Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 02/06/2006 |
Numero: | 830 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.685 - Regolamento 2 giugno 2006, n. 830.
Regolamento (CE) n. 830/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda le importazioni di cereali e di riso
(G.U.U.E. 3 giugno 2006, n. L 150).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Ai sensi dell’articolo 16 del
(3) Per consentire un’attenta sorveglianza delle importazioni di cereali e di riso, è opportuno che gli Stati membri comunichino l’origine di tutti i cereali e del riso, quale indicata nei titoli di importazione.
(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 16 del
«2. Per quanto concerne i titoli d’importazione rilasciati, gli Stati membri comunicano giornalmente i quantitativi oggetto di titoli per ogni codice di prodotto e per origine e, per il frumento tenero, per ogni categoria di qualità. L’origine è ugualmente indicata nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione di riso.»
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2006.