Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.14 cooperazione |
Data: | 13/03/1963 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. I limiti di spesa previsti all'art. 9 della L. 30 dicembre 1960, n. 48, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono modificati come segue: |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. All'onere previsto dalla presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1962-63, si fa fronte mediante prelevamento dal cap. 65 dello stato di previsione della spesa della Regione [...] |
Art. 5. Nella prima applicazione della presente legge, con riferimento all'esercizio finanziario 1962-63, le domande di cui all'art. 3 devono essere presentate all'Assessorato del lavoro e della [...] |
§ 3.14.6 - L.R. 13 marzo 1963, n. 18.
Modifiche ed aggiunte alla L. 30 dicembre 1960, n. 48, riguardante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.
(G.U.R. 23 marzo 1963, n. 13).
(Omissis) [1].
I limiti di spesa previsti all'art. 9 della
1) quello previsto alla lett. b è elevato a lire 150 milioni;
2) quelli previsti alla lett. d sono elevati a lire 40 milioni per le finalità indicate nella lett. b dell'art. 4 della citata legge; a lire 130 milioni per le finalità indicate nella lett. c e a lire 500 milioni per le finalità indicate nella lett. d dello stesso art. 4.
(Omissis) [2].
All'onere previsto dalla presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1962-63, si fa fronte mediante prelevamento dal cap. 65 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Nella prima applicazione della presente legge, con riferimento all'esercizio finanziario 1962-63, le domande di cui all'art. 3 devono essere presentate all'Assessorato del lavoro e della cooperazione, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.
[1] Sostituisce art. 8
[2] Articolo abrogato dall'art. 3