§ 2.2.10 - L.R. 20 giugno 1958, n. 17.
Norme per l'esecuzione del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:20/06/1958
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 2.2.10 - L.R. 20 giugno 1958, n. 17. [1]

Norme per l'esecuzione del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire uffici di assistenza tecnica per l'attuazione del piano particolare relativo alla trasformazione integrale delle principali zone olivastrate della Sardegna, del quale è stata autorizzata l'esecuzione del primo stralcio con legge 23 ottobre 1956, n. 1216.

 

     Art. 2.

     Gli uffici di assistenza tecnica sono istituiti, uno per ciascun distretto di cui al piano indicato all'articolo precedente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, previa proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

     Detti uffici hanno il compito di svolgere opportuna opera di divulgazione e propaganda, di stimolare ed affiancare le ditte interessate per la progettazione, la presentazione delle domande e lo svolgimento di ogni altra pratica relativa alla esecuzione delle opere di miglioramento fondiario ed agrario di competenza privata.

 

     Art. 3.

     Per il funzionamento degli uffici di assistenza di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, per ciascun ufficio, personale tecnico e personale d'ordine in misura non superiore, rispettivamente, a tre e ad una unità.

     L'assunzione è preceduta da regolare bando ed ha luogo previo esame dei titoli e delle capacità degli aspiranti; tale esame è effettuato da apposita commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

     Al personale di cui al primo comma spetta il trattamento economico pari a quello del grado iniziale delle corrispondenti carriere dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 4.

     Per lo svolgimento delle pratiche e la misura dei contributi si applicano le disposizioni delle leggi regionali vigenti in materia.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni delle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46, e 21 ottobre 1954, n. 22, sono estese alle opere di interesse generale relative all'esecuzione del piano particolare di cui alla presente legge.

 

     Art. 6.

     Le spese occorrenti per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici di assistenza di cui alla presente legge nonché le spese relative ai contributi, da liquidarsi alle ditte per la esecuzione delle opere di competenza privata, di cui all'art. 4 e quelle per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 fanno carico al capitolo 98 - competenze e residui - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.