Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.3 strumenti doganali |
Data: | 22/07/2002 |
Numero: | 1322 |
Sommario |
Art. 1. Il testo dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1162/95 è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.3.38 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1322.
Regolamento (CE) n. 1322/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso.
(G.U.C.E. 23 luglio 2002, n. L 194).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Di recente, tra la Commissione europea e l'Ungheria è stato concluso un accordo commerciale che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni. Tale soppressione delle restituzioni interessa tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione di alcuni prodotti trasformati già oggetto di concessioni nel quadro di altri accordi commerciali.
(2) Le autorità ungheresi sono impegnate ad ammettere all'importazione nel loro paese soltanto le spedizioni di prodotti comunitari interessati da detto accordo commerciale che non hanno beneficiato di restituzioni. A tal fine, è opportuno applicare le disposizioni di cui all'articolo 7 bisdel regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, modificato da ultimo dal
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
ha adottato il presente regolamento:
Il testo dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1162/95 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.