§ 5.3.206 - L.R. 30 dicembre 1976, n. 92.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:30/12/1976
Numero:92


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al D.P.R. 26 luglio [...]
Art. 2.      E' approvato in lire 968.421.573.000 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977.
Art. 3.      Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977, in [...]
Art. 4.      Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle descritte [...]
Art. 5.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione delle disposizioni dell'art. 41, primo e secondo [...]
Art. 6.      Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.
Art. 7.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri enti verseranno con [...]
Art. 8.      In corrispondenza con i maggiori accertamenti delle entrate di cui al cap. 3712 per assegnazioni dello Stato ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive aggiunte e [...]
Art. 9.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti e su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione e del bilancio del [...]
Art. 10.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 3.000 milioni per contributo a favore del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, in [...]
Art. 11.      Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 1.000 milioni a favore del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per [...]
Art. 12.      Per le finalità della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 125 milioni che si iscrive al [...]
Art. 13.      Per le finalità dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 350 milioni [...]
Art. 14.      Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 20 milioni che si iscrive al cap. 15006.
Art. 15.      L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad effettuare, con lo stanziamento di cui al cap. 16602, interventi manutentori anche nei complessi boscati della Regione [...]
Art. 16.      Per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 2.450 milioni che si iscrive al cap. [...]
Art. 17.      E' autorizzata la spesa di lire 8.700 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1977, che si iscrive al [...]
Art. 18.      Per le finalità dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire [...]
Art. 19.      Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 23, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni che si iscrive al [...]
Art. 20.      Per le finalità dell'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni che si iscrive al cap. 68356.
Art. 21.      Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il [...]
Art. 22.      Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, il limite [...]
Art. 23.      Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, il limite trentacinquennale di impegno di lire 300 milioni per le [...]
Art. 24.      Per le finalità dell'art. 1, numeri 1, 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa [...]
Art. 25.      Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1963, n. 18, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 106 milioni che si iscrive al cap. 33004.
Art. 26.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad erogare i sussidi di cui ai capitoli 33001, 33002 e 33004 sulla base della stessa proporzione attuata nell'anno 1976.
Art. 27.      Per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 63 milioni che si iscrive al cap. 33008.
Art. 28.      Per le finalità della legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 900 milioni che si [...]
Art. 29.      Per le finalità dell'art. 4, lettere b e c, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di [...]
Art. 30.      Per le finalità dell'art. 1, n. 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977 l'ulteriore spesa di lire [...]
Art. 31.      Per le finalità della legge regionale 5 novembre 1965 n. 33, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 15 milioni che si iscrive al cap. 34102.
Art. 32.      Per le finalità dell'art. 11 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, modificata con la legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di [...]
Art. 33.      Per le finalità di cui all'art. 4, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di [...]
Art. 34.      Per le finalità dell'art. 3, n. 4, lett. b, della legge regionale 7 febbraio 1964, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di [...]
Art. 35.      Per le finalità previste dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 800 milioni che [...]
Art. 36.      Per le finalità della legge regionale 7 maggio 1976, n. 68, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 700 milioni che si iscrive al cap. 38804.
Art. 37.      Per le finalità dell'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 1.100 milioni che si iscrive al cap. 47651.
Art. 38.      Per le finalità dell'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e dell'art. 10 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa [...]
Art. 39.      Per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 296 milioni che si iscrive al cap. 47653.
Art. 40.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 650 milioni per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende termali che si iscrive al cap. 47703.
Art. 41.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 2.200 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti [...]
Art. 42.      Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 55 milioni che si iscrive al cap. 48005.
Art. 43.      Per le finalità previste dagli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 3.550 milioni che si [...]
Art. 44.      Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore limite ventennale di impegno annuo di lire 800 milioni [...]
Art. 45.      E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.
Art. 46.      E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1977, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
Art. 47.      Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal cap. 51602 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà [...]
Art. 48.      E' approvato il bilancio del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno finanziario 1977, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.
Art. 49.      I residui risultanti al 1 gennaio 1977 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e delle relative appendici per l'anno finanziario 1977, soppressi in [...]
Art. 50.      Ferme restando le disposizioni dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, modificate dall'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, agli stati di previsione dell'entrata e della [...]
Art. 51.      I residui risultanti al 31 dicembre 1976 su capitoli di competenza del bilancio della Regione e relative appendici per l'anno finanziario 1976 o su capitoli aggiunti al bilancio stesso, non [...]
Art. 52.      L'annesso n. 3 al bilancio, relativo al "nomenclatore ed indice cronologico degli atti" sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, unitamente alla presente legge.
Art. 53.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, [...]
Art. 54.      E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977. Alla copertura della differenza di lire 51.162.000.000 fra il totale complessivo delle spese e [...]
Art. 55.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1 gennaio 1977.


