§ 1.6.S67 – Regolamento 30 agosto 2004, n. 1549.
Regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/08/2004
Numero:1549


Sommario
Art.  1.
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 1 quater. 
Art. 1 quinquies. 
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.


§ 1.6.S67 – Regolamento 30 agosto 2004, n. 1549. [1]

Regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati.

(G.U.U.E. 31 agosto 2004, n. L 280).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, ed in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 4,

     vista la decisione 2004/619/CE del Consiglio, dell’11 agosto 2004, che modifica il regime di importazione comunitaria per quanto riguarda il riso nella Comunità, in particolare l’articolo 2,

     vista la decisione 2004/617/CE del Consiglio, dell’11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994, in particolare l’articolo 2,

     vista la decisione 2004/618/CE del Consiglio, dell’11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994, in particolare l’articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2004/619/CE modifica il regime di importazione del riso semigreggio e del riso lavorato nella Comunità. Le decisioni 2004/617/CE e 2004/618/CE stabiliscono le condizioni di importazione del riso Basmati. Tale modifica del regime rende necessaria la modifica del regolamento (CE) n. 1785/2003. Per consentire l’applicazione di tali decisioni il 1° settembre 2004 come previsto dagli accordi approvati da tali decisioni, si deve derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 per un periodo transitorio che si conclude con l’entrata in vigore della modifica di detto regolamento, e comunque entro il 30 giugno 2005.

     (2) Le decisioni 2004/617/CE e 2004/618/CE prevedono d’altronde l’introduzione di un regime transitorio d’importazione del riso Basmati nelle more dell’attuazione di un regime definitivo d’importazione di tale riso. Occorre fissare specifiche regole transitorie.

     (3) Per poter beneficiare dell’importazione a dazio zero il riso Basmati deve appartenere ad una varietà precisata dagli accordi. La garanzia che il riso Basmati importato a dazio zero risponde effettivamente a tali caratteristiche va attestata tramite un certificato di autenticità predisposto dalle autorità competenti.

     (4) Per evitare frodi devono essere previsti meccanismi di verifica della varietà di riso dichiarata Basmati.

     (5) Il regime transitorio di importazione del riso Basmati prevede una procedura di consultazione con il paese esportatore in caso di perturbazione del mercato e l’eventuale applicazione dell’intero dazio, se non si trova una soluzione soddisfacente al termine delle consultazioni. Va stabilito il momento a iniziare dal quale il mercato può considerarsi perturbato.

     (6) A seguito dell’introduzione di tale regime transitorio va abrogato il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione del 29 luglio 1996 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

     (7) I dazi all’importazione del riso semigreggio e del riso lavorato previsti dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 servono da base per il calcolo dei dazi all’importazione ridotti previsti dal regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare [PTOM], dal regolamento (CEE) n. 862/91 della Commissione dell’8 aprile 1991 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh e dal regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana. Gli importi dei dazi all’importazione stabiliti dal presente regolamento devono servire temporaneamente da base per il calcolo dei dazi ridotti dei prodotti interessati.

     (8) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [2]

     1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio all’importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è stabilito dalla Commissione entro i 10 giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi:

     a) a 30 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

     — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %,

     — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;

     b) a 42,5 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

     — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e non superano il medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %,

     — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e non superano lo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;

     c) a 65 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

     — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %,

     — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione superano il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.

     La Commissione stabilisce il dazio applicabile unicamente se i calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo si traducono in una modifica di quest’ultimo. Fino a quando non viene stabilito il nuovo dazio, resta valido quello fissato in precedenza.

     2. Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1785/2003 durante il periodo di riferimento corrispondente, ad esclusione dei titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

     3. Il quantitativo di riferimento annuo è fissato a 431 678 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2004/2005. A tale quantitativo si aggiungono 6 000 tonnellate annue per le campagne di commercializzazione 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.

     Il quantitativo di riferimento parziale corrisponde, per ogni singola campagna di commercializzazione, alla metà del quantitativo di riferimento annuo di cui al primo comma.

 

     Art. 1 bis. [3]

     In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, il tasso della cauzione relativa ai titoli d’importazione di riso semigreggio, riso semilavorato e riso lavorato è pari a 30 EUR per tonnellata.

 

     Art. 1 ter. [4]

     1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio all’importazione per il riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione, entro 10 giorni dalla fine del periodo di riferimento di cui trattasi, a:

     a) 175 EUR/t in uno dei seguenti casi:

     — quando si constata che i quantitativi di riso semilavorato e lavorato importati durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate,

     — quando si constata che i quantitativi di riso semilavorato e lavorato importati durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate;

     b) 145 EUR/t in uno dei seguenti casi:

     — quando si constata che i quantitativi di riso semilavorato e lavorato importati durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono pari o inferiori a 387 743 tonnellate,

     — quando si constata che i quantitativi di riso semilavorato e lavorato importati durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono pari o inferiori a 182 239 tonnellate.

     La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato.

     2. Per il calcolo dei quantitativi importati di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali nel corrispondente periodo di riferimento sono stati rilasciati titoli d’importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1785/2003.

 

     Art. 1 quater. [5]

     In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, le varietà di riso Basmati di cui ai codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98, specificate all’allegato I del presente regolamento, possono beneficiare di un dazio nullo all’importazione.

     In caso di applicazione del primo comma, si applicano le misure previste dagli articoli da 2 a 8.

 

     Art. 1 quinquies. [6]

     In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio applicabile alle importazioni di rotture di riso del codice 1006 40 00 è di 65 EUR/t.

 

     Art. 2.

     1. La domanda di titolo d'importazione del riso Basmati reca:

     a) nella casella 8 l’indicazione del paese di origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

     b) nella casella 20 una delle diciture di cui all'allegato II.

