazione verso una delle destinazioni indicate nella casella 7.
5. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.
6. L'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, il primo lunedì di ciascun mese, le quantità per le quali sono stati rilasciati dei titoli, ripartite per codice della nomenclatura combinata.
1. In caso di esportazione in base ad una gara bandita in un paese terzo importatore, il titolo d'esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, la farina di frumento e di segala, le semole ed i semolini di frumento duro ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50% in peso, è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del
2. Il periodo di validità del titolo non può essere superiore a quattro mesi, a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo stesso, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del
3. In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, terzo comma, del
4. In deroga all'articolo 49, paragrafo 5, del
1. In casi speciali, il periodo di validità del titolo di esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, le farine di frumento e di segala, le semole e i semolini di frumento duro, i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %in peso, può essere superiore a quello di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quando l'interessato si accinga a concludere un contratto che giustifichi una durata superiore. A tal fine, l'interessato presenta all'organismo competente una prova scritta rilasciata da un organismo ufficiale o da una società che abbia la propria sede nel paese destinatario dell'esportazione. Tale prova scritta deve indicare, oltre al quantitativo e alla qualità della merce di cui trattasi, il termine di fornitura e le relative condizioni di prezzo. A titolo informativo, lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.
2. Nei casi previsti nel paragrafo 1 l'interessato presenta all'organismo competente la richiesta di titolo di esportazione, corredata di una domanda di fissazione anticipata della restituzione o della tassa all'esportazione applicabile il giorno della presentazione della domanda stessa per la destinazione prevista, e dell'indicazione del quantitativo minimo e massimo che prevede di esportare e del termine minimo e massimo necessari per eseguire l'operazione progettata. Tuttavia, il quantitativo minimo non può essere inferiore a 75 000 t per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, le farine di frumento e di segala ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %in peso, e a 15 000 t per le semole e i semolini di frumento duro ed il riso. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del
Per le esportazioni destinate ad un paese ACP o a più paesi di uno dei gruppi dei paesi ACP definiti nell'allegato III il quantitativo minimo di cui al primo comma è ridotto:
a) a 20 000 t per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, le farine di frumento e di segala ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %in peso; e
b) a 5 000 t per le semole e i semolini di frumento duro ed il riso.
Nelle richieste relative a più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP deve essere indicato il nome di ogni paese di destinazione previsto.
3. Lo Stato membro presso il cui organismo competente viene presentata la domanda esamina la domanda stessa tenendo conto in particolare della quantità e dell'aspetto economico dell'esportazione progettata, nonché delle possibilità concrete di esecuzione della medesima e la trasmette, qualora sia ammissibile, alla Commissione, la quale decide secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95. In caso di accoglimento la Commissione fissa, in particolare, il termine entro il quale l'interessato è tenuto a presentare il contratto all'organismo competente. Quest'ultimo comunica la decisione all'interessato.
4. Quando il periodo di validità stabilito per il titolo è uguale a quello richiesto, l'interessato presenta all'organismo competente, entro il termine fissato a norma del paragrafo 3, un esemplare firmato del contratto ed una copia di quest'ultimo. Nel contratto sono indicati almeno i seguenti elementi: il quantitativo oggetto del contratto stesso, che deve essere compreso tra il minimo ed il massimo indicati, la destinazione ed il termine entro il quale dovrà essere eseguita l'operazione, termine che deve essere compreso tra il minimo e il massimo indicati, il prezzo fissato per la durata del contratto e le condizioni di pagamento. Il titolo è quindi rilasciato, previa la costituzione della cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95. Il paese o i paesi di destinazione di uno stesso gruppo sono indicati nella casella 7 e il titolo obbliga ad esportare nel paese o nei paesi per i quali era stata presentata la domanda. Limitatamente al 10 %dei quantitativi indicati nel titolo, l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrante nello stesso gruppo di paesi ai sensi dell'allegato III.
Nel caso in cui non sia stato in grado di concludere tale contratto, l'interessato deve informarne l'organismo competente entro il termine previsto per la presentazione del contratto; il titolo non viene rilasciato.