§ 5.3.206 - L.R. 30 dicembre 1976, n. 92.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977.

(G.U.R. 31 dicembre 1976, n. 68, s.o).

 

Stato di previsione dell'entrata

 

Art. 1.

     E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1977, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

Totale generale della spesa

 

     Art. 2.

     E' approvato in lire 968.421.573.000 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977.

 

Disposizioni generali

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 4.

     Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 5.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione delle disposizioni dell'art. 41, primo e secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti rispettivamente, negli elenchi numeri 2 e 3 annessi alla tabella B della presente legge.

 

     Art. 6.

     Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

 

Presidenza della Regione

 

     Art. 7.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri enti verseranno con imputazione ai capitoli 3711, 3713, 3751, 3752 e 3801 dello stato di previsione dell'entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione e ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

     Le norme di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e quelle emanate dallo Stato in dipendenza della delega contenuta nell'art. 58 della predetta legge, si applicano anche agli interventi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste.

 

     Art. 8.

     In corrispondenza con i maggiori accertamenti delle entrate di cui al cap. 3712 per assegnazioni dello Stato ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive aggiunte e modificazioni, il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al cap. 51603 dello stato di previsione della spesa le somme relative.

     Il Presidente della Regione è autorizzato, altresì, ad iscrivere agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa, istituendo nuovi capitoli ove necessario, le somme che lo Stato assegnerà alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive aggiunte e modificazioni, aventi specifica destinazione fissata con legge.

     Il Presidente della Regione è, inoltre, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione nel territorio della Regione di interventi statali disposti con provvedimenti legislativi.

 

     Art. 9.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti e su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione e del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale sui quali sono state imputate le anticipazioni corrisposte alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o servizi ai sensi dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, le somme corrispondenti ai recuperi affluiti ai capitoli 4317 e 4313 rispettivamente dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione e del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

 

     Art. 10.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 3.000 milioni per contributo a favore del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, in applicazione del disposto dell'art. 30, lett. f, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, che si iscrive al cap. 10701.

 

     Art. 11.

     Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 1.000 milioni a favore del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, che si iscrive al cap. 10703.

 

     Art. 12.

     Per le finalità della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 125 milioni che si iscrive al cap. 50151.

 

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

 

     Art. 13.

     Per le finalità dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 350 milioni che si iscrive al cap. 15004.

 

     Art. 14.

     Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 20 milioni che si iscrive al cap. 15006.

 

     Art. 15.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad effettuare, con lo stanziamento di cui al cap. 16602, interventi manutentori anche nei complessi boscati della Regione con i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.

 

     Art. 16.

     Per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 2.450 milioni che si iscrive al cap. 55455.

 

     Art. 17.

     E' autorizzata la spesa di lire 8.700 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1977, che si iscrive al cap. 56901.

 

Assessorato regionale dell'industria e del commercio

 

     Art. 18.

     Per le finalità dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni che si iscrive al cap. 25551.

 

     Art. 19.

     Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 23, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni che si iscrive al cap. 64905.

 

Assessorato regionale dei lavori pubblici

 

     Art. 20.

     Per le finalità dell'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni che si iscrive al cap. 68356.

 

     Art. 21.

     Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 500 milioni che si iscrive al cap. 68551.

 

     Art. 22.

     Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, il limite trentacinquennale d' impegno di lire 10 milioni per le finalità della predetta legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, che si iscrive al cap. 68561.

 

     Art. 23.

     Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, il limite trentacinquennale di impegno di lire 300 milioni per le finalità dell'art. 1 della predetta legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, che si iscrive al cap. 70951.

 

Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione

 

     Art. 24.

     Per le finalità dell'art. 1, numeri 1, 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 653 milioni che si iscrive quanto a lire 183 milioni al cap. 33001, quanto a lire 310 milioni al cap. 33002 e quanto a lire 160 milioni al cap. 33003.

 

     Art. 25.

     Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1963, n. 18, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 106 milioni che si iscrive al cap. 33004.

 

     Art. 26.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad erogare i sussidi di cui ai capitoli 33001, 33002 e 33004 sulla base della stessa proporzione attuata nell'anno 1976.

 

     Art. 27.

     Per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 63 milioni che si iscrive al cap. 33008.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad erogare i sussidi di cui al predetto cap. 33008 sulla base della stessa proporzione attuata nell'anno 1975.

 

     Art. 28.

     Per le finalità della legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 900 milioni che si iscrive al cap. 33009.

 

     Art. 29.

     Per le finalità dell'art. 4, lettere b e c, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 48 milioni che si iscrive al cap. 33402.

 

     Art. 30.

     Per le finalità dell'art. 1, n. 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977 l'ulteriore spesa di lire 80 milioni che si iscrive al cap. 34101.

 

     Art. 31.

     Per le finalità della legge regionale 5 novembre 1965 n. 33, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 15 milioni che si iscrive al cap. 34102.

 

     Art. 32.

     Per le finalità dell'art. 11 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, modificata con la legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni che si iscrive al cap. 34401.

 

     Art. 33.

     Per le finalità di cui all'art. 4, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 2.530 milioni che si iscrive al cap. 73251.

 

     Art. 34.

     Per le finalità dell'art. 3, n. 4, lett. b, della legge regionale 7 febbraio 1964, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 6.000 milioni che si iscrive al cap. 73351.

 

Assessorato regionale della pubblica istruzione

 

     Art. 35.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 800 milioni che si iscrive al cap. 38703.

 

     Art. 36.

     Per le finalità della legge regionale 7 maggio 1976, n. 68, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 700 milioni che si iscrive al cap. 38804.

 

  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

 

     Art. 37.

     Per le finalità dell'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 1.100 milioni che si iscrive al cap. 47651.

 

     Art. 38.

     Per le finalità dell'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e dell'art. 10 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni che si iscrive, quanto a lire 300 milioni al cap. 47652 e quanto a lire 300 milioni al cap. 47654.

 

     Art. 39.

     Per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 296 milioni che si iscrive al cap. 47653.

 

     Art. 40.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 650 milioni per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende termali che si iscrive al cap. 47703.

     I contributi sono versati alle Aziende termali entro trenta giorni dalla presentazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 41.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 2.200 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo, che si iscrive al cap. 47704.

 

     Art. 42.

     Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 55 milioni che si iscrive al cap. 48005.

 

     Art. 43.

     Per le finalità previste dagli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 3.550 milioni che si iscrive al cap. 87502.

 

     Art. 44.

     Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore limite ventennale di impegno annuo di lire 800 milioni che si iscrive al cap. 87503.

 

Aziende delle foreste demaniali

 

     Art. 45.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

 

Fondo di solidarietà nazionale

 

     Art. 46.

     E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1977, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

 

     Art. 47.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal cap. 51602 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale ad appositi capitoli da istituire nelle rubriche competenti per l'attuazione del progetto - obiettivo previsto dall'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.

 

Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera

 

     Art. 48.

     E' approvato il bilancio del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno finanziario 1977, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

     I pagamenti sui relativi capitoli di spesa sono effettuati in relazione alle effettive disponibilità di cassa del bilancio medesimo o alle assegnazioni disposte dallo Stato a carico del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

     Fermo restando il disposto dell'art. 31 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal cap. 51601 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera agli altri capitoli di spesa del bilancio medesimo.

