Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 07/02/2013 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 94.1.g34 - L. 7 febbraio 2013, n. 15.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.
(G.U. 20 febbraio 2013, n. 43)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo
Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi. [1]
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, qui di seguito denominati «Parti», vista la
Visto in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo relativo al riconoscimento dei titoli accademici;
Desiderosi di rinnovare, alla luce delle vigenti normative, l'Accordo fatto a San Marino il 28 aprile 1983;
Visto lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in data 31 maggio 1990 con le quali è stato concordato dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella III sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di esperti, prevista dal citato art. 2 del citato accordo italo-sammarinese;
Vista la Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificata con
Visto il D.M. 11 giugno 1990 relativo al riconoscimento del titolo di dottorato della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino;
Visto il D.M. 7 marzo 2003 relativo al riconoscimento del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola Normale Superiore di Ingegneria Economico-Gestionale dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino;
Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e di intensificare gli scambi nell'ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario;
Animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati, l'inizio o la continuazione degli studi nelle Università dell'altro Stato;
Consapevoli delle affinità tra i due Stati, della comune storia, della contiguità territoriale, delle relazioni e degli ottimi rapporti in ogni campo, consapevoli della sostanziale affinità tra i due Paesi relativamente al sistema universitario e alla relativa formazione, nel rispetto delle normative vigenti nei due Paesi in materia di formazione universitaria, ai soli fini del riconoscimento accademico dei titoli, hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, dei livelli dei rispettivi titoli accademici allo scopo di consentire agli studenti il proseguimento degli studi universitari nell'altro Paese e relativamente al diritto di fregiarsi delle relative qualifiche accademiche nell'altro Paese.
Art. 1.
Ambito di validità
Il presente Accordo si applica ai titoli rilasciati dalle Università, Politecnici, Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti, della Repubblica italiana, elencati nell'allegato A e ai titoli rilasciati dagli Istituti del settore universitario della Repubblica di San Marino, di cui all'allegato B.
Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli eventuali aggiornamenti degli elenchi, decisi dalle competenti autorità dei due Paesi, sono notificati per le vie diplomatiche.
Sono ammessi al riconoscimento, in base al presente Accordo, esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui agli allegati.
Art. 2.
Uso della qualifica accademica
Nel presente Accordo l'espressione «titolo» indica qualsiasi titolo finale conferito da una Istituzione universitaria al termine di un ciclo di studi e rientrante tra i titoli che la Istituzione universitaria è autorizzata a rilasciare nel proprio Paese.
L'espressione Paese di origine indica uno dei due Paesi contraenti che rilascia il titolo avente valore accademico.
L'espressione Paese ospitante indica il Paese dove viene riconosciuto il titolo rilasciato dal Paese di origine.
Art. 3.
Individuazione di titoli di livello corrispondente
Per l'accesso ai corsi di livello successivo, è riconosciuta la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie delle due Parti, quale indicata nella seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze nei percorsi formativi.
Repubblica italiana |
Repubblica di San Marino |
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Livelli |
Livelli |
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1° Livello |
1° Livello |
Laurea |
Laurea |
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2° Livello |
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Laurea Magistrale |
2° Livello |
Diploma di Laurea ex lege n. 341/1990 (durata del corso da 4 a 6 anni secondo le discipline) |
Laurea Magistrale |
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3° Livello |
3° Livello |
Dottorato di Ricerca (durata minima 3 anni) |
Dottorato di Ricerca |
Art. 4.
Riconoscimento di periodi di studio e di esami
Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di una delle due Parti è obbligatorio il possesso del titolo finale degli studi secondari superiori dell'altra Parte, completato dal superamento dell'eventuale esame di idoneità al corso universitario qualora fosse previsto nell'ordinamento del Paese contraente.
Art. 5.
Riconoscimento di certificati, di periodi di studio e di esami
Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso di studi avviato in un Paese presso un'Istituzione universitaria dell'altro Paese possono essere riconosciuti reciprocamente i certificati rilasciati dall'Istituzione di origine attestanti periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente.
Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo riconoscimento, le Istituzioni universitarie rilasciano idonea ed adeguata certificazione. La competenza ad esprimere un giudizio sull'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi di studio svolti con profitto spetta all'Istituzione universitaria di accoglienza.
Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli ordinamenti didattici dell'Istituzione universitaria di accoglienza, ove non siano stati già superati nell'Istituzione universitaria di origine.
Art. 6.
Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo
La valutazione della corrispondenza sostanziale, in termini di crediti e di contenuti formativi, dei titoli accademici di una delle due Parti ai titoli nazionali richiesti per il proseguimento degli studi nelle Istituzioni dell'altro Paese, è di competenza dell'Istituzione universitaria di accoglienza, che può richiedere eventualmente un'integrazione del percorso formativo o accordare crediti utili ai fini dell'abbreviazione del corso di studi prescelto.
Art. 7.
Uso del titolo accademico
Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti è autorizzato a fregiarsene nell'altro Stato nella forma consentita dalla Legislazione dello Stato nel quale è stato conferito.