5. Salvo forza maggiore, se l'interessato non si conforma alle disposizioni del paragrafo 4, il titolo non viene rilasciato.
6. Quando il periodo di validità stabilito non è quello richiesto dall'interessato, pur essendo superiore a quello di cui all'articolo 7, si applicano i paragrafi 4 e 5 del presente articolo. Tuttavia, l'interessato può rinunciare alla richiesta di titolo entro il termine previsto per la presentazione del contratto.
7. Quando è stata negata la proroga del periodo di validità di cui all'articolo 7, il titolo non viene rilasciato.
8. Ai titoli rilasciati alle condizioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1.
Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 è di:
a) di 1 EUR per tonnellata, se si tratta di titoli d'importazione ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1766/92 oppure di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 e di 5 EUR per tonnellata se si tratta di:
i) titoli di esportazione per un prodotto per il quale, alla data della domanda, non è fissata alcuna restituzione né tassa all'esportazione;
ii) titoli di esportazione per un prodotto che non comporta la fissazione anticipata della tassa o della restituzione all'esportazione;
iii) titoli di esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento;
a bis) 30 EUR per tonnellata, in deroga alla lettera a), per i prodotti di cui ai codici NC 1006 20 e 1006 30, se si tratta di titoli d’importazione; [13]
b) se si tratta di titoli d'importazione ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1766/92:
i) 15 EUR per tonnellata per i prodotti appartenenti ai codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 e 1008;
ii) 5 EUR per tonnellata per gli altri prodotti;
c) 45 EUR per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, se si tratta di titoli di esportazione.
Per le esportazioni verso gli Stati ACP realizzate sulla scorta di un titolo avente un periodo di validità speciale a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, la cauzione è fissata nella misura di 12 EUR per tonnellata;
d) 20 EUR per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92, se si tratta di titoli di esportazione.
Tuttavia, per i titoli rilasciati con restituzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento, tale cauzione è di 24 EUR per tonnellata.
Per le esportazioni verso i paesi ACP, eseguite con un titolo avente un periodo di validità speciale conformemente all'articolo 11 del presente regolamento, tale cauzione è stabilita a 12 EUR per tonnellata.
Qualora, in applicazione dell'articolo 41 del
La restituzione all'esportazione è inoltre adeguata a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.
1. L'importo della restituzione applicabile a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento, esclusi il granturco e il sorgo, viene adeguato, durante il periodo compreso tra i mesi di agosto e maggio di una stessa campagna, mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile al prezzo d'intervento stabilito per tale campagna.
Per il granturco e il sorgo tale restituzione è adeguata, durante il periodo compreso tra il novembre di una campagna e l'agosto della campagna successiva, mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile ai prezzi d'intervento stabiliti per le campagne considerate.
Il primo adeguamento interviene il primo giorno del mese di calendario successivo a quello della domanda di titolo. Gli adeguamenti ulteriori sono applicati mensilmente.
Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, la restituzione, adeguata a norma del primo comma e in vigore in maggio resta applicabile per il mese di giugno. Per il granturco e il sorgo la restituzione, adeguata a norma del secondo comma e in vigore in agosto resta applicabile nel mese di settembre.
2. L'adeguamento di cui al paragrafo 1 non si applica quando l'importo della restituzione è pari a zero.
3. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna e l'esportazione intervenga durante la nuova campagna, l'importo della restituzione, senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, viene corretto con un importo pari alla divergenza dei prezzi tra la due campagne. Tale divergenza dei prezzi interviene il 1° luglio ed è composta dai seguenti elementi:
a) la differenza tra i prezzi d'intervento, senza maggiorazione mensile, della vecchia e della nuova campagna;
b) un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi tra il mese di agosto (incluso) e il mese della domanda di titolo (incluso).
Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.
La restituzione, corretta con un importo pari alla divergenza di prezzi, viene aumentata a decorrere dal mese di agosto della nuova campagna, conformemente alle modalità indicate al paragrafo 1, tenendo conto dell'importo della maggiorazione mensile vigente per la nuova campagna.
