Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.7 miniere |
Data: | 06/04/1954 |
Numero: | 6 |
§ 2.7.6 - L.R. 6 aprile 1954, n. 6. [1]
Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerali.
Art. 1.
Allo scopo di promuovere e favorire il progresso delle conoscenze scientifiche, dei metodi e dei processi tecnici e tecnologici, e delle realizzazioni industriali in Sardegna nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sussidiare le seguenti categorie di iniziative promosse da istituti, enti, aziende e privati:
1) studi e ricerche riguardanti le sostanze minerali e le energie naturali del sottosuolo sardo e la prospezione dei giacimenti relativi la preparazione e la coltivazione delle miniere, l'arricchimento e la preparazione dei prodotti minerari grezzi, il trattamento metallurgico, mineralurgico e chimico ed in genere la valorizzazione industriale dei minerali sardi;
2) studi e ricerche interessanti la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle miniere e nelle industrie connesse;
3) studi ed indagini in materia di legislazione mineraria e di mercato dei prodotti minerari;
4) acquisto e costruzione di apparecchiature, macchine ed impianti sperimentali e semindustriali piloti per l'esercizio degli studi e delle ricerche di cui ai punti 1 e 2;
5) sperimentazione a carattere industriale relativamente alle materie, ai metodi ed ai processi di cui al punto e) e progettazione degli impianti e delle realizzazioni conseguenti;
6) pubblicazione e divulgazione dei risultati degli studi e delle ricerche predette e di ogni altra notizia utile al riguardo, sotto forma di monografie, bollettini, riviste e simili;
7) ogni altra iniziativa che si dimostri idonea a contribuire al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.
Art. 2.
L'ammontare dei sussidi e dei contributi sarà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio in base ai relativi programmi e preventivi di spesa.
I contributi a favore delle iniziative private non possono superare i due terzi dei preventivi di spesa riconosciuti ammissibili.
Art. 3.
Con le modalità di cui all'articolo precedente le iniziative di cui all'art. 1 potranno essere assunte, ad integrale carico del Bilancio regionale, direttamente dall'Amministrazione regionale che ne potrà affidare l'esecuzione ad enti, istituti, aziende e privati, sotto le direttive e la vigilanza dell'Assessore all'industria e commercio che potrà valersi all'uopo anche dell'opera di esperti estranei alla Amministrazione.
Art. 4.
La vigilanza sull'impiego dei sussidi e dei contributi è devoluta all'Assessore all'industria e commercio che la eserciterà di concerto con l'Assessore alle finanze.
Art. 5.
Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall'Amministrazione regionale, si potrà provvedere anche, a norma dell'art. 56 del
Art. 6.
Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo 70 del Bilancio di previsione dell'esercizio 1953 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
[1] Abrogata dall'art. 4 della