§ 42.4.25 - Legge 9 ottobre 1971, n. 824.
Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:09/10/1971
Numero:824


Sommario
Art. 1.      I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio [...]
Art. 2.      Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per [...]
Art. 3.      Per la "qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta" cui si riferisce il secondo comma dell'art. 2 della legge 24 [...]
Art. 4.      Il collocamento a riposo anticipato previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una riduzione del limite di età, ove prescritto [...]
Art. 5.      Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle della presente legge sono estese, in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, [...]
Art. 6.  [1]


§ 42.4.25 - Legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

(G.U. 15 ottobre 1971, n. 262)

 

 

     Art. 1.

     I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336.

     La decorrenza economica retroattiva dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25 giugno 1972.

     Il collocamento a riposo di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.

     Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui all'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono compresi gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico.

     Tutti i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano anche ai cittadini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364.

 

          Art. 2.

     Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dall'autorità competente.

     La valutazione di cui all'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente successivi conferibili col semplice decorso della anzianità e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare.

 

          Art. 3.

     Per la "qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta" cui si riferisce il secondo comma dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, a sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

     Negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi.

     I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge, o regolamenti. Ciascun beneficio può essere, peraltro, goduto una sola volta.

     All'aumento di anzianità di servizio, previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non corrispondono ulteriori aumenti periodici.

     Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non influiscono sul computo del limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi. In quest'ultimo caso gli aumenti periodici di stipendio sono attribuiti nella misura prevista per i dipendenti civili dello Stato.

 

          Art. 4.

     Il collocamento a riposo anticipato previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, corrispondente alla metà del periodo di maggiore anzianità concesso al personale interessato ai sensi del medesimo comma.

     Il dipendente che non raggiunga il minimo di età previsto per il conseguimento del diritto alla pensione, neppure con il beneficio di cui al precedente comma, è trattenuto in servizio fino al compimento di tale termine di anzianità abbreviato, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.

     L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va concesso integralmente nelle misure uniche di sette o dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dall'anzianità di servizio o dall'età del richiedente.

     Il predetto aumento di servizio concesso in più opera, fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie, anche ai fini del compimento della anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione, compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, ed opera per intero ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza, o della indennità di anzianità comunque denominata.

     Per il personale dipendente dagli enti indicati all'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, i benefici derivanti dall'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge stessa operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità comunque denominata nei limiti previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle della presente legge sono estese, in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.

     Tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

     La disposizione dell'art. 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.

 

          Art. 6. [1]

     L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonché gli enti erogatori delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata, fermo restando il diritto al consequenziale e successivo introito di quanto previsto al successivo comma, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e ciò in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie.

     Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonché il maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa.

     Il collocamento a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, del personale indicato dall'art. 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo.

     All'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 5, valutato in lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1971 ed in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1971 e 1972.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

     All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi [2] .


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 1981, n. 92, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari a loro carico.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 30-bis del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.