§ 94.1.g34 - L. 7 febbraio 2013, n. 15.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:07/02/2013
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 94.1.g34 - L. 7 febbraio 2013, n. 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

(G.U. 20 febbraio 2013, n. 43)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Accordo

     Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi. [1]

 

     Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, qui di seguito denominati «Parti», vista la legge 18 ottobre 1984, n. 760, con la quale è stato ratificato l'Accordo del 28 aprile 1983 tra i due Governi sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio;

     Visto in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo relativo al riconoscimento dei titoli accademici;

     Desiderosi di rinnovare, alla luce delle vigenti normative, l'Accordo fatto a San Marino il 28 aprile 1983;

     Visto lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in data 31 maggio 1990 con le quali è stato concordato dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella III sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di esperti, prevista dal citato art. 2 del citato accordo italo-sammarinese;

     Vista la Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificata con legge italiana del 6 giugno 1939, n. 1320 e con legge sammarinese del 25 ottobre 1939, n. 18;

     Visto il D.M. 11 giugno 1990 relativo al riconoscimento del titolo di dottorato della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino;

     Visto il D.M. 7 marzo 2003 relativo al riconoscimento del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola Normale Superiore di Ingegneria Economico-Gestionale dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino;

     Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e di intensificare gli scambi nell'ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario;

     Animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati, l'inizio o la continuazione degli studi nelle Università dell'altro Stato;

     Consapevoli delle affinità tra i due Stati, della comune storia, della contiguità territoriale, delle relazioni e degli ottimi rapporti in ogni campo, consapevoli della sostanziale affinità tra i due Paesi relativamente al sistema universitario e alla relativa formazione, nel rispetto delle normative vigenti nei due Paesi in materia di formazione universitaria, ai soli fini del riconoscimento accademico dei titoli, hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, dei livelli dei rispettivi titoli accademici allo scopo di consentire agli studenti il proseguimento degli studi universitari nell'altro Paese e relativamente al diritto di fregiarsi delle relative qualifiche accademiche nell'altro Paese.

 

 

Art. 1.

     Ambito di validità

     Il presente Accordo si applica ai titoli rilasciati dalle Università, Politecnici, Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti, della Repubblica italiana, elencati nell'allegato A e ai titoli rilasciati dagli Istituti del settore universitario della Repubblica di San Marino, di cui all'allegato B.

     Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli eventuali aggiornamenti degli elenchi, decisi dalle competenti autorità dei due Paesi, sono notificati per le vie diplomatiche.

     Sono ammessi al riconoscimento, in base al presente Accordo, esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui agli allegati.

 

Art. 2.

     Uso della qualifica accademica

     Nel presente Accordo l'espressione «titolo» indica qualsiasi titolo finale conferito da una Istituzione universitaria al termine di un ciclo di studi e rientrante tra i titoli che la Istituzione universitaria è autorizzata a rilasciare nel proprio Paese.

     L'espressione Paese di origine indica uno dei due Paesi contraenti che rilascia il titolo avente valore accademico.

     L'espressione Paese ospitante indica il Paese dove viene riconosciuto il titolo rilasciato dal Paese di origine.

 

Art. 3.

     Individuazione di titoli di livello corrispondente

     Per l'accesso ai corsi di livello successivo, è riconosciuta la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie delle due Parti, quale indicata nella seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze nei percorsi formativi.

 

Repubblica italiana

Repubblica di San Marino

 

 

Livelli

Livelli

 

 

1° Livello

1° Livello

Laurea

Laurea

 

 

2° Livello

 

Laurea Magistrale

2° Livello

Diploma di Laurea ex lege n. 341/1990 (durata del corso da 4 a 6 anni secondo le discipline)

Laurea Magistrale

 

 

3° Livello

3° Livello

Dottorato di Ricerca (durata minima 3 anni)

Dottorato di Ricerca

 

 

Art. 4.

     Riconoscimento di periodi di studio e di esami

 

     Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di una delle due Parti è obbligatorio il possesso del titolo finale degli studi secondari superiori dell'altra Parte, completato dal superamento dell'eventuale esame di idoneità al corso universitario qualora fosse previsto nell'ordinamento del Paese contraente.

 

Art. 5.

     Riconoscimento di certificati, di periodi di studio e di esami

     Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso di studi avviato in un Paese presso un'Istituzione universitaria dell'altro Paese possono essere riconosciuti reciprocamente i certificati rilasciati dall'Istituzione di origine attestanti periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente.

     Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo riconoscimento, le Istituzioni universitarie rilasciano idonea ed adeguata certificazione. La competenza ad esprimere un giudizio sull'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi di studio svolti con profitto spetta all'Istituzione universitaria di accoglienza.

     Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli ordinamenti didattici dell'Istituzione universitaria di accoglienza, ove non siano stati già superati nell'Istituzione universitaria di origine.

 

Art. 6.

     Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo

     La valutazione della corrispondenza sostanziale, in termini di crediti e di contenuti formativi, dei titoli accademici di una delle due Parti ai titoli nazionali richiesti per il proseguimento degli studi nelle Istituzioni dell'altro Paese, è di competenza dell'Istituzione universitaria di accoglienza, che può richiedere eventualmente un'integrazione del percorso formativo o accordare crediti utili ai fini dell'abbreviazione del corso di studi prescelto.

 

Art. 7.

     Uso del titolo accademico

     Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti è autorizzato a fregiarsene nell'altro Stato nella forma consentita dalla Legislazione dello Stato nel quale è stato conferito.

