Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.10 istruzione |
Data: | 07/05/1976 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. La Regione siciliana concede a tutti gli alunni delle scuole medie inferiori, statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, un contributo per l'acquisto dei [...] |
Art. 2. Il buono-libri, intestato allo studente beneficiario, è consegnato a chi ne esercita la patria potestà, ed è fruibile in qualunque libreria. |
Art. 3. Ad inizio di ogni anno scolastico, i presidi di istituto delle scuole medie inferiori richiederanno all'Assessorato regionale della pubblica istruzione i buoni-libri occorrenti per gli alunni [...] |
Art. 4. Il titolare o il gestore della libreria, dopo avere eseguito la prestazione richiesta, trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, i buoni libri all'Assessorato regionale dei beni culturali ed [...] |
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 6.000 milioni, si fa fronte; |
Art. 6. Per le spese derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1977, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nel corso del corrente [...] |
Art. 7. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
§ 2.10.147 - L.R. 7 maggio 1976, n. 68.
Contributi per l'acquisto di libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori.
(G.U.R. 12 maggio 1976, n. 27).
La Regione siciliana concede a tutti gli alunni delle scuole medie inferiori, statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, un contributo per l'acquisto dei libri di testo, dell'ammontare rispettivamente di lire 40.000 per gli alunni che frequentano la prima classe e di lire 20.000 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe.
Il contributo è erogato dal preside dell'istituto, mediante il rilascio agli interessati di un buono-libri, sulla base di elenchi attestanti la frequenza scolastica degli alunni.
Il buono-libri, intestato allo studente beneficiario, è consegnato a chi ne esercita la patria potestà, ed è fruibile in qualunque libreria.
L'Assessorato regionale della pubblica istruzione cura la stampa dei suddetti buoni-libri e provvede a dotarne i singoli istituti.
Ad inizio di ogni anno scolastico, i presidi di istituto delle scuole medie inferiori richiederanno all'Assessorato regionale della pubblica istruzione i buoni-libri occorrenti per gli alunni iscritti rispettivamente alla prima classe ed alla seconda e terza classe.
Il titolare o il gestore della libreria, dopo avere eseguito la prestazione richiesta, trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, i buoni libri all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il rimborso [1].
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 6.000 milioni, si fa fronte;
- quanto a lire 2.500 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l'art. 5 della
- quanto a lire 3.500 milioni con parte delle entrate tributarie della Regione.
Per le spese derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1977, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nel corso del corrente esercizio, ad effettuare le operazioni necessarie per la concessione dei buoni-libri per l'anno scolastico 1976-77 e ad assumere i relativi impegni.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 lo stanziamento sarà determinato con legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.
[1] Articolo così sostituito con art. 1
[2] Comma aggiunto con art. 21