Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 21/02/1976 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 7. Dopo l'art. 51 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la L.R. 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente art. 51- bis: |
Art. 12. (Omissis) |
Art. 13. (Omissis) |
Art. 14. (Omissis) |
Art. 15. (Omissis) |
Art. 18. (Omissis) |
Art. 19. (Omissis) |
Art. 20. (Omissis) |
Art. 28. Per gli atti adottati dai Comuni, dai liberi consorzi e dagli altri enti locali nonché dagli enti ospedalieri prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le [...] |
Art. 29. Le disposizioni della presente legge concernenti la composizione delle Commissioni provinciali di controllo si applicano immediatamente alle Commissioni di controllo, i cui componenti, alla data [...] |
Art. 30. Sono abrogati: l'art. 6, secondo comma, della L.R. 18 luglio 1961, n. 14; l'art. 7, ultimo comma, della L.R. 23 dicembre 1962, n. 25; l'art. 8 della L.R. 28 giugno 1973, n. 27; l'art. 5 della [...] |
§ 1.6.44 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 1.
Nuove norme per l'Amministrazione della Regione e per gli enti locali ed ospedalieri siciliani.
(G.U.R. 24 febbraio 1976, n. 10).
TITOLO I
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
(Omissis) [1].
TITOLO II
ENTI LOCALI
(Omissis) [2].
(Omissis) [1]5.
(Omissis) [3].
Artt. 5. - 6.
(Omissis) [4].
Dopo l'art. 51 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la
(Omissis) [5].
Nella prima applicazione della presente legge, i regolamenti di cui al presente articolo dovranno essere deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.
Artt. 8. - 11.
(Omissis) [6].
(Omissis) [7].
(Omissis) [8].
(Omissis) [9].
(Omissis) [1]0.
Artt. 16. - 17.
(Omissis) [1]1.
(Omissis) [1]5.
(Omissis) [1]2.
(Omissis) [1]3.
TITOLO III
ENTI OSPEDALIERI [1]4
Artt. 21. - 27.
(Omissis) [1]5.
Per gli atti adottati dai Comuni, dai liberi consorzi e dagli altri enti locali nonché dagli enti ospedalieri prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.
Le disposizioni della presente legge concernenti la composizione delle Commissioni provinciali di controllo si applicano immediatamente alle Commissioni di controllo, i cui componenti, alla data di entrata in vigore della legge, siano già cessati dalla carica ai sensi dell'art. 7 della
Sono abrogati: l'art. 6, secondo comma, della
[1] Articolo abrogato dall'art. 22
[2] Sostituisce art. 30 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[1]15 Articoli abrogati con art. 31
[3] Modifica art. 31 ord. amm. enti locali.
[4] Sostituiscono, rispettivamente, artt. 33 e 51 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[5] V. art. 51-bis D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[6] Modificano, rispettivamente, artt. 53, 60, 63 e 64 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[7] Sostituisce art. 80 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[8] Aggiunge art. 81-bis D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[9] Sostituisce art. 141 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[1]10 Aggiunge art. 141-bis D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[1]11 Modificano, rispettivamente, art. 150 e art. 151 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[1]15 Articoli abrogati con art. 31
[1]12 Modifica art. 197 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[1]13 Modifica art. 199 D.L.vo P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[1]14 L'entrata in funzione delle unità sanitarie locali ha abolito gli enti ospedalieri. Per la parziale vigenza degli artt. 21-26, v. ora art. 28
[1]15 Articoli abrogati con art. 31