     L'uso del titolo accademico avente valore abilitante conseguito nel Paese di origine avviene nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nel Paese ospitante.

 

Art. 8.

     Convenzioni interuniversitarie

     Le Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva normativa, le convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Paesi, per l'istituzione di corsi di studio con il rilascio di titolo finale congiunto, che ha validità in entrambi i Paesi.

 

Art. 9.

     Corretta interpretazione

     La corretta interpretazione ed attuazione del presente Accordo è assicurata attraverso la consultazione degli Esperti designati dalle due Parti.

 

Art. 10.

     Periodo di validità ed entrata in vigore

     Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle relative e rispettive procedure interne.

     Il presente Accordo ha validità per un periodo di tempo illimitato a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

     Fatto a San Marino il 24 agosto 2011 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

 

 

     Allegato A

 

     UNIVERSITA' ED ISTITUTI SUPERIORI STATALI

 

     Università Politecnica delle Marche ANCONA

     Università degli Studi «Aldo Moro» di BARI

     Politecnico di BARI

     Università degli Studi del Sannio BENEVENTO

     Università degli Studi di BERGAMO

     Università degli Studi di BOLOGNA

     Università degli Studi di BRESCIA

     Università degli Studi di CAGLIARI

     Università degli Studi di CAMERINO

     Università degli Studi del Molise CAMPOBASSO

     Università degli Studi di CASSINO

     Università degli Studi di CATANIA

     Università degli Studi «Magna Græcia» di CATANZARO

     Università degli Studi «G. D'Annunzio» CHIETI-PESCARA

     Università degli Studi della Calabria COSENZA

     Università degli Studi di FERRARA

     Università degli Studi di FIRENZE

     Università degli Studi di FOGGIA

     Università degli Studi di GENOVA

     Università degli Studi di L'AQUILA

     Università degli Studi del Salento LECCE

     Università degli Studi di MACERATA

     Università degli Studi di MESSINA

     Università Statale di MILANO

     Università degli Studi Bicocca di MILANO

     Politecnico di MILANO

     Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia MODENA

     Università degli Studi «Federico II» di NAPOLI

     Seconda Università degli Studi di NAPOLI

     Università degli Studi «Parthenope» NAPOLI

     Università l'«Orientale» di NAPOLI

     Università degli Studi di PADOVA

     Università degli Studi di PALERMO

     Università degli Studi di PARMA

     Università degli Studi di PAVIA

     Università degli Studi di PERUGIA

     Università per stranieri di PERUGIA

     Università degli Studi di PISA

     Università della Basilicata POTENZA

     Università degli Studi «Mediterranea» di REGGIO CALABRIA

     Università degli Studi «La Sapienza» ROMA

     Università degli Studi «Tor Vergata» ROMA

     Università degli Studi «Roma TRE» ROMA

     Università degli Studi di Roma «Foro Italico» ROMA

     Università degli Studi di SALERNO

     Università degli Studi di SASSARI

     Università degli Studi di SIENA

     Università per stranieri di SIENA

     Università degli Studi di TERAMO

     Università degli Studi di TORINO

     Politecnico di TORINO

     Università degli Studi di TRENTO

     Università degli Studi di TRIESTE

     Università degli Studi di UDINE

     Università degli Studi «Carlo Bo» di URBINO

     Università dell'Insubria VARESE

     Università degli Studi «Cà Foscari» VENEZIA

     Università IUAV di VENEZIA

     Università del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» VERCELLI

     Università degli Studi di VERONA

     Università degli Studi della Tuscia VITERBO

 

     UNIVERSITA' TELEMATICHE NON STATALI

 

     «Guglielmo Marconi» ROMA

     «TEL.M.A.» ROMA

     «Leonardo da Vinci» TORREVECCHIA

     TEATINA (CH)

     «Uninettuno» ROMA

     «Italian University Line» FIRENZE

     «e-Campus» NOVEDRATE(COMO)

     Giustino Fortunato BENEVENTO

     «Pegaso» NAPOLI

     «Università Telematica San Raffaele Roma» ROMA

     (cambio di denominazione della UNITEL - Milano)

     «Universitas Mercatorum» ROMA

     «Università delle scienze umane» (UNISU) «N. Cusano» ROMA

 

     UNIVERSITA' E ISTITUTI UNIVERSITARI NON STATALI AUTORIZZATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO AVENTI VALORE LEGALE

     Università non statale legalmente riconosciuta della Valle D'Aosta AOSTA

     Libera Università Mediterranea «Jean Monnet» CASAMASSIMA (BA)

     Libera Università di BOLZANO

     Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (LIUC) CASTELLANZA (VA)

     Università Cattolica del Sacro Cuore MILANO

     Università Luigi Bocconi MILANO

     Università Vita-Salute San Raffaele MILANO

     Libera Università di lingue e comunicazione IULM MILANO

     Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa NAPOLI

     Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) «G. Carli» ROMA

     Libera Università «Maria SS. Assunta» LUMSA ROMA

     Libera Università «Campus bio-medico» ROMA

     Libera Università degli Studi «San Pio V» ROMA

     Libera Università della Sicilia Centrale «Kore» ENNA

     Università degli Studi Europea ROMA

     Università degli Studi di Scienze Gastronomiche POLLENZO (CN)

     Università per Stranieri «Dante Alighieri» REGGIO CALABRIA

     Aggiornato maggio 2011

 

 

     Allegato B

 

     Università degli Studi della Repubblica di San Marino SAN MARINO


[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 1º giugno 2013 (Comunicato pubblicato nella G.U. 2 luglio 2013, n. 153).