§ 2.9.108 - L.R. 7 giugno 1994, n. 22.
Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:07/06/1994
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Riconoscimento del volontariato.
Art. 2.  Attività di volontariato.
Art. 3.  Organizzazioni di volontariato.
Art. 4.  Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
Art. 5.  Risorse economiche.
Art. 6.  Istituzione del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato.
Art. 7.  Iscrizione nel registro generale.
Art. 8.  Tenuta e revisione del registro generale.
Art. 9.  Effetti dell'iscrizione nel registro generale.
Art. 10.  Convenzioni.
Art. 11.  Osservatorio regionale sul volontariato.
Art. 12.  Conferenza regionale del volontariato.
Art. 13.  Piani di intervento.
Art. 14.  Centri di servizio.
Art. 15.  Proposte delle organizzazioni di volontariato in materia di formazione e aggiornamento.
Art. 16.  Contributo alla spesa dei contratti di assicurazione.
Art. 17.  Cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato di beni confiscati ai sensi della normativa antimafia.
Art. 18.  Cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato di beni mobili fuori uso e utilizzazione di strutture e servizi.
Art. 19.  Organi e forme di controllo.
Art. 20.  Soppressione dell'albo delle associazioni di volontariato.
Art. 21.  Norma di rinvio.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.9.108 - L.R. 7 giugno 1994, n. 22.

Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato.

(G.U.R. n. 22 dell'8 giugno 1994).

 

Art. 1. Riconoscimento del volontariato.

     1. La Regione siciliana, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge quadro sul volontariato», riconosce il valore e la funzione del volontariato come elemento di crescita della comunità e quale espressione di pluralismo, di solidarietà, di impegno civile e di partecipazione alla vita ed allo sviluppo della società.

     2. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del volontariato, salvaguardandone le finalità e l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

 

     Art. 2. Attività di volontariato.

     1. Ai fini della presente legge, si considera attività di volontariato quella avente le caratteristiche ed i requisiti indicati all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

     Art. 3. Organizzazioni di volontariato.

     1. Ai fini della presente legge si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi costituiti ed operanti nel rispetto dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

     Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.

     1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato come previsto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

     Art. 5. Risorse economiche.

     1. Le risorse economiche delle organizzazioni di volontariato sono quelle previste dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

     Art. 6. Istituzione del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato.

     1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, di seguito denominato registro generale.

     2. Il registro generale è articolato nelle seguenti sezioni:

     a) solidarietà sociale;

     b) socio-sanitaria;

     c) socio-culturale ed educativa;

     d) ambientale;

     e) promozione dei diritti civili e della persona.

     f) [1].

 

     Art. 7. Iscrizione nel registro generale.

     1. Possono chiedere l'iscrizione nel registro generale le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente in attività.

     2. La domanda di iscrizione è presentata dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato all'Assessore regionale per gli enti locali.

     3. La domanda deve essere corredata da:

     a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti da cui risulti la conformità dell'organizzazione di volontariato al dettato degli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

     b) relazione sull'attività svolta nel territorio regionale dall'associazione di volontariato negli ultimi sei mesi e sull'attività che intende svolgere;

     c) dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche sociali;

     d) dichiarazione contenente il numero e l'elenco dei soci e dei volontari aderenti;

     e) dichiarazione contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili;

     f) dichiarazione contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali operatori esterni di cui l'organizzazione di volontariato si avvale con contratto di lavoro subordinato od autonomo.

     4. L'iscrizione nel registro generale è subordinata esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

     5. Le organizzazioni possono essere iscritte in più di una sezione del registro generale in dipendenza dei loro ambiti di attività.

     6. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 11, provvede all'iscrizione, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all'organizzazione di volontariato richiedente ed al comune nel cui territorio l'organizzazione stessa ha sede.

     7. Qualora l'Assessore regionale per gli enti locali non abbia provveduto all'iscrizione o rigettato la domanda entro il termine di cui al comma 6, la domanda s'intende accolta.

 

     Art. 8. Tenuta e revisione del registro generale.

     1. L'Assessorato regionale degli enti locali cura la tenuta e l'aggiornamento del registro generale; provvede trimestralmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'elenco delle nuove iscrizioni e delle cancellazioni e, entro il 30 giugno di ogni anno, alla pubblicazione delle organizzazioni di volontariato iscritte.

     2. La cancellazione dal registro generale avviene su richiesta dell'organizzazione di volontariato interessata o d'ufficio, qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali predispone verifiche periodiche.

     3. L'Assessorato regionale degli enti locali invia ogni anno copia aggiornata del registro generale all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

     4. Le organizzazioni iscritte nel registro generale sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5 con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti o delle modalità di riscossione e sono, altresì, tenute a comunicare all'Assessorato regionale degli enti locali, entro il 30 aprile di ogni anno, i contributi ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e dalle istituzioni pubbliche e private. L'Assessorato regionale degli enti locali provvede a diffidare le organizzazioni inadempienti e, in caso di mancata risposta entro quindici giorni dalla notifica, disporrà apposita visita ispettiva.

 

     Art. 9. Effetti dell'iscrizione nel registro generale.

