§ 2.7.6 - L.R. 6 aprile 1954, n. 6.
Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 miniere
Data:06/04/1954
Numero:6

§ 2.7.6 - L.R. 6 aprile 1954, n. 6. [1]

Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerali.

 

Art. 1.

     Allo scopo di promuovere e favorire il progresso delle conoscenze scientifiche, dei metodi e dei processi tecnici e tecnologici, e delle realizzazioni industriali in Sardegna nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sussidiare le seguenti categorie di iniziative promosse da istituti, enti, aziende e privati:

     1) studi e ricerche riguardanti le sostanze minerali e le energie naturali del sottosuolo sardo e la prospezione dei giacimenti relativi la preparazione e la coltivazione delle miniere, l'arricchimento e la preparazione dei prodotti minerari grezzi, il trattamento metallurgico, mineralurgico e chimico ed in genere la valorizzazione industriale dei minerali sardi;

     2) studi e ricerche interessanti la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle miniere e nelle industrie connesse;

     3) studi ed indagini in materia di legislazione mineraria e di mercato dei prodotti minerari;

     4) acquisto e costruzione di apparecchiature, macchine ed impianti sperimentali e semindustriali piloti per l'esercizio degli studi e delle ricerche di cui ai punti 1 e 2;

     5) sperimentazione a carattere industriale relativamente alle materie, ai metodi ed ai processi di cui al punto e) e progettazione degli impianti e delle realizzazioni conseguenti;

     6) pubblicazione e divulgazione dei risultati degli studi e delle ricerche predette e di ogni altra notizia utile al riguardo, sotto forma di monografie, bollettini, riviste e simili;

     7) ogni altra iniziativa che si dimostri idonea a contribuire al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

 

Art. 2.

     L'ammontare dei sussidi e dei contributi sarà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio in base ai relativi programmi e preventivi di spesa.

     I contributi a favore delle iniziative private non possono superare i due terzi dei preventivi di spesa riconosciuti ammissibili.

 

Art. 3.

     Con le modalità di cui all'articolo precedente le iniziative di cui all'art. 1 potranno essere assunte, ad integrale carico del Bilancio regionale, direttamente dall'Amministrazione regionale che ne potrà affidare l'esecuzione ad enti, istituti, aziende e privati, sotto le direttive e la vigilanza dell'Assessore all'industria e commercio che potrà valersi all'uopo anche dell'opera di esperti estranei alla Amministrazione.

 

Art. 4.

     La vigilanza sull'impiego dei sussidi e dei contributi è devoluta all'Assessore all'industria e commercio che la eserciterà di concerto con l'Assessore alle finanze.

 

Art. 5.

     Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall'Amministrazione regionale, si potrà provvedere anche, a norma dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con anticipazioni a favore dei funzionari che, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, saranno designati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

 

Art. 6.

     Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo 70 del Bilancio di previsione dell'esercizio 1953 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.