§ 2.8.11 - L.R. 6 aprile 1954, n. 5.
Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:06/04/1954
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonei a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico della industria isolana e l'incremento degli scambi [...]
Art. 2.      Ove le iniziative di cui all'articolo precedente siano promosse da enti, associazioni, aziende o privati, l'Amministrazione regionale potrà contribuire nei limiti di quattro quinti
Art. 3.      Le deliberazioni relative all'articolo precedente nonché quelle occorrenti per la realizzazione delle singole iniziative previste dal l'art. 1 saranno adottate dalla Giunta regionale, su [...]
Art. 4.      Con la procedura di cui all'articolo precedente, le iniziative d'interesse collettivo di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1950, n. 16, potranno essere [...]
Art. 5.      Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall'Amministrazione regionale, si potrà provvedere anche, a norma dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con [...]
Art. 6.      Le spese di cui ai primi tre articoli della presente legge fanno carico al capitolo 67 del Bilancio di previsione dell'esercizio 1953 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.


§ 2.8.11 - L.R. 6 aprile 1954, n. 5.

Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio.

 

Art. 1.

     Allo scopo di promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonei a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico della industria isolana e l'incremento degli scambi tra la Sardegna e i mercati nazionali ed esteri, l'amministrazione regionale è autorizzata a curare sia direttamente che avvalendosi di altri enti, uffici, associazioni o di esperti:

     a) la rilevazione, l'elaborazione, la pubblicazione e divulgazione di dati statistici interessanti la vita economico-sociale della Sardegna;

     b) la raccolta e la diffusione di informazioni di carattere economico e commerciale sui mercati di produzione e di consumo, nazionale ed esteri, dove le materie prime o i prodotti sardi possano trovare collocamento, o che interessino gli approvvigionamenti isolani;

     c) l'effettuazione di studi, indagini o ricerche riguardanti la economia isolana o determinati settori o problemi di essa, e la loro pubblicazione;

     d) l'organizzazione di convegni, congressi o altre manifestazioni aventi scopo di approfondire la conoscenza dei problemi suddetti o la loro divulgazione, e la stampa degli atti relativi, nonché la partecipazione ad analoghe manifestazioni nazionali ed estere interessanti l'economia isolana;

     e) l'organizzazione di appositi servizi di informazioni e di assistenza economico-tecnica diretti a favorire il progresso scientifico tecnico o tecnologico e l'efficienza delle singole aziende nei settori industriali e commerciali;

     f) la realizzazione di iniziative dirette a favorire il progresso scientifico, tecnico e tecnologico con particolare riguardo alla attività di ricerca pura e applicata [1].

     g) la realizzazione di ogni altra iniziativa che si dimostri idonea a contribuire al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

 

     Art. 2.

     Ove le iniziative di cui all'articolo precedente siano promosse da enti, associazioni, aziende o privati, l'Amministrazione regionale potrà contribuire nei limiti di quattro quinti [2] della spesa occorrente.

 

     Art. 3.

     Le deliberazioni relative all'articolo precedente nonché quelle occorrenti per la realizzazione delle singole iniziative previste dal l'art. 1 saranno adottate dalla Giunta regionale, su proposta del l'Assessore all'Industria e Commercio, sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa.

 

     Art. 4.

     Con la procedura di cui all'articolo precedente, le iniziative d'interesse collettivo di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1950, n. 16, potranno essere assunte direttamente dall'Amministrazione regionale, che all'uopo potrà avvalersi della collaborazione di enti, associazioni, società, aziende o privati.

 

     Art. 5.

     Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall'Amministrazione regionale, si potrà provvedere anche, a norma dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con anticipazioni a favore dei funzionari che, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio, saranno designati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

 

     Art. 6.

     Le spese di cui ai primi tre articoli della presente legge fanno carico al capitolo 67 del Bilancio di previsione dell'esercizio 1953 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

     Omissis.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 20 giugno 1989, n. 44. Conseguentemente la lettera «f» di cui all'art. 1 della presente legge è denominata con la lettera «g)», come disposto dallo stesso art. 10 L.R. 44/89.

[2] Articolo così modificato dall'art. 10 della L.R. 20 giugno 1989, n. 44.