Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali: consiglio e giunta |
Data: | 03/12/1958 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.2.4 - L.R. 3 dicembre 1958, n. 20. [1]
Istituzione di un nuovo Assessorato regionale.
La Giunta regionale è composta del Presidente e di nove Assessori.
Al nuovo Assessorato sono attribuite le competenze previste dalla
Il ruolo organico provvisorio del nuovo Assessorato è stabilito nella tabella allegata alla presente legge di cui fa parte integrante.
I posti delle carriere direttive sono ricoperti sia con personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, sia con personale in servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1957.
I posti della carriera di concetto sono ricoperti con personale comandato da altre amministrazioni pubbliche ed, almeno fino al 40 per cento dei posti previsti nella tabella organica, con personale in servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1957.
I posti delle carriere esecutiva ed ausiliaria sono ricoperti solo con personale in servizio presso la Regione alla data suindicata.
Le sedi delle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni, ai fini del trattamento economico del personale comandato ad esse destinato. sono equiparate alla sede di Cagliari.
Tabella.
(Omissis) [3].
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Articolo così sostituito dalla
[3] Tabella modificata dalle LL.RR. n. 6/1960, n. 9/1960 e sostituita dalla