4. Per quanto concerne il granturco e il sorgo si applicano mutatis mutandis le stesse modalità di adeguamento indicate al paragrafo 3 con le seguenti eccezioni:
a) il 30 settembre è considerato come fine campagna;
b) la divergenza dei prezzi summenzionata interviene il 1° ottobre invece che il 1° luglio;
c) il mese di agosto è sostituito dal mese di novembre;
d) le maggiorazioni mensili sono quelle valide per le campagne di commercializzazione considerate.
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1766/92 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, all'importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 14 del presente regolamento viene applicato il coefficiente di trasformazione previsto per il prodotto di cui trattasi.
2. L'importo della restituzione applicabile a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), dello stesso regolamento, è adeguato, nel periodo che va dal mese di ottobre al mese di luglio, di un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile al prezzo d'intervento del risone fissato per la stessa campagna, a seconda della fase di trasformazione applicando il relativo coefficiente di trasformazione.
Il primo adeguamento viene effettuato il primo giorno del mese civile successivo a quello della domanda di titolo. Gli adeguamenti successivi sono applicati mensilmente.
3. L'adeguamento di cui al paragrafo 2 non si applica quando l'importo della restituzione è pari a zero.
4. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna e l'esportazione intervenga durante la nuova campagna, l'importo della restituzione, senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 2, viene corretto con un importo pari alla divergenza tra i prezzi d'intervento del risone tra la nuova e la vecchia campagna, a seconda della fase di trasformazione, applicando il relativo coefficiente di trasformazione.
Tale divergenza di prezzo interviene il 1° settembre ed è costituita dai seguenti elementi:
a) la differenza tra i prezzi d'intervento del risone, senza maggiorazione mensile, della vecchia e della nuova campagna;
b) un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi fra il mese di ottobre (incluso) e il mese della domanda di titolo (incluso).
A questi due elementi si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente alla fase di trasformazione in cui è esportato il prodotto.
Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.
L'importo della restituzione è ridotto degli elementi di cui al secondo comma, lettere a) e b), a seconda della fase di lavorazione, ed è maggiorato, a partire dal mese di ottobre della nuova campagna, conformemente alle regole indicate al paragrafo 2, tenendo conto dell'importo della maggiorazione mensile vigente per la nuova campagna.
1. Per quanto concerne i titoli d'esportazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) ogni giorno lavorativo:
i) le domande di titoli o l'assenza di domande di titolo;
ii) le domande di titoli di cui all'articolo 49 del
iii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, in base alle domande di cui all'articolo 49 del
b) entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente:
i) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di aiuto alimentare;
ii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli e che non sono stati utilizzati, nonché l'importo della restituzione o della tassa all'esportazione per ogni codice;
iii) i quantitativi ai quali non si applica l'articolo 8, paragrafo 1 e per i quali sono stati rilasciati i titoli;
c) una volta per campagna, ed entro il 30 aprile, le informazioni relative ai quantitativi esatti utilizzati in relazione ai titoli, tenendo conto della tolleranza prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, del
La comunicazione concernente le domande e i quantitativi, di cui al primo comma, deve indicare:
a) il quantitativo per ciascun codice di prodotto a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. Qualora un titolo sia stato rilasciato per più codici a dodici cifre, deve essere indicato solo il primo codice;
b) il quantitativo per ciascun codice ripartito secondo la destinazione, qualora il tasso della restituzione o della tassa all'esportazione vari in funzione di essa.
2. Per quanto concerne i titoli d’importazione rilasciati, gli Stati membri comunicano giornalmente i quantitativi oggetto di titoli per ogni codice di prodotto e per origine e, per il frumento tenero, per ogni categoria di qualità. L’origine è ugualmente indicata nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione di riso. [14]
Il regolamento (CE) n. 1162/95 è abrogato.