     1. L'iscrizione nel registro generale è condizione necessaria per:

     a) potere accedere alla stipulazione di convenzioni con lo Stato, la Regione, gli enti locali ed altri enti pubblici o strutture pubbliche;

     b) potere accedere a contributi dello Stato, della Regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche;

     c) fruire delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

     d) godere, per il perseguimento degli scopi statutari

dell'organizzazione, dei diritti di accesso, d'informazione e di

partecipazione di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed alle

leggi regionali 30 gennaio 1991, n. 7, e 30 aprile 1991, n. 10. A tal fine,

sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al

perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

     2. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale hanno diritto di accedere alle strutture e servizi, pubblici o convenzionati con gli enti locali, operanti nel settore di attività di loro interesse, e di avanzare proposte per il miglioramento dei servizi. L'accesso è disciplinato da accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza dell'organizzazione stessa ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.

 

     Art. 10. Convenzioni.

     1. La Regione, gli enti locali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione possono, nell'attuazione delle proprie finalità, stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale da almeno sei mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici.

     2. La convenzione, oltre alla specificazione delle prestazioni che saranno svolte dalle organizzazioni di volontariato, deve prevedere:

     a) la durata del rapporto convenzionale;

     b) il numero e l'elenco dei volontari, i titoli e le qualificazioni professionali degli stessi, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;

     c) l'eventuale assegnazione in uso all'organizzazione di volontariato di attrezzature e di strutture;

     d) le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;

     e) i rapporti finanziari fra l'ente responsabile del servizio pubblico e l'organizzazione di volontariato, che devono comprendere:

     1) gli oneri per la copertura assicurativa del rischio di infortuni, di origine non dolosa, a favore del personale volontario e/o dipendente o da questi procurato a terzi durante l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;

     2) gli oneri relativi alle spese strettamente connesse con l'attività da espletare;

     3) la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi l'organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività all'interno delle strutture convenzionate.

 

     Art. 11. Osservatorio regionale sul volontariato.

     1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale degli enti locali - Direzione affari sociali, l'Osservatorio regionale sul volontariato.

     2. Esso ha funzioni di ricerca, promozione e verifica in ordine alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e svolge i seguenti compiti:

     a) avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;

     b) esprimere parere sulle proposte di legge e sulle direttive che interessano le attività ed i progetti delle organizzazioni di volontariato;

     c) esprimere parere sulle richieste di iscrizione o sulla cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro generale;

     d) provvedere alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni;

     e) promuovere ricerche e studi;

     f) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

     g) fissare i criteri generali per lo svolgimento dei corsi di preparazione al volontariato e di aggiornamento, predisposti dalle organizzazioni di volontariato, nel rispetto dell'autonomia della scelta dei contenuti e dell'autonomia didattica;

     h) esprimere parere sulle domande di istituzione dei centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

     i) studiare le caratteristiche e valutare l'andamento delle convenzioni;

     l) promuovere con scadenza triennale la Conferenza regionale del volontariato;

     m) definire i parametri atti a valutare l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni di volontariato nell'ambito delle attività oggetto di convenzione;

     n) approvare i piani di intervento di cui all'articolo 13.

     3. L'Osservatorio è composto come segue:

     a) dall'Assessore regionale per gli enti locali, presidente;

     b) dal direttore regionale degli affari sociali, vicepresidente;

     c) da nove "volontari" eletti, nel corso della Conferenza regionale sul volontariato di cui all'articolo 12, dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale;

     d) da esperti in numero pari al numero delle sezioni nelle quali è articolato il registro generale, nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

     e) da un funzionario dell'Amministrazione regionale, in servizio presso l'Assessorato regionale degli enti locali, segretario.

     4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. Esso ha durata triennale; i componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere confermati per una sola volta.

     5. Tutti i componenti prestano la loro opera a titolo gratuito. Ad essi spetta il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno secondo la normativa regionale vigente per i direttori regionali.

     6. Nella prima applicazione della presente legge, i componenti di cui alla lettera c) del comma 3 vengono eletti dall'Assemblea regionale siciliana, con voto limitato ad uno, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tra i "volontari" appositamente designati dalle organizzazioni di volontariato, prescindendosi dall'iscrizione delle stesse al registro generale. All'uopo, le predette organizzazioni di volontariato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, depositano presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana la designazione dei "volontari" in numero non superiore a due nominativi per ciascuna organizzazione, lo statuto dell'organizzazione medesima, una relazione sull'attività svolta, nonché i curricula dei nominativi designati. Detti curricula devono indicare:

     a) i dati anagrafici e la residenza dei designati;

     b) il titolo di studio ed altri eventuali titoli significativi degli stessi;

     c) la professione o l'occupazione abituale e l'elenco delle cariche pubbliche ricoperte attualmente o precedentemente;

     d) l'attività svolta in seno alle organizzazioni di volontariato.

     7. Trascorso il termine previsto dal comma 6, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana provvede direttamente alla scelta dei nove "volontari" tra i nominativi già in possesso dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti i presidenti dei gruppi parlamentari.

 

     Art. 12. Conferenza regionale del volontariato.