     2. La domanda di titolo d'importazione del riso Basmati è corredata:

     a) della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore risiero e che è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

     b) di un certificato di autenticità del prodotto rilasciato dall’organismo competente del paese esportatore di cui all’allegato III.

 

     Art. 3.

     1. Il certificato di autenticità è redatto su un formulario il cui modello è ripreso all’allegato IV.

     Il formulario ha un formato di circa 210mm× 297 mm. L'originale è redatto su carta che evidenzi qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

     I formulari sono redatti e compilati in lingua inglese.

     L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro.

     Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie. Le copie recano lo stesso numero dell'originale.

     2. L’organismo che rilascia il titolo d'importazione conserva l'originale del certificato di autenticità e ne rimette una copia al richiedente.

     Il certificato di autenticità è valido novanta giorni dalla data del rilascio.

     E’ valido solo se le caselle vi sono debitamente compilate ed è firmato.

 

     Art. 4.

     1. Il titolo d'importazione del riso Basmati reca:

     a) nella casella 8 l’indicazione del paese di origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

     b) nella casella 20 una delle diciture di cui all'allegato V.

     2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, i diritti derivanti dal titolo d'importazione del riso Basmati non sono trasferibili.

     3. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, la cauzione relativa ai titoli di importazione del riso Basmati ammonta a 70 EUR/t.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione per fax o per posta elettronica le seguenti informazioni:

     a) entro i due giorni lavorativi successivi al rifiuto, le quantità per le quali sono state rifiutate le domande di titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data e dei motivi del rifiuto, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare;

     b) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che ha rilasciato il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare;

     c) in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati i titoli nonché il nome e l'indirizzo dei titolari dei titoli annullati;

     d) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica, con indicazione del codice NC, del paese d'origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità.

     Le informazioni di cui al primo comma devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri, nell'ambito di controlli a campione o mirati su operazioni che comportano un rischio di frode, prelevano campioni rappresentativi di riso Basmati importato. Tali campioni sono inviati all’organismo competente del paese di origine di cui all’allegato VI, per esservi sottoposti all’analisi della varietà basata sul DNA.

     Anche lo Stato membro può effettuare un’analisi della varietà sullo stesso campione, in un laboratorio comunitario. Se i risultati di una di queste analisi dimostrano che il prodotto esaminato non corrisponde alla varietà indicata nel certificato di autenticità si applica il dazio all’importazione previsto dall’articolo 1, paragrafo 1.

 

     Art. 7.

     Il mercato del riso si considera perturbato segnatamente allorché in uno dei quattro trimestri dell’anno si constata un notevole aumento, senza spiegazione soddisfacente, delle importazioni di riso Basmati rispetto al trimestre precedente.

 

     Art. 8.

     La Commissione aggiorna gli allegati III e VI.

 

     Art. 9.

     Il regolamento (CE) n. 1503/96 è abrogato.

     [I titoli d’importazione del riso Basmati richiesti prima del 1° settembre 2004 ai sensi del detto regolamento restano validi ed i prodotti importati tramite tali titoli beneficiano del dazio all’importazione previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.] [7]

 

     Art. 10. [8]

     A titolo transitorio il dazio sull’importazione di riso semigreggio, stabilito a norma dell’articolo 1 del presente regolamento oppure, eventualmente, il dazio sull’importazione di riso lavorato di cui all’articolo 1 ter serve da base per il calcolo della riduzione del dazio all’importazione di cui all’articolo 1, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 862/91, all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2184/96 ed all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 638/2003.

 

     Art. 11. [9]

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il presente regolamento è applicabile dal 1° settembre 2004.

     Esso si applica fino alla data di entrata in vigore del regolamento che modifica l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 o al più tardi fino al 30 giugno 2006.

 

 

ALLEGATO I

Varietà di cui all’articolo 1 quater [10]

 

     Basmati 217

     Basmati 370

     Basmati 386

     Kernel (Basmati)

     Pusa Basmati

     Ranbir Basmati

     Super Basmati

     Taraori Basmati (HBC-19)

     Type-3 (Dehradun)

 

ALLEGATO II

 

Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

 

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

 

     — in italiano: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 1549/2004, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

 

 

ALLEGATO III

 

Organismi competenti per il rilascio dei certificati di autenticità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

 

     INDIA: — Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India) — Directorate of Marketing and Inspection (Ministry of Agriculture and Rural Development)

 

     PAKISTAN: Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd

 

 

ALLEGATO IV

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V

 

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

 

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

 

     — in italiano: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 1549/2004, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

 

 

ALLEGATO VI

 

Organismi competenti per l’esecuzione delle analisi della varietà di cui all’articolo 6

 

     INDIA:

     Export Inspection Council

     Department of Commerce

     Ministry of Commerce and Industry

     3rd Floor

     NDYMCA Cultural Central Bulk

     1 Jaisingh Road

     New Delhi 110 001

     India

     Tel: +91-11/37 48 188/89, 336 55 40

     Fax: +91-11/37 48 024

     e-mail: eic@eicindia.org

 

     PAKISTAN:

     Trading Corporation of Pakistan Limited

     4th and 5th Floor,

     Finance & Trade Centre,

     Shahrah-e-Faisal,

     Karachi 75530,

     Pakistan

     Tel: +92-21/290 28 47

     Fax: +92-21/920 27 22 & 920 27 31


[1] Abrogato dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 972/2006.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1006/2005.

[3] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1006/2005 e così modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2152/2005.

[4] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1006/2005 e così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2152/2005.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1006/2005.

[6] Articolo inserito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2152/2005.

[7] Comma abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1006/2005.

[8] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1006/2005.

[9] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1006/2005.

[10] Titolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1006/2005.