Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 08/07/2004 |
Numero: | 1266 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.470 – Regolamento 8 luglio 2004, n. 1266.
Regolamento (CE) n. 1266/2004 della Commissione che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali.
(G.U.U.E. 9 luglio 2004, n. L 239).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/ 2003 stabilisce la validità dei titoli di esportazione, in particolare per i prodotti trasformati a base di granturco. La validità scade al termine del quarto mese successivo al mese del rilascio del titolo. La validità è fissata tenendo conto delle esigenze del mercato e della necessità di una corretta gestione.
(2) La situazione attuale del mercato del granturco rende auspicabile l'adozione di misure che disciplinano il rilascio dei titoli, per evitare che vengano assunti impegni per l'esportazione di quantitativi della nuova campagna. I titoli che saranno rilasciati nel corso dei prossimi mesi devono essere riservati alle esportazioni eseguite prima del 4 settembre 2004. A tal fine è necessario limitare temporaneamente la validità dei titoli di esportazione da rilasciare, la cui esecuzione deve aver luogo entro il 3 settembre 2004. È quindi opportuno derogare in via temporanea alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del
(3) Per garantire la corretta gestione del mercato e per evitare speculazioni, è necessario disporre che le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di esportazione per i prodotti trasformati a base di granturco siano espletate entro il 3 settembre 2004, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni dirette o esportazioni realizzate nel quadro del regime di cui agli articoli 4 e 5 del
(4) Per evitare turbative del mercato, è necessario far coincidere la data di applicazione delle misure previste dal presente regolamento con la data della sua entrata in vigore.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del
2. Le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di cui sopra devono essere espletate entro il 3 settembre 2004. Lo stesso termine del 30 giugno 1997 si applica altresì alle formalità di cui all'articolo 32 del
Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del
Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2004.
Esso si applica ai titoli chiesti a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.
ALLEGATO
(Omissis)