§ 3.16.278 - L.R. 23 febbraio 2010, n. 2.
Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di età. Norme in materia di aiuti al lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:23/02/2010
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di età
Art. 2.  Norme in materia di aiuti al lavoro
Art. 3.  Norma finale


§ 3.16.278 - L.R. 23 febbraio 2010, n. 2.

Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di età. Norme in materia di aiuti al lavoro.

(G.U.R. 26 febbraio 2010, n. 9)

 

Art. 1. Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di età

1. All’articolo 36 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), punto 3), dopo la parola “età” sono aggiunte le seguenti: “con una riserva di risorse finanziarie nella misura prevista dal comma 1 bis”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Le risorse finanziarie complessivamente destinate al finanziamento degli aiuti previsti per l’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 1 sono impiegate prioritariamente, nella misura del 20 per cento, per la concessione degli incentivi in favore dei datori di lavoro che assumano, nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente legge, lavoratori che abbiano superato i cinquant’anni di età, che siano residenti nella regione da almeno un anno e che siano disoccupati da almeno sei mesi e da non più di dieci anni”.

 

     Art. 2. Norme in materia di aiuti al lavoro

1. Per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 36 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, tra le assunzioni a tempo indeterminato agevolate rientrano anche le trasformazioni a tempo indeterminato pieno o parziale dei contratti di lavoro previsti dall’articolo 36, comma 2, purché riguardanti lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 36, comma 1.

 

     Art. 3. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.