§ 3.14.6 - L.R. 13 marzo 1963, n. 18.
Modifiche ed aggiunte alla L. 30 dicembre 1960, n. 48, riguardante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:13/03/1963
Numero:18


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      I limiti di spesa previsti all'art. 9 della L. 30 dicembre 1960, n. 48, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono modificati come segue:
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      All'onere previsto dalla presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1962-63, si fa fronte mediante prelevamento dal cap. 65 dello stato di previsione della spesa della Regione [...]
Art. 5.      Nella prima applicazione della presente legge, con riferimento all'esercizio finanziario 1962-63, le domande di cui all'art. 3 devono essere presentate all'Assessorato del lavoro e della [...]


§ 3.14.6 - L.R. 13 marzo 1963, n. 18.

Modifiche ed aggiunte alla L. 30 dicembre 1960, n. 48, riguardante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

(G.U.R. 23 marzo 1963, n. 13).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     I limiti di spesa previsti all'art. 9 della L. 30 dicembre 1960, n. 48, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono modificati come segue:

     1) quello previsto alla lett. b è elevato a lire 150 milioni;

     2) quelli previsti alla lett. d sono elevati a lire 40 milioni per le finalità indicate nella lett. b dell'art. 4 della citata legge; a lire 130 milioni per le finalità indicate nella lett. c e a lire 500 milioni per le finalità indicate nella lett. d dello stesso art. 4.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     All'onere previsto dalla presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1962-63, si fa fronte mediante prelevamento dal cap. 65 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     Nella prima applicazione della presente legge, con riferimento all'esercizio finanziario 1962-63, le domande di cui all'art. 3 devono essere presentate all'Assessorato del lavoro e della cooperazione, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 8 L.R. 30 dicembre 1960, n. 48.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 L.R. 6 marzo 1964, n. 1.