Tale regolamento si applica ai titoli rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Allegato I
Validità dei titoli d'importazione
A. Settore dei cereali
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Validità |
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|
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0709 90 60 |
Granturco dolce, allo stato fresco o refrigerato |
|
|
|
||||
0712 90 19 |
Granturco dolce, allo stato secco, anche tagliato a pezzi o a fette oppure macinato o polverizzato, ma non preparato diversamente, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina |
|
|
|
||||
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato destinati alla semina |
|
|
|
||||
1001 90 99 |
Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina |
|
|
|
||||
1002 00 00 |
Segala |
|
|
|
||||
1003 00 |
Orzo |
|
|
45 giorni |
||||
1004 00 |
Avena |
|
|
|
||||
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
|
|
|
||||
1005 90 00 |
Granturco diverso da quello destinato alla semina |
|
|
|
||||
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
|
|
|
||||
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali |
|
|
|
||||
1001 10 |
Frumento (grano) duro |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
1101 00 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
|
|
|
||||
1102 10 00 |
Farine di segala |
|
|
60 giorni |
||||
1103 11 |
Semole e semolini di frumento (grano) |
|
|
|
||||
1107 |
Malto, anche torrefatto |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
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||||||
|
I prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n.1766/92 |
Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
B. Settore del riso
|
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|
||||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Validità |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||
1006 10 21 |
Risone (riso «paddy ») |
|
|
|
||||
1006 10 23 |
|
|
|
|
||||
1006 10 25 |
|
|
|
|
||||
1006 10 27 |
|
|
|
|
||||
1006 10 92 |
|
|
|
Fino alla fine del secondo mese |
||||
1006 10 94 |
|
|
|
successivo a quello del rilascio del |
||||
1006 10 96 |
|
|
|
titolo |
||||
1006 10 98 |
|
|
|
|
||||
1006 20 |
Riso semigreggio («riso cargo »o «riso bruno ») |
|
|
|
||||
1006 30 |
Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||||
1006 40 00 |
Rotture di riso |
Fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||
1102 30 00 |
Farina di riso |
|
|
Fino alla fine del quarto mese |
||||
1103 19 50 |
Semole e semolini di riso |
|
|
successivo a quello del rilascio del |
||||
1103 20 50 |
Agglomerati in forma di pellets di riso |
|
|
titolo |
||||
1104 19 91 |
Fiocchi di riso |
|
|
|
||||
1108 19 10 |
Amido di riso |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Allegato II
Validità dei titoli d'esportazione
A. Settore dei cereali
|
|
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||||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Validità |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||
0709 90 60 |
Granturco dolce, allo stato fresco o refrigerato |
|
|
|
||||
0712 90 19 |
Granturco dolce, allo stato secco, anche tagliato a pezzi o a fette oppure macinato o polverizzato, ma non preparato diversamente, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina |
|
|
|
||||
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina |
|
|
|
||||
1001 90 99 |
Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina |
|
|
|
||||
1002 00 00 |
Segala |
|
|
|
||||
1003 00 |
Orzo |
|
|
Fino alla fine del quarto mese |
||||
1004 00 |
Avena |
|
|
successivo a quello del rilascio del |
||||
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
|
|
titolo |
||||
1005 90 00 |
Granturco diverso da quello destinato alla semina |
|
|
|
||||
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
|
|
|
||||
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali |
|
|
|
||||
1001 10 |
Frumento (grano) duro |
|
|
|
||||
1101 00 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
|
|
|
||||
1102 10 00 |
Farina di segala |
|
|
|
||||
1103 11 90 |
Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta I prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n.1766/92 |
|
|
|
||||
1103 11 10 |
Semole e semolini di frumento (grano) duro |
|
|
|
||||
1107 |
Malto, anche torrefatto |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
I prodotti di cui sopra, con titoli recanti nella casella n.20 la dicitura «Titolo GATT - Aiuto alimentare » |
Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo |
||||||
|
|
|
B. Settore del riso
|
|
|
