§ 1.1.691 - Regolamento 26 giugno 2006, n. 945.
Regolamento (CE) n. 945/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2003 che stabilisce modalità particolari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:26/06/2006
Numero:945


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.691 - Regolamento 26 giugno 2006, n. 945.

Regolamento (CE) n. 945/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2003 che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso

(G.U.U.E. 27 giugno 2006, n. L 173).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) Gli articoli 11 bis e 11 quater del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono il meccanismo per il calcolo e la fissazione periodica del dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio del codice NC 1006 20 e del riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30.

     (2) Per evitare che il funzionamento di questi meccanismi sia perturbato da domande abusive di titoli d’importazione, è opportuno fissare, nel regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, ad un livello sufficientemente elevato il tasso della cauzione relativa ai titoli d’importazione di riso semigreggio, di riso semilavorato e di riso lavorato.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1342/2003.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, è inserita la seguente lettera a bis):

     «a bis) 30 EUR per tonnellata, in deroga alla lettera a), per i prodotti di cui ai codici NC 1006 20 e 1006 30, se si tratta di titoli d’importazione;».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.