Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 30/04/1991 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le Amministrazioni regionali, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici sottoposti alle potestà regionali, le province, i comuni e le unità sanitarie locali della [...] |
Art. 2. 1. Tutti hanno il diritto di avere in visione gli atti relativi ai soggetti inclusi nelle graduatorie redatte ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e di chiederne copia in carta semplice. [...] |
Art. 3. 1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono alle assunzioni del personale da inquadrare nelle qualifiche o nei profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il [...] |
Art. 4. 1. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alle qualifiche ed ai profili professionali indicati all'articolo 1, anche successivamente alla data del [...] |
Art. 5. 1. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per l'accesso a qualifiche o a profili professionali non contemplati dall'articolo 1, anche successivamente alla data [...] |
Art. 6. 1. Il terzo comma dell'articolo 219 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 maggio 1963, n. 16, nel testo di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 [...] |
Art. 7. 1. Le graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 degli enti e quelle relative alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, o altre categorie protette, sono [...] |
Art. 8. 1. Rientra nella sede di prima applicazione dell'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, l'assunzione del personale che è stato utilizzato per la redazione di piani zonali di [...] |
Art. 9. 1. Per le assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 [...] |
Art. 10. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21 e successive modificazioni, si applicano alle unità sanitarie locali. |
Art. 11. 1. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4, 6, comma 1, 11 e 13 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 e successive modifiche ed ogni altra disposizione comunque incompatibile con [...] |
Art. 12. 1. Per l'immissione nei ruoli organici dei relativi comuni del personale dei primi tre livelli ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, si deve ritenere titolo sufficiente la licenza [...] |
Art. 13. 1. I giovani immessi nei ruoli della pubblica amministrazione, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modificazioni, vengono mantenuti o riammessi in servizio, senza [...] |
Art. 14. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
§ 1.4.124 - L.R. 30 aprile 1991, n. 11.
Nuove norme per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Norme in materia di personale.
(G.U.R. n. 22 del 4 maggio 1991).
1. Le Amministrazioni regionali, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici sottoposti alle potestà regionali, le province, i comuni e le unità sanitarie locali della Sicilia, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'articolo 16 della
2. In attesa della istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le graduatorie redatte in conformità ai criteri stabiliti dal
1. Tutti hanno il diritto di avere in visione gli atti relativi ai soggetti inclusi nelle graduatorie redatte ai sensi della
1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono alle assunzioni del personale da inquadrare nelle qualifiche o nei profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo o per i quali non si possa comunque procedere ai sensi dell'articolo 1, in conformità delle disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti, o, in mancanza di corrispondenti disposizioni, in conformità delle disposizioni vigenti per l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione statale, salvo quanto previsto dall'articolo 21 della
2. Nei concorsi ai quali abbiamo chiesto di partecipare oltre duecento concorrenti, i candidati interni degli enti aventi diritto a riserva sono esonerati dall'espletamento della prova selettiva prevista del terzo comma dell'articolo 21 della
1. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alle qualifiche ed ai profili professionali indicati all'articolo 1, anche successivamente alla data del 30 giugno 1989, sono validi purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata già approvata la graduatoria.
1. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per l'accesso a qualifiche o a profili professionali non contemplati dall'articolo 1, anche successivamente alla data del 30 giugno 1989, potranno essere espletati, anche se non conformi alle disposizioni dell'articolo 3 della
2. I concorsi di cui al comma 1, per i quali alla data dell'1 giugno 1990 non siano state svolte totalmente o parzialmente le prove scritte, non possono essere più proseguiti ed i posti ai quali gli stessi hanno riguardo sono conferiti ai sensi dell'articolo 3.
3. Sono fatti salvi i concorsi per soli titoli banditi in data successiva al 30 giugno 1989, ai sensi dell'articolo 3 della
1. Il terzo comma dell'articolo 219 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con
(Omissis).
1. Le graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 degli enti e quelle relative alle categorie di cui alla
2. Le graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 dell'Amministrazione regionale sono efficaci per la durata di 48 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti e disponibili riservati [1].
1. Rientra nella sede di prima applicazione dell'articolo 71 della
2. Ai fini dell'immissione nell'apposito ruolo degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, i soggetti interessati sono sottoposti, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ad esame-colloquio con le modalità previste dallo stesso articolo 71 della
1. Per le assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratti di qualifiche o profili professionali che richiedono particolari professionalità, per titoli e prova attitudinale.
2. Per la selezione per titoli si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della
1. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4, 6, comma 1, 11 e 13 della
1. Per l'immissione nei ruoli organici dei relativi comuni del personale dei primi tre livelli ai sensi della
1. I giovani immessi nei ruoli della pubblica amministrazione, ai sensi della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della