§ 14.3.38 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1322.
Regolamento (CE) n. 1322/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce le modalità d'applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.3 strumenti doganali
Data:22/07/2002
Numero:1322


Sommario
Art. 1.      Il testo dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1162/95 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.3.38 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1322.

Regolamento (CE) n. 1322/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso.

(G.U.C.E. 23 luglio 2002, n. L 194).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione, in particolare gli articoli 9, paragrafo 2, e 13, paragrafo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) Di recente, tra la Commissione europea e l'Ungheria è stato concluso un accordo commerciale che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni. Tale soppressione delle restituzioni interessa tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione di alcuni prodotti trasformati già oggetto di concessioni nel quadro di altri accordi commerciali.

     (2) Le autorità ungheresi sono impegnate ad ammettere all'importazione nel loro paese soltanto le spedizioni di prodotti comunitari interessati da detto accordo commerciale che non hanno beneficiato di restituzioni. A tal fine, è opportuno applicare le disposizioni di cui all'articolo 7 bisdel regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2002, che concernono le esportazioni verso la Polonia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, anche alle esportazioni verso l'Ungheria.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il testo dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1162/95 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.