|||||||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Validità |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
1006 10 21 |
Risone (riso «paddy ») |
|
|
|
|||||||
1006 10 23 |
|
|
|
|
|||||||
1006 10 25 |
|
|
|
|
|||||||
1006 10 27 |
|
|
|
Fino alla fine del quarto mese successivo a quello |
|||||||
1006 10 92 |
|
|
|
del rilascio del titolo |
|||||||
1006 10 94 |
|
|
|
|
|||||||
1006 10 96 |
|
|
|
|
|||||||
1006 10 98 |
|
|
|
|
|||||||
1006 20 |
Riso semigreggio («riso cargo» o «riso bruno») |
|
|
|
|||||||
1006 30 |
Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
1006 40 00 |
Rotture di riso |
30 giorni |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
1102 30 00 |
Farina di riso |
|
|
|
|||||||
1103 19 50 |
Semole e semolini di riso |
|
|
Fino alla fine del quarto mese successivo a quello |
|||||||
1103 20 50 |
Agglomerati in forma di pellets di riso |
|
|
del rilascio del titolo |
|||||||
1104 19 91 |
Fiocchi di riso |
|
|
|
|||||||
1108 19 10 |
Amido di riso |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||
|
I prodotti di cui sopra, esportati con titoli recanti nella casella n.20 la dicitura «Titolo GATT - Aiuto alimentare » |
Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo |
|||||||||
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|
|
Allegato III
Gruppi di paesi ACP firmatari della convenzione di Lomé
|
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Gruppo I |
Gruppo II |
Gruppo III |
Gruppo IV |
Gruppo V |
Gruppo VI |
Gruppo VII |
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|
|
|
|
Mauritania |
Ciad |
Angola |
Sudan |
Seicelle |
Haiti |
Papua-Nuova Guinea |
Mali |
Centrafrica |
Zambia |
Gibuti |
Comore |
Repubblica Dominicana |
Figi |
Niger |
Benin |
Malawi |
Etiopia |
Madagascar |
Antigua e Barbuda |
Kiribati |
Senegal |
Nigeria |
Mozambico |
Somalia |
Maurizio |
Bahamas |
Salomone |
Burkina |
Faso |
Camerun |
Namibia |
Uganda |
Barbados |
Samoa |
Gambia |
Guinea Equatoriale |
Botswana |
Kenia |
|
Belize |
Tonga |
Guinea Bissau |
São Tomé e Príncipe |
Zimbabwe |
Tanzania |
|
Dominica |
Tuvalu |
Guinea |
Gabon |
Lesotho |
|
|
Grenada |
Vanuatu |
Capo |
Verde |
Congo |
Swaziland |
|
Giamaica |
|
Sierra Leone |
Repubblica democratica del Congo |
|
|
|
Saint Kitts e Nevis |
|
Liberia |
Ruanda |
|
|
|
Santa Lucia |
|
Costa d'Avorio |
Burundi |
|
|
|
St.Vincent e Grenadine |
|
Gana |
|
|
|
|
Trinidad e Tobago |
|
Togo |
|
|
|
|
Guyana |
|
|
|
|
|
|
Suriname |
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Allegato IV [15]
Prodotti interessati dalla soppressione delle restituzioni all'esportazione - Articolo 9
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Paesi terzi |
Prodotti interessati |
|
(codici NC) |
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|
Bulgaria |
1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 00 90 9000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1102 10 00 9500, 1102 10 00 9700, 1102 10 00 9900, 1107 10 19 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000, 1102 90 10 9100, 1102 90 10 9900, 1102 90 30 9100, 1103 20 20 9000, 1107 10 11 9000, 1107 10 91 9000 |
Allegato V
Regolamento abrogato e relative modificazioni
Regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione |
(G.U.C.E. L 117 del 24.5.1995) |
||
|
Regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione (unicamente per quanto riguarda l'articolo 9 di tale regolamento) |
(G.U.C.E. L 147 del 30.6.1995) |
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Regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (unicamente per quanto riguarda l'articolo 7 di tale regolamento) |
(G.U.C.E. L 147 del 30.6.1995) |
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Regolamento (CE) n. 1617/95 della Commissione |
(G.U.C.E. L 154 del 5.7.1995) |
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Regolamento (CE) n. 1861/95 della Commissione |
(G.U.C.E. L 177 del 28.7.1995) |
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Regolamento (CE) n. 2147/95 della Commissione |
(G.U.C.E. L 215 del 9.9.1995) |
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Regolamento (CE) n. 2917/95 della Commissione |
(G.U.C.E. L 305 del 19.12.1995) |
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Regolamento (CE) n. 285/96 della Commissione |
(G.U.C.E. L 37 del 15.2.1996) |
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Regolamento (CE) n. 1029/96 della Commissione |
(G.U.C.E. L 137 dell'8.6.1996) |
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Regolamento (CE) n. 1527/96 della Commissione |
(G.U.C.E. L 190 del 31.7.1996) |
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Regolamento (CE) n. 932/97 della Commissione |
