Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 09/03/1989 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il personale che, alla data del 30 giugno 1987, prestava servizio presso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio con contratto di lavoro subordinato a [...] |
Art. 2. 1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 824.000.000 nell'anno finanziario 1989 ed in quelli successivi. |
§ 1.3.115 - L.R. 9 marzo 1989, n. 8.
Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, concernente «Compiti della Regione nella programmazione».
1. Il personale che, alla data del 30 giugno 1987, prestava servizio presso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 30 della
2. L'inquadramento è disposto previo superamento di un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, indetto con decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dal momento dell'approvazione della graduatoria concorsuale.
3 Le materie di esame, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, la formazione delle graduatorie ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dal decreto che indice il concorso, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.
4. Ai fini degli inquadramenti previsti dal primo comma, alla dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale, di cui alla tabella A allegata alla
5. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge, il servizio reso alle dipendenze dell'Amministrazione regionale all'inquadramento è riconosciuto utile ai soli fini economici.
6. Il personale inquadrato ai sensi della presente legge è assegnato agli uffici dell'Amministrazione regionale con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di personale.
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 824.000.000 nell'anno finanziario 1989 ed in quelli successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 i capitoli corrispondenti ai capitoli 02016, 02019, 02022 e 02023 del bilancio 1988 sono incrementati rispettivamente di lire 582.000.000, 42.000.000, 146.000.000 e 54.000 000.
3. Alla relativa spesa si fa fronte ai sensi dell'articolo 30 della
4. Alla spesa per gli anni successivi si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.