Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 20/10/2004 |
Numero: | 1819 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.T67 – Regolamento 20 ottobre 2004, n. 1819.
Regolamento (CE) n. 1819/2004 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda il periodo di riflessione per il rilascio di taluni titoli d’esportazione nel settore dei cereali, del riso e dei prodotti derivati dai cereali.
(G.U.U.E. 21 ottobre 2004, n. L 320).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 8, paragrafo 1, del
(2) Detto periodo di riflessione si applica tanto ai titoli d’esportazione la cui restituzione è pari a zero, quanto a quelli la cui restituzione è superiore a zero. Tenuto conto della situazione di approvvigionamento del mercato comunitario dei cereali e del riso per la campagna 2004/2005, è opportuno aumentare la fluidità delle esportazioni dei cereali e del riso, in particolare di quelle effettuate ai prezzi del mercato mondiale.
(3) Occorre pertanto sospendere temporaneamente il periodo di riflessione di tre giorni per i titoli d’esportazione dei cereali, del riso e di taluni prodotti derivati dai cereali la cui restituzione, incluse eventuali correzioni, è pari a zero.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.