§ 1.3.3 - L.R. 12 dicembre 1949, n. 8.
Regolamentazione del personale di Enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Enti locali, comandato presso l'Amministrazione regionale, e disciplina [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:12/12/1949
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 1.3.3 - L.R. 12 dicembre 1949, n. 8. [1]

Regolamentazione del personale di Enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Enti locali, comandato presso l'Amministrazione regionale, e disciplina delle assunzioni di personale avventizio.

 

Art. 1.

     Per la prima organizzazione dei servizi dell'Amministrazione regionale, oltre che con personale comandato ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, si provvede, nei limiti della tabella organica, con personale di ruolo dipendente da Enti pubblici diversi da quelli indicati nella legge medesima, nei modi e col trattamento ivi previsti in quanto applicabili, o, in difetto, con personale non di ruolo degli stessi Enti pubblici, ovvero con personale estraneo a pubbliche amministrazioni; in quest'ultimo caso dovranno tenersi presenti i titoli di studio e le mansioni eventualmente in precedenza esplicate.

     Al personale di ruolo e non di ruolo proveniente dai predetti Enti pubblici sono conferiti il grado ed il trattamento corrispondenti a quelli ricoperti nel precedente ufficio.

     Al personale estraneo sono conferiti il grado ed il trattamento corrispondenti alle funzioni ad esso affidate con carattere continuativo.

 

     Art. 2.

     Il personale avventizio estraneo a pubbliche amministrazioni, di cui alla presente legge, è assunto dalla Giunta regionale con decreto del Presidente della Giunta stessa, in base ad una graduatoria di merito tra gli aspiranti.

     I criteri di valutazione seguiti e la graduatoria sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     L'assunzione è disposta per il periodo di sei mesi e può essere confermata con nuovo decreto per uguale periodo.

 

     Art. 3.

     Al personale di cui alla presente legge, oltre il trattamento che, se in posizione di comando, gli compete ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, è concessa altresì l'indennità di primo impianto di cui all'articolo 4 della legge medesima.

 

     Art. 4.

     Al personale di cui alla presente legge è esteso, in quanto possa competergli, il trattamento previsto dall'art. 5 della Legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6.

 

     Art. 5.

     Sino al 30 giugno 1950 al personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, che ha prestato o presterà opera saltuaria per l'Amministrazione regionale, verrà liquidato un compenso da stabilirsi dalla Giunta in relazione al servizio prestato, ed al trattamento economico goduto presso l'Amministrazione cui il personale medesimo appartiene.

 

     Art. 6.

     Le assunzioni di personale avventizio effettuate per le immediate necessità di servizio dell'Amministrazione regionale dovranno essere confermate con il procedimento previsto dalla presente legge, salvi restando in ogni caso i diritti relativi al servizio prestato nel periodo anteriore.

     Al personale in servizio alla data della presente legge presso l'Amministrazione Regionale con mansioni di copia può essere conferito il grado iniziale del gruppo C e il relativo trattamento economico, qualora abbia dimostrato capacità nell'espletamento del servizio medesimo, pur mancando del titolo di studio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.