     Il Presidente della Regione è autorizzato altresì ad iscrivere al predetto cap. 51601 le eventuali somme che affluiranno al cap. 3431 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio stesso.

 

Disposizioni diverse

 

     Art. 49.

     I residui risultanti al 1 gennaio 1977 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e delle relative appendici per l'anno finanziario 1977, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi.

     I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

 

     Art. 50.

     Ferme restando le disposizioni dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, modificate dall'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione e delle relative appendici per l'anno finanziario 1977 si aggiungono i capitoli per la gestione dei residui degli esercizi anteriori per i quali non esistono i corrispondenti capitoli di competenza, di cui alla tabella C, annessa alla presente legge.

     La denominazione dei capitoli aggiunti istituiti a termini del precedente comma è uguale a quella dei corrispondenti capitoli aggiunti o di competenza per l'anno 1976.

     Eventuali modifiche ed integrazioni alla predetta tabella che si renderanno necessarie nel corso dell'esercizio 1977, saranno effettuati con decreti del Presidente della Regione da emanarsi a termini dell'art. 144 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

 

     Art. 51.

     I residui risultanti al 31 dicembre 1976 su capitoli di competenza del bilancio della Regione e relative appendici per l'anno finanziario 1976 o su capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nella tabella dei capitoli aggiunti annessa al medesimo, si intendono trasferiti a capitoli aventi lo stesso oggetto.

 

     Art. 52.

     L'annesso n. 3 al bilancio, relativo al "nomenclatore ed indice cronologico degli atti" sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, unitamente alla presente legge.

 

     Art. 53.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1977, con riferimento anche agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro - capite.

     Quanto previsto al precedente comma è comunicato all'Assemblea, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1.

 

Quadro generale riassuntivo e quadro generale riepilogativo

 

     Art. 54.

     E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977. Alla copertura della differenza di lire 51.162.000.000 fra il totale complessivo delle spese e il totale complessivo delle entrate, si provvede utilizzando la quota disponibile dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione della Regione per l'anno 1975.

     E' approvato altresì il quadro generale riepilogativo del bilancio della Regione e relative appendici per l'anno finanziario 1977.

     Quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1977:

     (Omissis) [1].

Totale entrate, L. 917.259.573.000;

 

     AVANZO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1975 (quota disponibile), L. 51.162.000.000;

     Totale complessivo a pareggio, L. 968.421.573.000;

 

     SPESA

     (Omissis) [1].

     Totale complessivo spese L. 968.421.573.000;

     Quadro generale riepilogativo dei bilanci della Regione, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno finanziario 1977:

 

     ENTRATA

     Bilancio della Regione, L. 968.421.573.000.

     Bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, L. 372.010.000.000, di cui 8.000.000.000 per trasferimenti dal bilancio della Regione.

     Bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, L. 17.598.000.000, di cui 8.700.000.000 per trasferimenti dal bilancio della Regione e 8.730.000.000 per trasferimenti dal bilancio del FSN.

     Bilancio del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, L. 253.350.000.000.

     Totale complessivo entrate, L. 1.611.379.573.000.

     Totale complessivo entrate, al netto dei trasferimenti, L. 1.585.949.573.000.

 

     SPESA

     Bilancio della Regione, L. 968.421.573.000, di cui 8.000.000.000 per trasferimenti al bilancio del FSN e 8.700.000.000 per trasferimenti al bilancio dell'AFFDD della Regione siciliana.

     Bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, L. 372.010.000.000, di cui 8.730.000.000 per trasferimenti al bilancio dell'AFFDD della Regione siciliana.

     Bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, L. 17.598.000.000.

     Bilancio del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, L. 253.350.000.000.

     Totale complessivo spese, L. 1.611.379.573.000.

     Totale complessivo spese, al netto dei trasferimenti, L. 1.585.949.573.000.

 

     Art. 55.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1 gennaio 1977.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Allegati.

     (Omissis).

 

 


[1] Quadro contabile in dettaglio.

[1] Quadro contabile in dettaglio.