§ 1.7.22 - L.R. 12 novembre 1996, n. 41.
Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:12/11/1996
Numero:41


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  Disposizioni concernenti l'indennità nei comuni.
Art. 4.  Interpretazione autentica in materia di permessi retribuiti.
Art. 5.  Norme relative al conferimento di incarichi di consulenza.
Art. 6.  Norme concernenti il conferimento di incarico di esperto. Divieto di cumulo di incarichi.
Art. 7. 
Art. 8.  Elezione dei consigli circoscrizionali.
Art. 9.  Nomina del difensore civico.
Art. 12.  Conferma dei rapporti presso gli enti locali.
Art. 13.  Mobilità del personale degli enti dissestati.
Art. 14.  Determinazione delle piante organiche.
Art. 15.  Proroga del termine delle graduatorie concorsuali.
Art. 16. 
Art. 17.  Disposizioni concernenti il comando presso l'Amministrazione regionale.
Art. 18. 
Art. 19.  Interventi per i dirigenti amministrativi di cui alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8.
Art. 20.  Durata dei contratti collettivi.
Art. 21.  Interpretazione autentica della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53.
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24.  Abrogazione di norme.
Art. 25.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 1.7.22 - L.R. 12 novembre 1996, n. 41.

Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme.

(G.U.R. 16 novembre 1996, n. 56).

 

Titolo I

   Modifiche ed integrazioni alla legislazione in materia di permessi ed

indennità per gli organi degli enti locali.

Norme relative al conferimento di incarichi negli enti locali.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. Disposizioni concernenti l'indennità nei comuni.

     1. I benefici previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, recepita dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 sono estesi agli amministratori locali di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

 

     Art. 4. Interpretazione autentica in materia di permessi retribuiti.

     1. Le disposizioni della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 concernenti il diritto ad usufruire di permessi retribuiti sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati per la partecipazione alle riunioni degli organi degli enti nei quali sono stati eletti, incluse le commissioni consiliari espressamente previste dalla legge e quelle formalmente istituite in forza dell'autonomia dell'ente locale.

 

     Art. 5. Norme relative al conferimento di incarichi di consulenza.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 si applicano anche al personale dell'Amministrazione regionale delle aziende e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati.

     2. La comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 va effettuata altresì alla Presidenza della Regione che provvede anche a trasmetterla all'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 6. Norme concernenti il conferimento di incarico di esperto. Divieto di cumulo di incarichi.

     1. [3].

     2. [4].

     3. Il Presidente ed i componenti delle sezioni del CO.RE.CO. non possono assumere incarichi professionali a qualunque titolo dagli enti sottoposti al controllo degli stessi organi.

 

Titolo II

   Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia di elezioni degli

organi degli enti locali ed in materia di CO.RE.CO..

 

     Art. 7. [5].

 

     Art. 8. Elezione dei consigli circoscrizionali.

     1. Per i consigli circoscrizionali non ancora costituiti ai sensi delle norme sul decentramento contenute negli statuti comunali, la prima elezione si svolgerà congiuntamente al rinnovo degli organi comunali.

     2. I Consigli di quartiere attualmente in carica sono prorogati sino all'elezione di cui al comma precedente [5]a.

 

     Art. 9. Nomina del difensore civico.

     1. La competenza a nominare il difensore civico spetta ai consigli comunali e provinciali.

 

     Artt. 10. - 11. [6]

 

Titolo III

   Disposizioni concernenti il personale ed i servizi degli enti locali.

 

     Art. 12. Conferma dei rapporti presso gli enti locali.

     1. Nelle more della rideterminazione della pianta organica ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, i rapporti di lavoro previsti dall'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22 e mantenuti ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, anche se a tempo parziale, possono essere confermati.

 

     Art. 13. Mobilità del personale degli enti dissestati.

     1. Negli enti locali che hanno dichiarato il dissesto e rientrano nelle condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il personale in servizio che risulti in esubero dopo l'applicazione delle leggi vigenti in materia è assegnato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali ad altri enti locali con priorità nell'ambito della disponibilità degli enti locali limitrofi che abbiano in organico posti vacanti di pari qualifica e/o livello, la cui copertura sia consentita ai sensi della normativa vigente in materia.

 

     Art. 14. Determinazione delle piante organiche.

     1. Nella determinazione dei limiti dei posti vacanti delle piante organiche di cui all'articolo 19 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, i posti istituiti a seguito della rideterminazione della pianta organica prevista dal comma 16 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 1994, n. 724, già esistenti e vacanti alla data del 31 agosto 1993 e non ricompresi nella provvisoria definizione della pianta organica, come prescritta dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di pari qualifica e profilo professionale a quelli per i quali alla stessa data del 31 agosto 1993 erano state definite o risultavano in corso procedure concorsuali, debbono intendersi quali posti preesistenti.

     2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 219 dell'ordinamento regionale degli enti locali, il conferimento di tali posti agli idonei dei concorsi individuati al comma 1 resta consentito, semprechè le relative graduatorie non risultino approvate da oltre 36 mesi.

 

     Art. 15. Proroga del termine delle graduatorie concorsuali.

     1. Nelle more di un'organica revisione della disciplina concorsuale di cui all'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, il termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 è elevato di ulteriori 12 mesi.

     2. La presente norma è estesa altresì alle aziende municipalizzate.

 

     Art. 16. [7]

 

Titolo IV

Norme concernenti il personale dell'Amministrazione regionale. Integrazioni

  alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, in materia di volontariato.

Abrogazione di norme.

 

     Art. 17. Disposizioni concernenti il comando presso l'Amministrazione regionale.

     1. L'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è abrogato.

     2. Per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale si applicano gli articoli 56 e seguenti del Testo unico per gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

     Art. 18. [8]

 

     Art. 19. Interventi per i dirigenti amministrativi di cui alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8.

     1. Quanto disposto dall'articolo 56 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, si applica ai dirigenti amministrativi, assunti ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, in possesso dei requisiti richiesti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. Durata dei contratti collettivi.

     1. In aderenza ai principi desumibili dalla normativa posta con legge 23 ottobre 1992, n. 421, la durata dei contratti collettivi per il personale dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, può essere disciplinata mediante contratto collettivo, da definirsi con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

 

     Art. 21. Interpretazione autentica della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53.

     1. Il personale comunque in servizio presso l'Opera universitaria di Palermo, compreso quello in posizione di comando alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, e della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, rientra fra i destinatari della stessa normativa con le medesime decorrenze e modalità.

 

     Art. 22. [9]

 

     Art. 23. [1]0

 

     Art. 24. Abrogazione di norme.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni normative concernenti agevolazioni per viaggi del personale regionale:

     - legge regionale 2 aprile 1955, n. 22;

     - articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14;

     - articolo 9, secondo comma, della legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11;

     - articolo 85 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

 

     Art. 25.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Aggiunge l'art. 8 bis alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

[2] Modifica l'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

[3] Modifica l'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, così come modificato con l'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

[4] Modifica l'art. 35 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, così come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

[5] Modifica l'art. 3, comma 3, della L.R. 26 agosto 1992, n. 7.

[5]5a Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 11 aprile 1997, n. 13.

[6] Modificano gli artt. 2, 3 e 17 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44. Nel testo della presente legge, il comma 2, art. 11, risultava omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 372 del 2 novembre 1996.

[7] Sostituisce l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21.

[8] Modifica l'art. 18 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 6) della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46. Vedi annotazione all'art. 7, comma 2, della L.R. 30 aprile 1991, n. 11.

[9] Integra l'art. 6, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.

[1]10 Sostituisce l'art. 67 della L.R. 20 marzo 1951, n. 29.