Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.1 questioni generali |
Data: | 04/03/2002 |
Numero: | 411 |
Sommario |
Art. 1. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, il testo: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.1.12 - Regolamento 4 marzo 2002, n. 411.
Regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi a taluni prodotti derivati dal riso.
(G.U.C.E. 5 marzo 2002, n. L 62).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Pertanto, occorre adeguare la tabella che figura all'articolo 1, paragrafo 1, del
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,
ha adottato il presente regolamento:
Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, il testo:
"1103 14 00 Semole e semolini di riso
1103 29 50 Agglomerati in forma di pellets di riso"
è sostituito dal testo seguente:
«1103 19 50 Semole e semolini di riso
1103 20 50 Agglomerati in forma di pellets di riso»
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.