     1. E' istituita la Conferenza regionale del volontariato quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

     2. La conferenza si riunisce ogni tre anni con il compito di:

     a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità della presente legge e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;

     b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;

     c) fare osservazioni in merito all'attività svolta dall'Osservatorio regionale sul volontariato;

     d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all'Osservatorio regionale sul volontariato.

     3. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, il legale rappresentante o il delegato delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro generale. Possono, altresì, intervenire, senza diritto di voto i legali rappresentanti o loro delegati delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro generale.

     4. La conferenza è presieduta dall'Assessore regionale per gli enti locali o da un suo delegato. Gli avvisi di convocazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Osservatorio di cui all'articolo 11.

 

     Art. 13. Piani di intervento.

     1. Le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro generale possono sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio regionale sul volontariato, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, piani di intervento nei settori di competenza, per attività che non abbiano carattere sostitutivo di quelle di competenza istituzionale.

     2. I piani di intervento devono in ogni caso indicare le finalità e le modalità, l'area territoriale di riferimento, i destinatari, le strutture, le attrezzature, le competenze ed i tempi necessari per lo svolgimento dell'attività e gli eventuali oneri derivanti da prestazioni richieste a terzi non volontari.

     3. Particolare rilevanza l'Osservatorio attribuirà ai piani di intervento sperimentali che si avvalgono dell'applicazione di metodologie particolarmente avanzate e sperimentali e dell'integrazione con i piani di intervento degli enti locali e/o di altre organizzazioni del terzo sistema.

     4. Il Presidente della Regione può avanzare richiesta di accesso al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per i piani di intervento rientranti tra i progetti cui il fondo per il volontariato è destinato.

     5. Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad inviare annualmente all'Osservatorio regionale sul volontariato una relazione analitica e documentata sull'attività svolta in base ai piani di intervento.

 

     Art. 14. Centri di servizio.

     1. Con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato, saranno determinati i criteri per l'istituzione dei centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in numero di tre, con sede nelle città di Palermo, Catania e Messina, secondo le modalità del decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 1991.

 

     Art. 15. Proposte delle organizzazioni di volontariato in materia di formazione e aggiornamento.

     1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, le organizzazioni di volontariato o gruppi di esse possono proporre all'Osservatorio iniziative di formazione ed aggiornamento anche per far fronte a nuove emergenze che richiedano l'acquisizione di specifiche competenze.

 

     Art. 16. Contributo alla spesa dei contratti di assicurazione.

     1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere un contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 4.

 

     Art. 17. Cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato di beni confiscati ai sensi della normativa antimafia.

     1. Gli enti locali possono concedere in uso gratuito alle organizzazioni di volontariato i beni loro assegnati confiscati in applicazione della normativa antimafia.

 

     Art. 18. Cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato di beni mobili fuori uso e utilizzazione di strutture e servizi.

     1. Gli enti locali, l'Amministrazione regionale e tutte quelle sottoposte a tutela della Regione sono autorizzati a cedere gratuitamente alle organizzazioni di volontariato i beni mobili, gli arredi e le attrezzature dichiarati fuori uso.

     2. L'Amministrazione regionale e gli enti locali possono mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti di legge, strutture e servizi logistici per lo svolgimento delle loro attività.

 

     Art. 19. Organi e forme di controllo.

     1. Nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale, anche se non convenzionate, viene effettuata, a cura dell'Assessore per gli enti locali, una visita di controllo ordinaria o straordinaria, almeno ogni due anni.

     2. Le visite di controllo di cui al comma 1 non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano disposte da altre amministrazioni dello Stato competenti per materia.

     3. Le visite di controllo avranno per oggetto:

     a) la contabilità;

     b) il perdurare dei requisiti per l'iscrizione al registro generale;

     c) l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato;

     d) il riscontro della marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.

     4. Le organizzazioni di volontariato controllate hanno l'obbligo di mettere a disposizione del funzionario tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire, altresì, i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

     5. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale è stilato in tre originali datati e sottoscritti, oltre che dal funzionario, dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni.

     6. Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'organizzazione di volontariato controllata può presentare ulteriori osservazioni ai destinatari del verbale.

     7. Uno degli originali del verbale rimane presso l'organizzazione di volontariato; gli altri vengono trasmessi, a cura del funzionario, uno all'Assessore regionale per gli enti locali e l'altro all'Osservatorio regionale sul volontariato.

     8. Qualora si tratti di controllo tecnico, una copia del verbale verrà trasmessa all'organo o all'ente che ha disposto la visita tecnica.

 

     Art. 20. Soppressione dell'albo delle associazioni di volontariato.

     1. Dalla data di istituzione del registro generale è soppresso l'albo previsto dall'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14.

 

     Art. 21. Norma di rinvio.

     1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso, così ripartiti:

     a) articolo 11: lire 100 milioni, Osservatorio regionale sul volontariato e Conferenza regionale del volontariato;

     b) articolo 16: lire 900 milioni.

     2. All'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi si farà fronte ai sensi della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 23.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 22 della L.R. 12 novembre 1996, n. 41, ed abrogata dall'art. 7 della L.R. 31 agosto 1998, n. 14.