L'uso del titolo accademico avente valore abilitante conseguito nel Paese di origine avviene nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nel Paese ospitante.
Art. 8.
Convenzioni interuniversitarie
Le Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva normativa, le convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Paesi, per l'istituzione di corsi di studio con il rilascio di titolo finale congiunto, che ha validità in entrambi i Paesi.
Art. 9.
Corretta interpretazione
La corretta interpretazione ed attuazione del presente Accordo è assicurata attraverso la consultazione degli Esperti designati dalle due Parti.
Art. 10.
Periodo di validità ed entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle relative e rispettive procedure interne.
Il presente Accordo ha validità per un periodo di tempo illimitato a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
Fatto a San Marino il 24 agosto 2011 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Allegato A
UNIVERSITA' ED ISTITUTI SUPERIORI STATALI
Università Politecnica delle Marche ANCONA
Università degli Studi «Aldo Moro» di BARI
Politecnico di BARI
Università degli Studi del Sannio BENEVENTO
Università degli Studi di BERGAMO
Università degli Studi di BOLOGNA
Università degli Studi di BRESCIA
Università degli Studi di CAGLIARI
Università degli Studi di CAMERINO
Università degli Studi del Molise CAMPOBASSO
Università degli Studi di CASSINO
Università degli Studi di CATANIA
Università degli Studi «Magna Græcia» di CATANZARO
Università degli Studi «G. D'Annunzio» CHIETI-PESCARA
Università degli Studi della Calabria COSENZA
Università degli Studi di FERRARA
Università degli Studi di FIRENZE
Università degli Studi di FOGGIA
Università degli Studi di GENOVA
Università degli Studi di L'AQUILA
Università degli Studi del Salento LECCE
Università degli Studi di MACERATA
Università degli Studi di MESSINA
Università Statale di MILANO
Università degli Studi Bicocca di MILANO
Politecnico di MILANO
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia MODENA
Università degli Studi «Federico II» di NAPOLI
Seconda Università degli Studi di NAPOLI
Università degli Studi «Parthenope» NAPOLI
Università l'«Orientale» di NAPOLI
Università degli Studi di PADOVA
Università degli Studi di PALERMO
Università degli Studi di PARMA
Università degli Studi di PAVIA
Università degli Studi di PERUGIA
Università per stranieri di PERUGIA
Università degli Studi di PISA
Università della Basilicata POTENZA
Università degli Studi «Mediterranea» di REGGIO CALABRIA
Università degli Studi «La Sapienza» ROMA
Università degli Studi «Tor Vergata» ROMA
Università degli Studi «Roma TRE» ROMA
Università degli Studi di Roma «Foro Italico» ROMA
Università degli Studi di SALERNO
Università degli Studi di SASSARI
Università degli Studi di SIENA
Università per stranieri di SIENA
Università degli Studi di TERAMO
Università degli Studi di TORINO
Politecnico di TORINO
Università degli Studi di TRENTO
Università degli Studi di TRIESTE
Università degli Studi di UDINE
Università degli Studi «Carlo Bo» di URBINO
Università dell'Insubria VARESE
Università degli Studi «Cà Foscari» VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA
Università del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» VERCELLI
Università degli Studi di VERONA
Università degli Studi della Tuscia VITERBO
UNIVERSITA' TELEMATICHE NON STATALI
«Guglielmo Marconi» ROMA
«TEL.M.A.» ROMA
«Leonardo da Vinci» TORREVECCHIA
TEATINA (CH)
«Uninettuno» ROMA
«Italian University Line» FIRENZE
«e-Campus» NOVEDRATE(COMO)
Giustino Fortunato BENEVENTO
«Pegaso» NAPOLI
«Università Telematica San Raffaele Roma» ROMA
(cambio di denominazione della UNITEL - Milano)
«Universitas Mercatorum» ROMA
«Università delle scienze umane» (UNISU) «N. Cusano» ROMA
UNIVERSITA' E ISTITUTI UNIVERSITARI NON STATALI AUTORIZZATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO AVENTI VALORE LEGALE
Università non statale legalmente riconosciuta della Valle D'Aosta AOSTA
Libera Università Mediterranea «Jean Monnet» CASAMASSIMA (BA)
Libera Università di BOLZANO
Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (LIUC) CASTELLANZA (VA)
Università Cattolica del Sacro Cuore MILANO
Università Luigi Bocconi MILANO
Università Vita-Salute San Raffaele MILANO
Libera Università di lingue e comunicazione IULM MILANO
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa NAPOLI
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) «G. Carli» ROMA
Libera Università «Maria SS. Assunta» LUMSA ROMA
Libera Università «Campus bio-medico» ROMA
Libera Università degli Studi «San Pio V» ROMA
Libera Università della Sicilia Centrale «Kore» ENNA
Università degli Studi Europea ROMA
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche POLLENZO (CN)
Università per Stranieri «Dante Alighieri» REGGIO CALABRIA
Aggiornato maggio 2011
Allegato B
Università degli Studi della Repubblica di San Marino SAN MARINO
[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 1º giugno 2013 (Comunicato pubblicato nella G.U. 2 luglio 2013, n. 153).