§ 1.6.I43 - Regolamento 21 novembre 2002, n. 2067.
Regolamento (CE) n. 2067/2002 della Commissione recante rettifica del regolamento (CE) n. 444/98 che modifica il regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/11/2002
Numero:2067


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.I43 - Regolamento 21 novembre 2002, n. 2067.

Regolamento (CE) n. 2067/2002 della Commissione recante rettifica del regolamento (CE) n. 444/98 che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.

(G.U.C.E. 22 novembre 2002, n. L 318).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 11,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 15,

     visto il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2229/2001,

     considerando quanto segue:

     (1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002, quale modificato dal regolamento (CE) n. 444/98, comporta un errore in quanto prima della modifica in questione nella redazione di detto trattino non figurava l'espressione «codice a undici cifre». Occorre pertanto rettificare tale errore.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 444/98, il punto 2 è rettificato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.