(G.U.C.E. L 135 del 27.5.1997) |
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Regolamento (CE) n. 444/98 della Commissione [rettificato con |
(G.U.C.E. L 56 del 26.2.1998) |
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(G.U.C.E. L 166 dell'1.7.1999) |
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(G.U.C.E. L 250 del 5.10.2000) |
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(G.U.C.E. L 60 dell'1.3.2001) |
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(G.U.C.E. L 308 del 27.11.2001) |
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(G.U.C.E. L 142 del 31.5.2002) |
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(G.U.C.E. L 153 del 13.6.2002) |
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(G.U.C.E. L 194 del 23.7.2002) |
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(G.U.C.E. L 348 del 21.12.2002) |
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(G.U.C.E. L 74 del 20.3.2003) |
Allegato VI
Tavola di concordanza
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Regolamento (CE) n. 1162/95 |
Presente regolamento |
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Articoli 1, primo e secondo trattino |
Articolo 1, lettere a) e b) |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b), c) e d) |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 bis, |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c) |
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 2 bis |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 3 bis |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7 bis, paragrafo 3, lettere da a) a f) |
Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a f) |
Articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera g) |
Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 7 bis, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 9, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 8 |
Articolo 10 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, primo e secondo trattino |
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b) |
Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 9, paragrafi da 3 a 8 |
Articolo 11, paragrafi da 3 a 8 |
Articolo 10, lettera a), primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 12, lettera a), punti i), ii) e iii) |
Articolo 10, lettera b), primo e secondo trattino |
Articolo 12, lettera b), punti i) e ii) |
Articolo 10, lettere c) e d) |
Articolo 12, lettere c) e d) |
Articolo 11 |
Articolo 13 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 bis |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 2 bis, primo, secondo, terzo e quarto trattino |
Articolo 14, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d) |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 4 bis |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), primo comma |
Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), secondo comma |
- |
Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, lettera b) |
Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) |
Articolo 12, paragrafo 5, terzo, quarto e quinto comma |
Articolo 15, paragrafo 4, terzo, quarto e quinto comma |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), primo comma, punto i), primo trattino |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), primo comma, punto i), secondo trattino |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), primo comma, punto ii) |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma lettera c) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, primo e secondo trattino |
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
- |
Articolo 17 |
Articolo 14 |
- |
Articolo 15 |
Articolo 18 |
Allegati I, II, III e IV |
Allegati I, II, III e IV |
- |
Allegato V |
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Allegato VI |
[1] Paragrafo così modificato dall'art. 16 del
[2] Paragrafo così modificato dall'art. 16 del
[3] Articolo così modificato dall'art. 1 del
[4] Articolo così modificato dall'art. 16 del
[5] Per una deroga al presente articolo, vedi l’art. 11 del
[6] Per una deroga alle disposizioni del presente paragrafo, vedi l’art. 1 del
[7] Comma così sostituito dall'art. 16 del
[8] Per una deroga al presente comma, vedi l’art. 1 del
[9] Comma così sostituito dall'art. 16 del
[10] Lettera così sostituita dall'art. 16 del
[11] Lettera così sostituita dall'art. 16 del
[12] Per una deroga al presente articolo, vedi l’art. 3 del
[13] Lettera inserita dall'art. 1 del
[14] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del
[15] Allegato così modificato dall'art. 16 del