§ 1.4.124 - L.R. 30 aprile 1991, n. 11.
Nuove norme per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:30/04/1991
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Le Amministrazioni regionali, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici sottoposti alle potestà regionali, le province, i comuni e le unità sanitarie locali della [...]
Art. 2.      1. Tutti hanno il diritto di avere in visione gli atti relativi ai soggetti inclusi nelle graduatorie redatte ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e di chiederne copia in carta semplice. [...]
Art. 3.      1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono alle assunzioni del personale da inquadrare nelle qualifiche o nei profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il [...]
Art. 4.      1. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alle qualifiche ed ai profili professionali indicati all'articolo 1, anche successivamente alla data del [...]
Art. 5.      1. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per l'accesso a qualifiche o a profili professionali non contemplati dall'articolo 1, anche successivamente alla data [...]
Art. 6.      1. Il terzo comma dell'articolo 219 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 maggio 1963, n. 16, nel testo di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 [...]
Art. 7.      1. Le graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 degli enti e quelle relative alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, o altre categorie protette, sono [...]
Art. 8.      1. Rientra nella sede di prima applicazione dell'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, l'assunzione del personale che è stato utilizzato per la redazione di piani zonali di [...]
Art. 9.      1. Per le assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 [...]
Art. 10.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21 e successive modificazioni, si applicano alle unità sanitarie locali.
Art. 11.      1. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4, 6, comma 1, 11 e 13 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 e successive modifiche ed ogni altra disposizione comunque incompatibile con [...]
Art. 12.      1. Per l'immissione nei ruoli organici dei relativi comuni del personale dei primi tre livelli ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, si deve ritenere titolo sufficiente la licenza [...]
Art. 13.      1. I giovani immessi nei ruoli della pubblica amministrazione, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modificazioni, vengono mantenuti o riammessi in servizio, senza [...]
Art. 14.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 1.4.124 - L.R. 30 aprile 1991, n. 11.

Nuove norme per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Norme in materia di personale.

(G.U.R. n. 22 del 4 maggio 1991).

 

Art. 1.

     1. Le Amministrazioni regionali, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici sottoposti alle potestà regionali, le province, i comuni e le unità sanitarie locali della Sicilia, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche e delle relative disposizioni di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

     2. In attesa della istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento.

     3. Fino all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le graduatorie redatte in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.

 

     Art. 2.

     1. Tutti hanno il diritto di avere in visione gli atti relativi ai soggetti inclusi nelle graduatorie redatte ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e di chiederne copia in carta semplice. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego o, in mancanza, le sezioni comunali di collocamento degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono rilasciare le copie richieste nel termine di dieci giorni.

 

     Art. 3.

     1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono alle assunzioni del personale da inquadrare nelle qualifiche o nei profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo o per i quali non si possa comunque procedere ai sensi dell'articolo 1, in conformità delle disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti, o, in mancanza di corrispondenti disposizioni, in conformità delle disposizioni vigenti per l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione statale, salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche.

     2. Nei concorsi ai quali abbiamo chiesto di partecipare oltre duecento concorrenti, i candidati interni degli enti aventi diritto a riserva sono esonerati dall'espletamento della prova selettiva prevista del terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     1. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alle qualifiche ed ai profili professionali indicati all'articolo 1, anche successivamente alla data del 30 giugno 1989, sono validi purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata già approvata la graduatoria.

 

     Art. 5.

     1. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per l'accesso a qualifiche o a profili professionali non contemplati dall'articolo 1, anche successivamente alla data del 30 giugno 1989, potranno essere espletati, anche se non conformi alle disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 e successive modifiche, purché entro la data dell'1 giugno 1990 si siano svolte totalmente o parzialmente le prove scritte.

     2. I concorsi di cui al comma 1, per i quali alla data dell'1 giugno 1990 non siano state svolte totalmente o parzialmente le prove scritte, non possono essere più proseguiti ed i posti ai quali gli stessi hanno riguardo sono conferiti ai sensi dell'articolo 3.

     3. Sono fatti salvi i concorsi per soli titoli banditi in data successiva al 30 giugno 1989, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 e successive modificazioni, per l'accesso a qualifiche o profili professionali non contemplati dall'articolo 1.

 

     Art. 6.

     1. Il terzo comma dell'articolo 219 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 maggio 1963, n. 16, nel testo di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, è sostituito con i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Le graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 degli enti e quelle relative alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, o altre categorie protette, sono efficaci per la durata di 36 mesi e devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti e disponibili riservati. E' fatto obbligo all'Amministrazione regionale di procedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al ricalcolo dei posti da attribuirsi in forza della legge 2 aprile 1968, n. 482, tenendo conto del numero dei dipendenti effettivamente in servizio presso l'amministrazione.

     2. Le graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 dell'Amministrazione regionale sono efficaci per la durata di 48 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti e disponibili riservati [1].

 

     Art. 8.

     1. Rientra nella sede di prima applicazione dell'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, l'assunzione del personale che è stato utilizzato per la redazione di piani zonali di sviluppo delle zone interne della Sicilia finanziati anteriormente all'entrata in vigore della sopracitata legge regionale, dalla cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del progetto speciale n. 33, la cui redazione è stata completata in data successiva e comunque non oltre il 31 dicembre 1988.

     2. Ai fini dell'immissione nell'apposito ruolo degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, i soggetti interessati sono sottoposti, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ad esame-colloquio con le modalità previste dallo stesso articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

 

     Art. 9.

     1. Per le assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratti di qualifiche o profili professionali che richiedono particolari professionalità, per titoli e prova attitudinale.

     2. Per la selezione per titoli si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 e successive modificazioni.

 

     Art. 10.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21 e successive modificazioni, si applicano alle unità sanitarie locali.

 

     Art. 11.

     1. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4, 6, comma 1, 11 e 13 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 e successive modifiche ed ogni altra disposizione comunque incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 12.

     1. Per l'immissione nei ruoli organici dei relativi comuni del personale dei primi tre livelli ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, si deve ritenere titolo sufficiente la licenza elementare conseguita dopo la pubblicazione del bando, ma prima della conclusione del corso di idoneità professionale previsto dalla legge predetta.

 

     Art. 13.

     1. I giovani immessi nei ruoli della pubblica amministrazione, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modificazioni, vengono mantenuti o riammessi in servizio, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, nell'ipotesi in cui gli atti relativi al loro avviamento al lavoro siano stati annullati in sede giurisdizionale.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 gennaio 1995, n. 6 e successivamente così modificato dall'art. 18 della L.R. 25 maggio 1995, n. 46 e dall'art. 18 della L.R. 12 novembre 1996, n. 41.