Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.4 personale |
Data: | 09/10/1971 |
Numero: | 824 |
Sommario |
Art. 1. I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio [...] |
Art. 2. Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per [...] |
Art. 3. Per la "qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta" cui si riferisce il secondo comma dell'art. 2 della legge 24 [...] |
Art. 4. Il collocamento a riposo anticipato previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una riduzione del limite di età, ove prescritto [...] |
Art. 5. Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle della presente legge sono estese, in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, [...] |
Art. 6. [1] |
§ 42.4.25 - Legge 9 ottobre 1971, n. 824.
Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati
(G.U. 15 ottobre 1971, n. 262)
I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della
La decorrenza economica retroattiva dei benefici previsti dalla
Il collocamento a riposo di cui all'art. 3 della
Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui all'art. 4 della
Tutti i benefici previsti dalla
Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'art. 1 della
La valutazione di cui all'art. 1 della
Per la "qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta" cui si riferisce il secondo comma dell'art. 2 della
Negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi.
I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della
All'aumento di anzianità di servizio, previsto dal secondo comma dell'art. 3 della
Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della
Il collocamento a riposo anticipato previsto dal secondo comma dell'art. 3 della
Il dipendente che non raggiunga il minimo di età previsto per il conseguimento del diritto alla pensione, neppure con il beneficio di cui al precedente comma, è trattenuto in servizio fino al compimento di tale termine di anzianità abbreviato, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.
L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'art. 3 della
Il predetto aumento di servizio concesso in più opera, fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie, anche ai fini del compimento della anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione, compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, ed opera per intero ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza, o della indennità di anzianità comunque denominata.
Per il personale dipendente dagli enti indicati all'art. 4 della
Le disposizioni della
Tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla
La disposizione dell'art. 2, comma secondo, della
L'onere finanziario derivante dall'applicazione della
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonché gli enti erogatori delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata, fermo restando il diritto al consequenziale e successivo introito di quanto previsto al successivo comma, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e ciò in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie.
Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della
Il collocamento a riposo ai sensi dell'art. 3 della
All'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 5, valutato in lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1971 ed in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1971 e 1972.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 1981, n. 92, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari a loro carico.
[2] Comma aggiunto dall'art. 30-bis del